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05/11/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Difetti strutturali dell’immobile: quando posso chiedere i danni al venditore?

Ho acquistato una villetta singola 11 anni fa, ora dopo averla messa in vendita, grazie al probabile acquirente scopro che quello che sembrava un semplice danno al rivestimento del bagno è in realtà uno scollamento di parte della casa cioè di quella parte che é stata aggiunta in un secondo tempo.
A detta dell’ingegnere ciò richiederà un intervento di consolidamento per mette tutto in sicurezza. Posso ancora richiedere un risarcimento al venditore che non mi aveva segnalato la cosa?

1. La (troppo breve) garanzia del venditore

Il venditore è tenuto a rispondere dei vizi presenti sul bene compravenduto quando questi difetti sono tali da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato o da diminuirne il valore economico.

Le regole che disciplinano questi casi (garanzia per evizione) prevedono però termini molto stringenti: infatti l’acquirente ha solo 8 giorni di tempo dalla scoperta del vizio per denunciare i vizi al venditore.

Inoltre l’azione del compratore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 1 anno dalla consegna del bene: “in ogni caso” significa che la prescrizione opera anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati.

Questo è quanto prevede l’art. 1495 del codice civile.

La norma riguarda sia la vendita di beni mobili che la vendita di beni immobili e, in quest’ultimo caso, è facile intuire la scarsa efficacia di questa disposizione, considerato che i vizi di un immobile possono emergere nel corso degli anni.

Che fare allora quando si scoprono dei vizi su un immobile ed è trascorso più di un anno dalla consegna?

[Leggi di più…]

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03/12/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Vizi dell’immobile locato: risponde anche il mediatore immobiliare?

Salve Avv. Falusi
Avrei una domanda da porle credendo possa essere di interesse comune.

– Ho affittato un appartamento con 2 camere da letto a inizio Ottobre 2009 presso un’agenzia immobiliare.
– Ad oggi, 25 Novembre 2009, verifico problemi di umidità/condensa nelle camere da letto esposte sull’esterno dell’edificio.
– Muffa estesa dal soffitto fino a terra in una camera e muffa estesa nella parte bassa di una parete nell’altra camera.
– L’appartamento affittato è al 2piano di 2 conpreso piano terra.
– Lateralmente all’edificio vi è uno stabile di 1 piano quindi le camere dell’appartamento preso in affitto non sono circondate da altri edifici.
– Inizialmente tali problemi non erano evidenti perchè erano coperti da armadi pesanti e tinteggiatura.
– La tinteggiatura è stata giudicata di bassa qualità indicata per fondo scala o cantine.
– La tinteggiatura era stata eseguita SOLO nelle parti con problemi di muffa (pittura bianca marcata nelle parti ora danneggiate).
– Accorgimenti che inizialmente non erano evidenti perchè l’appartamento è stato visto nel periodo caldo di fine Settembre 2009.
– L’agenzia mi ha dato l’appartamento dicendomi che era in condizioni idonee per quanto riguarda la tinteggiatura e altro.

Premetto che ho letto con interesse i casi “appartamento invaso dall’umidità”  e “Muffa e umidità nell’appartamento locato.”  le domando:

– Posso citare l’agenzia immobiliare per danni avendomi presentato un appartamento con problemi di umidità, camuffati da tinteggiatura/armadi e presenti da almeno un anno?

– Le confermo da almeno un anno perché spostando gli armadi ho trovato nella parte bassa CD e piccoli pupazzetti tipo edicola per bambini appartenenti al vecchio coinquilino sposato e con figli di bassa età.

Cordiali saluti e grazie del servizio che ci dedica.

Ivan

Risposta: la ringrazio innanzi tutto per l’apprezzamento. Per quanto riguarda la domanda posso dire che l’eventuale azione di responsabilità per i vizi presenti nell’immobile deve essere esercitata nei confronti del locatore.  A mio avviso l’agenzia incaricata della mediazione immobiliare non potrà essere coinvolta nell’azione di responsabilità, a meno che non si riesca a dimostrare che il mediatore era a conoscenza dei gravi vizi presenti nell’immobile e non ha riferito la circostanza al futuro conduttore. Infatti, il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione delle parti, che comprende l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili, con la comune diligenza che si richiede al mediatore, in quanto figura professionale disciplinata dal codice civile e dalla legge n° 39 del 1989. Nel caso di specie mi sembra difficile dimostrare che il mediatore era ha conoscenza dei vizi.

