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Home » successione ereditaria

21/12/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Donazioni fatte in vita e ripercussioni sull’eredità

donazioni e successioniHo scoperto a distanza di circa 4 mesi che mio padre ha donato dei mobili tenuti in magazzino.
Può farlo senza il consenso dei componenti della famiglia? In che modo potrei riprendermi questi beni? e in che modo posso tutelarmi per fare in modo che ciò non accada un altra volta?

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (che si indica come donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. In pratica è un atto con cui si regale qualcosa.

Caratteristiche della donazione sono dunque il carattere definitivo e l’assenza di un corrispettivo. Aspetti questi che rendono la donazione un atto potenzialmente rischioso.

Un altro aspetto di rischio è dato dal fatto che la donazione è un atto che anticipa la successione del donante.

[Per saperne di più…]

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14/10/2015 da Simone Falusi Lascia un commento

Ancora su eredità e debiti

eredità

Mio padre ha una ditta da 40 anni e negli ultimi tre anni ha avuto dei grossi problemi con le banche, aveva dei castelletti e prestiti intestati alla ditta ma lui si è messo come garante(persona fisica). Nel caso di morte se noi figli e moglie dell’interessato non accettiamo l’eredità per i suoi debiti si rifanno su di noi o non accettando l’eredità non accettiamo nè crediti nè debiti. Un’altra informazione, 12 anni fa mio padre e mia madre, tramite atto di donazione, hanno dato a me e a mio fratello, tramite atto notarile, una casa, noi nuda proprietà e usufrutto loro: possono rivalersi sulla casa donata?

Con l’accettazione dell’eredità l’erede acquista sia i crediti che i debiti del defunto. Non è possibile separare i primi dai secondi. Se nell’eredità i debiti superano le poste attive probabilmente sarà conveniente non accettare l’eredità. Nel caso in cui si decida comunque di accettare l’eredità, per evitare che l’erede risponda con i suoi beni dei debiti del defunto, occorrerà accettare l‘eredità con beneficio d’inventario. Lo scopo di questo tipo di accettazione dell’eredità è quello di tenere distinti il patrimonio dell’erede da quello del defunto. Quindi, se non accetti l’eredità i debitori di tuo padre non possono pretendere niente da te, ma dovrai rinunciare anche all’eventuale attivo. Se accetti con beneficio d’inventario, dovrai pagare i debitori di tuo padre, ma nei limiti di quanto da quest’ultimo ricevuto in successione. L’accettazione con beneficio d’inventario è opportuna anche quando non si conosce l’ammontare dei debiti del de cuius (leggi defunto). Infatti,  qualora i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, sarebbe chiamato a rispondere dei debiti del defunto anche con i suoi averi personali. Nel caso in cui, invece, si è avvalso del beneficio di inventario, allora sarà tenuto al pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con ed entro i limite del patrimonio ereditato.

Nel caso di rinuncia all’eredità si consideri anche che questa può essere impugnata da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.). Infatti, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia trattenere la donazione.

Quanto alla donazione della nuda proprietà: se, come dici, l’atto donativo risale a 12 anni fa non è più possibile per i creditori di tuo padre “annullare” questa donazione, poichè l’azione revocatoria (che è l’azione con cui il creditore può impugnare gli atti di disposizione con cui il debitore cerca di sottrarre loro dei beni su cui i creditori potrebbero soddisfare le loro ragioni) non può essere esercitata dopo il decorso di 5 anni dal compimento dell’atto.

Il tema in questione è stato affrontato anche in questi post, alla cui lettura si rimanda:

  • Eredità ed eventuali debiti: che fare?
  • Eredità e debiti del de cuius
  • Successione ereditaria e debiti del defunto

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22/07/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Accettazione eredità e debiti del defunto

accettazione ereditàSe i genitori (ancora vivi) hanno debiti con finanziarie per un valore di 40.000€, in caso di loro morte queo debiti ricadono sui figli. Preciso che il genitore e’ un impiegato statale, ma non ha beni da lasciare ai figli.

Coloro che sono chiamati all’eredità, per diventare eredi, devono prima accettarla. La legge prevede 2 tipi di accettazione:

1) l’accettazione pure e semplice e

2) l’accettazione con beneficio d’inventario.

Se da parte degli eredi vi è una accettazione pura e semplice dell’eredità, questi risponderanno anche dei debiti del defunto:  l’erede infatti, accettanto puramente e semplicemente, confonde il suo patrimonio con quello del defunto e, quindi, i due patrimoni divengono un unico patrimonio.

Questa conseguenza non è conveniente per l’erede ogni volta che nel patrimonio del defunto i debiti superano i crediti: in questo caso, se l’erede accetta puramente e semplicemente l’eredità dovrà onorare i debiti ereditati anche con il suo patrimonio.  In questo caso  potrebbe convenire o rinunciare all’eredità oppure accettare l’eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto: l’accettazione con beneficio di inventario, infatti, ha l’effetto di mantenere separati il patrimonio ereditato da quello personale dell’erede.

Pertanto l’erede che intende accettare con beneficio di inventario deve dichiararlo espressamente e presentare anche una istanza al camcelliere del Tribunale per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità.

Quando va fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario?

Se l’erede che intende accettare con beneficio d’inventario è in possesso dei beni ereditati deve fare la dichiarazionelo entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto, anche con i propri soldi.

Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Si consideri, infine, che se i debiti del defunto sono superiori ai crediti, al chiamato all’eredità potrebbe convenire rinunciare alla stessa; così facendo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. Si ricordi che la rinuncia all’eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell’eredità.

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23/07/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: non voglio che l’appartamento a morte avvenuta possa andare a mio marito

coniugiSono separata legalmente, senza figli e da poco ho acquistato casa. Non voglio che l’appartamento a morte avvenuta possa andare a mio marito posso farlo? Come ?
Marisa

Risposta:  il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi (art. 548 c.c.)

L’Art. 585 c.c. dispone, inoltre, che il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548. Pertanto, qualora Lei dovesse morire senza fare testamento (successione legittima), in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, a suo marito sarà devoluta l’intera eredità (anche se dallo stesso si è separata, ma a lui non è stata addebitata la separazione) (art. 583 c.c.). Allo stesso coniuge (in assenza di figli) è comunque riservata la metà del patrimonio ereditario. Quindi Lei non può lasciare con il testamente l’intera casaad un terzo, escludendo suo marito, giacchè a quest’ultimo, in quanto erede legittimario, è riservata la metà dell’eredità.

Solo con il divorzio, poiché viene meno in via definitiva  il vincolo matrimoniale, Suo marito non avrà alcun diritto sulla Sua eredità. Egli potrà solo riceverne una quota se è titolare dell’assegno alimentare o dell’assegno divorzile. Non potrà invece ricevere nulla se l’assegno divorzile è stato versato in un’unica soluzione.

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