Ho litigato con una collega di lavoro e di conseguenza vi è stato uno scambio di offese. Lei mi ha querelato per ingiuria. Avendo anch’io subito delle offese come mi devo comportare?
Grazie!
Mara (via email)
Risposta: potrebbe querelare la sua collega per lo stesso fatto (assicurandosi di poter provare ciò che afferma). Non di rado poi, in questi casi, ci si accorda per ritirare tutte le reciproche querele.
La competenza per il delitto di ingiuria è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell’art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Quest’ultima legge prevede, in alternativa alla querela, anche la possibilità di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.
Ricordi, inoltre, che il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato; il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.