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12/06/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Consulenza Tecnica d’Ufficio sulle cause della muffa nell’appartamento

Stiamo per vendere un appartamento sito al piano terra esposto a E-S-O, isolata con cappotto e con il giardino tutto attorno. Lo abbiamo vissuto io e la mia famiglia per cinque anni e l’appartamento non ha mai avuto alcuno problema. Lo abbiamo poi locato ad una famiglia per un anno e mezzo e improvvisamente la parte ovest della casa si è riempita di muffa. Abbiamo quindi richiesto un accertamento tecnico da parte di un CTU e la risposta depositata in tribunale è stata che la muffa è dovuta solo alla cattiva conduzione dell’appartamento da parte degli affittuari che producevano dei fortissimi sbalzi di temperatura più volte al giorno.
La mia domanda ora è la seguente, dobbiamo comunicare ad un futuro acquirente ciò che è successo e ciò che ha accertato il tecnico? Può un futuro acquirente rivalersi su di noi se si ripresenterà il problema muffa? Abbiamo ricevuto consigli contrastanti in merito e vorrei avere più chiarezza.
Grazie
Eleonora

Risposta: se la CTU (ovvero la Consulenza Tecnica disposta dal Giudice) ha accertato che la causa della muffa era da attribuirsi unicamente alla condotta del conduttore, anzichè ad un vizio dell’immobile, il proprietario può stare tranquillo. Se poi, dopo la vendita, dovesse ripresentarsi il problema allora delle due l’una: o il nuovo proprietario produce anch’esso “fortissimi sbalzi di temperatura” tali da produrre i fenomeni di umidità, oppure il consulente nominato dal Tribunale …si è sbagliato nell’individuare la cause del problema.

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09/03/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Vorrei acquistare un seminterrato con gravi problemi di umidità ….

casaSto pe acquistare un appartamento seminterrato che presenta alcuni gravi problemi di umidità, all’attuale proprietari che sta per vendere non spetta nessun compito? Nemmeno quello di verificare quali siano le cause?
grazie per la cortese attenzione.

Risposta: se fossi in Lei non acquisterei questo immobile, almeno fino a che il proprietario non abbia eliminato la causa dell’umidità. Diveramente, se lo acquista nello stato in cui si trova adesso, rischia di acquistare un bene viziato senza possibilità di richiedre alcunchè al venditore, giacchè il vizio è evidente e non occultato.

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06/03/2009 da Simone Falusi 4 commenti

Locazioni: voglio lasciare l’immobile per me invivibile!

