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26/11/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Usucapione del fondo confinante

Sono Marina di 54 anni, sono proprietaria della casa di mia madre che mi è stata lasciata alla sua morte. Nel 1970, un atto notarile lo conferma, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione che hanno sconfinato nella terra del vicino di 35 cm con il nulla osta da parte di quest’ultimo. Dopo 39 anni dalla modifica e dopo la morta della mamma vorrei vendere l’immobile ma il vicino rivendica la sua proprietà anche per quei pochi cm che gli stessi geometri,all’atto della misurazione, non riescono a definire con precisione. Essendo passati 39 anni posso esercitare il diritto di usucapione su quella parte?e il mio vicino puo impedire la vendita della casa?vi prego è una situazione disperata chiedo consiglio Distinti Saluti
Marina

Risposta: l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) caratterizzato dal perdurare del possesso sulla cosa per il tempo stabilito dalla legge (20 anni nell’usucapione ordinaria). Si tratta di un acquisto della proprietà a titolo originario, il che significa che colui che usucapisce diventa proprietario automaticamente al compimento del ventennio e con effetto retroattivo.

Ma perchè si verifichino gli effetti dell’usucapione su un bene immbile occorre dunque  avere esercitato sullo stesso il possesso per un determinato periodo di tempo (almeno 20 anni nell’usucapione ordinaria, 10 anni nell’u. abbreviata ). Questo possesso deve essere continuato e non interrotto (è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno), pacifico e pubblico (cioè non acquistato in modo violento o clandestino), ed inequivoco (deve cioè essere esercitato senza incertezza in maniera corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale).

Il legittimo proprietario che ha perduto il possesso e quindi non usa il bene, per evitare di perdere la proprietà di quest’ultimo deve, prima che si compia il ventennio, promuovere un giudizio per la reintegrazione nel possesso.

Nel caso in questione, quindi, essendo passati addirittura 39 anni dallo spossessamento di una parte del fondo confinante, potrebbe effettivamente essersi verificato l’acquisto per usucapione a Tuo favore. Il Tuo vicino, quindi, non può impedire la vendita.

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Archiviato in: Proprietà e Condominio Etichettato con:immobile, Proprietà, usucapione, vendita

30/09/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Locazioni: se il locatore vende l’immobile che fine fa l’inquilino?

casaBuongiorno! il proprietario di casa vende l’abitazione ad altra persona, per il nuovo acquirente l’immobile acquistato è prima casa, l’inquilino che occupa con regolare contratto la casa per legge deve lasciare l’abitazione per far entrare il nuovo proprietario oppure no?
Mino

Risposta:  Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore alla vendita. Questo è quanto dispone l’art. 1599 del codice civile, che aggiunge: ” le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante”.

Quindi, se per “regolare contratto” di locazione si intende un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate  la data apposta in occasione della registrazione è, appunto, quella “data certa” di cui fa menzione l’art. 1599 c.c. Se tale data è anteriore a quella della vendita dell’immobile, il nuovo acquirente è tenuto a rispettare il contratto di locazione da te stipulato con il precedente proprietario.

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Archiviato in: Locazioni Etichettato con:data certa contratto, locazione, vendita

08/09/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Come poter vendere l’immobile in comunione?

casaSe un immobile ha 10 proprietari, qual’è il numero minimo dei firmatari per la vendita dell’immobile?
Enrica

Risposta: il numero minimo è …10; per vendere l’immobile occorre, infatti, il consenso di tutti i comproprietari. Il singolo proprietario può disporre del suo diritto alienando solo la propria quota. Ciascuno dei partecipanti, tuttavia, ha facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione senza che gli altri comunisti vi si possano opporre (purché non sia stipulato il patto di rimanere in comunione). Per la divisione si applicano le norme sulla divisione ereditaria , che può avvenire con una spartizione materiale della cosa, se il bene è divisibile, oppure con una ripartizione della somma ricavata dalla vendita della cosa stessa.

Se manca il consenso di tutti i comproprietari alla divisione, colui che intende comunque sciogliere la comunione, dovrà iniziare un’azione giudiziaria: in sostanza sarà il Tribunale a regolare lo scioglimento della comunione attraverso – nel caso in cui l’immobile sia “indivisibile” – la vendita all’asta e la successiva ripartizione del ricavato tra i condividenti.

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Archiviato in: Contratti, Proprietà e Condominio Etichettato con:comproprietà, Comunione, divisione, vendita

02/04/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Se un coniuge non si presenta al rogito per la vendita dell’immobile

casaBuona sera,vorrei sapere per favore se avendo firmato un compromesso per vendere una casa coniugale in causa di separazione, se uno dei due coniugi non dovesse presentarsi al rogito cosa succede?

Risposta: se l’immobile in questione è un bene comune ad antrambi i coniugi, occorre la presenza di entrambi al rogito, altrimenti la vendita non può avere luogo. Si tenga presente che il bene è comune anche se acquistato da uno solo dei coniugi durante il matrimonio qualora i coniugi siano in regime di comunione legale dei beni.Infatti, si deve ricordare che quando colui o colei che è sposato in comunione dei beni efftua un acquisto, questo viene automaticamente assoggettato al regime di comunione e quindi la vendita di quel bene deve essere consentita da entrambi i coniugi anche se poi è stato solo uno di essi a firmare l’atto di acquisto. Diversamente, i beni acquistati da uno dei coniugi prima del matrimonio e quelli ricevuti, in costanza di matrimonio, per successione o donazione non rientrano nel regime di comunione ed in questo caso la vendita puà essere effettuata dal solo coniuge proprietario.

Quindi, se l’immobile è comune, l’assenza del coniuge comproprietario all’atto di vendita non consente il perfezionamente della stessa, espondendo, in questo caso,  gli acquirenti a subire o l’azione di risoluzione per indadempimento o l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre l’atto definitivo, a scelta della parte acquirente, salvo tutti i casi il risarcimento del danno.

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03/02/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Locazioni: vendita dell’immobile e comunicazioni al conduttore

casabuongiorno avvocato
ho un inquilino che non paga da 4 mesi il canone del mio ufficio.lui si è reso irreperibile. come faccio a notificargli qualsiasi comunicazione?? ha sub-affittato l’ufficio ad una società di cui è socio occultoe che dirige dall’estero.dovrei vendere limmobile perchè ho bisogno di soldi e avrei chi lo compra ma con questo truffatore dentro non posso.sono disperata cosa posso fare?
grazie e buona giornata
Santa

Risposta: in base alla legge 392/78, per le locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitazione, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni (per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni); tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza (Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 7, L. 8 febbraio 2007, n. 9).

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 della legge 392/78 con le modalità e i termini ivi previsti. In base a tale articolo, il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all’articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’articolo 27 (industriali, commerciali e artigianali, di interesse turistico comprese tra quelle di cui all’articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 ), o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest’ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

Per le locazioni di immobili adibiti all’esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall’articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191 , modificato dall’articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l’immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell’immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all’art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall’art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628.

Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell’immobile locato; nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s’intende rinnovato a norma dell’articolo precedente.38. Diritto di prelazione.

Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare. Nel caso in cui l’immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima (art.  38 l. 392/78).

Può inviare la disdetta o l’avviso di vendita dell’immobile presso il domicilio eletto dal conduttore al momento della stipula del contratto

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