casaBuon giorno avvocato,vorrei esporgli il mio problema per saper come fare visto che mi sono appena sposata e non ho mai vissuto in un condominio in affitto. Ho cominciato a capire che c’era qualcosa che non andava da qualche giorno diciamo perche’ presa dall’entusiasmo della casa nuova ogni problema mi sembrava risolvibile… Sono passati solo 4 mesi quando ho cominciato a notare esaurimento in arrivo (da parte mia) li ho cominciato a preoccuparmi… Premetto che sono una persona molto riservata e mi ha sempre scocciato chiamare il proprietario per chiedergli cose che poi ho scoperto miei diritti… Il proprietario sembrava un bravo ragazzo ma con quest’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso ora sono esplosa e conoscere i miei diritti.Le faro’ un elenco di cose successe e scoperte man mano (anche per mia ignoranza) cosi lei spero potra’ illuminarmi sulle varie questioni (dopo 2 anni che ho cercato casa con mio marito e io ora disoccupata per trovare casa,e fare tutto il resto,si puo’ immaginare come sono incavolata perche’ mi sono fidata e mi sono fatta il fegato amaro per niente!
Allora:
-citofoni aggiustati oggi dopo 4 mesi (dopo mie ripetute lamentele all’aministratrice e proprietario)
-cancello automatico funzionante in 4 mesi 25 gg circa
-cancello piccolo rotto da 4 mesi ,ma di quello me ne frego…
-luce mancata per piu’ volte nella scala del condominio ,poki giorni fa x una settimana (buio totale ,anche questo sotto mie ripetute chiamate ,mi sono anche comprata la luce x arrivare dalla macchina a casa con 2 piani)
-casa trovata con detersivi del tipo(puliscitela) e l’ho pure fatto..
-casa trovata non imbiancata di recente di certo e si notava soprattutto la differenza del bianco x coprire tutte le muffe
-appena entrata volevo subito fare la prova della caldaia unica cosa che sapevo d dover fare prima di accenderla,ma naturalmente era rotta per infiltrazioni di acqua che hanno deteriorato un pezzo ..e x mancanza di soldi nn ho potuto fare l’altra verifica (questi soldi pero’ gliel’ho scalati dal mese sotto suo consiglio)
-ora perde acqua e credo che bisogna fare il controllo xke c’e anke la pressione ke fa su e giu’ ,in piu’mi hanno detto che nn e’ a norma perche’ il proprietario a fatto fare una anta chiusa tipo scarpiera con buco che esce fuori .
-dopo un mese comincia ad invadere la casa di piu’ camera da letto e bagno con acqua per terra in un angolo specifico(io personalmente gratto tutta la muffa,spray ecc e risolvo la cosa senza neanche dirgli niente al proprietario)premetto che tengo tutto il giorno acceso il calorifero (per questo motivo) e neanche dopo un mese adesso ho casa uguale a prima ..ci siamo dovuti trasferire in sala a dormire x i dolori. Avviso il proprietario di passare a prendere i suoi soldini per elencargli alcuni dubbi qualche giorno fa..mi spiega che per la muffa e’ in ballo con il costruttore che e’ un difetto di tutta la palazzina (del 2003)e sorvola il discorso..
-parlammo di spese preventive con il proprietario all’inizio che sono totalmente cambiate ,in piu’ sono riuscita ad avere un preventivo scritto personalizzato dall’aministratrice solo 2 gg fa ..ed alcune cose non so neanche cosa siano…ma la botta finale e’ stato il metano ke naturalm tenendolo acceso spesso x umidita’ho pagato 320 euro 2 mesi!!!! La casa e’ di 50 mq e fa freddo ugualmente !
-finisco con il dirle che non incontro mai nessuno del condominio e ci sono tanti proprietari oltre che inquilini ma sembra ke a tutti vada bene tutto…e nessuno fa niente ..ho solo parlato con una ragazza (con la quale ho dovuto chiedere un colloquio tramite amministratrice perche’ non ci si vede mai)che mi ha detto che lei pulisce e basta (quindi ci sara’ pure lei da pagare)il condominio e’ piccolo senza portiere con pochissimo verde e ha solo 2 scale e una decina di posti auto e ha detto che prende solo 1000 euro l’anno! Oltre tutto quello che gli ho raccontato mancano riferimenti,organizzazione,regole condominiali (chiesti ma senza esito ) ORA MI CHIEDO ASPETTAVANO ME??? Io sto andando fuori di testa oltre i disagi causati dall’umidita’..la casa mi piace tanto ..ma cosa posso fare???per favore mi aiuti lei …n.b una cosa positiva c’e ho imparato un sacco di cose da sola, ma mi e’ venuta la gastrite!!!spero avra’ la pazienza di farmi sapere al piu’ presto .
Vorrei sapere le varie soluzioni sia x andarmene ,per il rimborsi,se posso nn pagarlo piu’ fino quando non trovo un’altra casa,se devo scrivergli e che cosa e a chi..al massimo se finira’male e potro’ permettermelo mi rivolgero’ sicuramente a lei !
Grazie Debora 

Risposta: carissima signora, forse il ritardo con cui vengono riparati gli impianti comuni (citofono, cancello, ecc) è da imputare all’amministratore del condominio piuttosto che al proprietario dell’appartamento da Lei condotto in locazione. Ne’  mi pare possa lamentarsi con il proprietario del fatto che la casa non risultava tinteggiata: prima di firmare il contratto immagino che Lei abbia visto lo stato dell’appartamento; pertanto, firmando il contratto ha accettato l’immobile nello stato di fatto in cui si trovava. 

Diversamento, il non funzionamento della caldaia doveva essere portato immediatamente a conoscenza del proprietario, cui incombe l’obbligo di riparazione. Per quanto riguarda gli episodi di infiltrazione e muffa (che potrebbero giustificare una risuluzione del contratto) La invito a leggere il post del 31/1/2008 (muffa è umidità nell’appartamento locato. Qui posso solo aggiungere di non tacere al proprietario questi problemi, anzi Lei deve contestarli per iscritto allo stesso senza dilazione alcuna.

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28/10/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Responsabilità del costruttore per gravi difetti sull’immobile e fallimento

Gentilissimo Avvocato, mi chiamo Luca ho 35 anni e dal 2001 sono proprietario di un appartamento sito in un condominio formato da sei unità. Le domande che vorrei porli sono le seguenti:
1-Da qualche tempo ci sono delle infiltrazioni di acqua nel soffitto dell’ultimo piano che purtroppo sprovvisto di tegole ma comunque coinbentato, la ditta costruttrice è tenuta alla riparazione dell’infiltrazione ?
2-La stessa ditta ha dichiarato fallimento nel 2002 che diritti abbiamo noi condomini sulla stessa per fare eseguire i lavori necessari?
Grazie della disponibilità.
Luca (via email)

Risposta tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico del costruttore-venditore la garanzia prevista dall’art. 1669 codice civile ci rientrano anche le infiltrazioni di acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione poiché incidono sulla funzionalità dell’opera menomandone il godimento (Cassazione civile 8 gennaio 2000 n. 117; Cassazione civile , sez. II, 04 novembre 2005, n. 21351). La garanzia è dovuta se i gravi difetti in questione si manifestano nel corso di dieci anni dall’ultimazione dell’opera. La denunzia dei difetti deve essere fatta al costruttore entro 1 anno dalla scoperta ed il diritto dell’acquirente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Purtroppo, anche se i termini previsti dall’art. 1669 c.c. fossero stati rispettati, l’intervenuto fallimento del costruttore di fatto esclude la possibilità di agire nei confronti della impresa fallita per eseguire i lavori necessari.

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18/10/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Problemi di umidità

Salve,
tra pochi giorni è un anno che ho comperato un monolocale, che da fine giugno ha iniziato a darmi seri problemi. Sono comparse macchie di umidità a partire dal battiscopa in sù ed in poco tempo si sono sparse su tutta l’area della casa, dall’ingresso al bagno.
Dopo molteplici telefonate tra amministratore(latitante) idraulico(latitante e temporeggiatore) ed ovviamente costruttore (latitante e temporeggiatore), si è giunti alla conclusione, solo ad ottobre, che il
problema non è dovuto a rotture di tubi ma infiltrazioni d’acqua si “presuppone piovana”(suppozione che non condivide il costruttore) .
Mentre loro giocano allo scarica barile, la domanda che le rivolgo è la seguente: il contratto di compravendita dell’immobile in questo caso è viziato? Ed io che strada posso intraprendere per tutelarmi?

Grazie mille
Cornelia

Risposta: il tema è stato ampiamente affrontato i vari post precedenti alla cui lettura si rimanda. Quanto ai mezzi di tutela – considerato che il costruttore pare non voglia riconoscere che la causa dell’umidità dipende da un vizio di costruzione – penso debba richiedere l’assistenza di un legale.

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28/03/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Ancora sulla responsabilità del costruttore dell’immobile

Gentile Avvocato, sono proprietario di un appartamento, consegnatomi con rogito nel dicembre 2007. Sono tre mesi che mi sono trasferito con la mia famiglia in questo appartamento e sono comparsi nella camera da letto e nel bagno già i primi segni di condensa e muffe. Ho saputo che sono state promulgate nuove leggi, come il d.lvo n.311/06 e il d.lvo n°192/05 che danno direttive sui parametri energetici (incluse le coinbentazioni degli edifici) che devono rispettare le nuove costruzioni. Volevo sapere da lei, in che termini e per quali leggi il costruttore è responsabile dei vizi di costruzione, come nel mio caso della presenza di muffe, e quali sono i passi che devo fare per richiedere il ripristino dei locali o un eventuale azione legale?
27/3/2008 – Daniele

Risposta: ad integrazione di quanto già esposto nei precedenti post del 26/3/08 e 11/3/08 (ai quali si rinvia) posso aggiungere che il costruttore o appaltatore è responsabile secondo le norme di cui agli artt. 1667 Codice Civile (garanzia per difformità e vizi dell’opera) e 1669 Codice Civile (responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili). L’art. 1667 c.c. stabilisce che “L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna“. Mentre l’art. 1669 c.c. prevede che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia“.

Le norme disciplinano fattispecie diverse; infatti l’art. 1669 c.c. disciplina essenzialmente le conseguenze dannose di vizi costruttivi che incidano negativamente ed in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali e, quindi, sulla solidità, efficienza e durata dell’opera, laddove l’art. 1667 c.c., che prevede la garanzia per i vizi, riguarda l’ipotesi delle costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e che sono state costruite senza osservare le regole della tecnica ancorché tali difetti non sono in concreto tali da pregiudicare la conservazione ed il godimento della costruzione.

In concreto, occorre fare una perizia tecnica per stabilire causa, natura ed entità dei vizi riscontrati nell’immobile e, dopo tale accertamento, sarà possibile individuare la disciplina da applicare al caso concreto.

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26/03/2008 da Simone Falusi 3 commenti

Responsabilità del costruttore dell’immobile

Gentile avvocato,
ho acquistato un appartamento nel novembre 2006 , dopo pochi mesi mi si è presentata la muffa sulla parete della camera da letto. Ho chiamato subito il costruttore che mi ha detto che, data la recente costruzione, i muri non erano asciugati a dovere, cosi ho pulito la muffa ho lasciato asciugare il muro vari mesi e ho imbiancato con una pittura apposta (a mie spese).Adesso il problema mi si ripropone peggio di prima danneggiandomi anche l’armadio. Adesso chiamerò un perito, nel caso il problema sia dovuto ad un cattivo isolamento posso chiedere i danni al costruttore. Grazie mille.
25/9/2008 – Francesco

Risposta: riprendendo l’argomento del post “difetti dell’immobile” dell’11/3/08, ricordo che il costruttore è responsabile dei “gravi difetti” dell’immobile che si presentano nel corso di dieci anni dal suo compimento (art. 1669 c.c.). Ai fini della responsabilità in questione, costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con gli interventi di manutenzione ordinaria. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i gravi difetti ai fini della responsabilità ex art 1669 c.c. devono intendersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione dell’unità immobiliare, come anche nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica o tutte quelle deficienze costruttive, imperfezioni, difformità, idonee a diminuire sensibilmente il valore economico dell’edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere pericolo di crollo immediato dell’edificio.

Se la presenza di umidità, quindi, dipende da deficienze costruttive allora si è nell’ipotesi della responsabilità di cui all’ art. 1669 c.c.. Attenzione, però, al regime di decadenze e prescrizione previste dalla norma: infatti, il fruttuoso esercizio dell’azione contro il costruttore presuppone l’avvenuta denuncia del vizio entro l’anno dalla scoperta e la relativa azione giudiziaria per richiedere il risarcimento dei danni deve essere attivata entro l’anno dalla denuncia. In proposito occorre ricordare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui si consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Per accertare se l’umidità dipende effettivamente da un difetto di costruzione, sarebbe opportuno fare periziare l’immobile da un tecnico nominato dal Tribunale attraverso un procedimento dell’Accertamento Tecnico Preventivo (A.t.p.). Nel caso in cui il perito accertasse che l’umidità dipende da un vizio di costruzione, da quel momento decorre il termine annuale per la denunzia al costruttore.

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11/03/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Difetti dell’immobile

Salve, volevo chiedere un parere. Due anni fa ho comprato dalle cooperative un appartamento a piano terra,sotto ci sono i garage,libero su 4 lati,con giardino. Da subito ci siamo accorti che era molto umido e infatti pur tenendo aperto spesso si e’ formata la muffa,da prima solo in un angolo della camera ora dopo il 3 inverno, si e’ propagata su quasi tutta la parete,in camera dei bambini non passo appoggiare al muro niente perché subito si forma e ora anche nella zona giorno. Io l’ho fatto presente e’ mi hanno risposto che e’ una questione di areazione,ma io tengo aperto la mia camera tutto il giorno e non appena chiudo l’tumidità sale ,ho una costante del 70% con picchi quando piove superiori del 90% . poi mi anno detto che e’ perché ho bambini piccoli e’ si tende ad alzare in riscaldamento e chiudere tutto, ma non e’ il mio caso . insomma io non so cosa fare le sto’ provando tutte ma sempre senza risultato, per abbassare l’umidità dovrei essere senza finestre ,l’unico mio errore e’ quello di essere a casa e di viverla i miei vicini non essendoci tutto il giorno il problema non ce l’anno.
La ringrazio.

7/3/2008 – Sabrina

Risposta: Gentile Sabrina, l’umidità potrebbe dipendere da un difetto di adeguata coibentazione termica o, comunque, da deficienze costruttive. In questi casi può essere chiamato a rispondere chi ha costruito l’immobile se non sono decorsi 10 anni dal compimento dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c.. Per fare valere la responsabilità dell’appaltatore o venditore-costruttore, occorre però denunciare i vizi dell’immobile entro un anno dalla scoperta. Occorre precisare al riguardo che il termine annuale per la denuncia dei vizi ha inizio non già da quando ci si sia accorti degli stessi, bensì dal momento in cui si abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza che questi vizi sono effettivamente riconducibili ad un difetto di costruzione dell’immobile e non ad altre cause.

Per accertare se l’umidità dipende effettivamente da un difetto di costruzione, sarebbe opportuno fare periziare preliminarmente l’immobile da un tecnico nominato dal Tribunale attraverso un procedimento apposito e molto rapido. Dati i termini stretti di decadenza dall’azione di responsabilità, La invito a rivolgersi ad un avvocato per farsi assistere in questa vicenda.


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