Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Home » strada

09/10/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

La presenza del segnale stradale “Caduta massi” non esonera l’Anas da responsabilità in caso di frana

martelloCorte di Cassazione  – sentenza 24 giugno – 28 settembre 2009, n. 20754

La presenza del segnale stradale “Caduta massi” sulla strada statale non esclude automaticamente dalle responsabilità dell’ente custode della strada in caso di frana. Anzi, tale segnale indica la consapevolezza nell’ente proprietario della pericolosità della strada ed è quindi un elemento rivelatore per il giudice che deve pronunciarsi obbligo di risarcimento all’automobilista danneggiato a carico all’ente proprietario della strada: solo il caso fortuito esonera il custode ex articolo 2051 Cc e non si può non tener conto dalla specifica pericolosità del tratto di strada “incriminato”, che impone una particolare vigilanza.

La sentenza della Cassazione n. 20754/09, ribadisce ancora una volta il superamento del vecchio orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità da cose in custodia per l’amministrazione proprietaria della strada sussiste solo quando le dimensioni dell’infrastruttura sono ridotte al punto da consentire una vigilanza costante. Secondo la Cassazione se il danneggiato dimostra che il sinistro è dipeso da un’anomalia della strada , allora sussiste la responsabilità dell’ente proprietario che deve risarcire il danno. La responsabilità dell’ente proprietario è esclusa solo se l’incidente è avvenuto a causa di una circostanza improvvisa e non prevedibile che è mancato il tempo per segnalarla o intervenire, nonostante la diligenza tenuta nel vigilare sulla strada .

Afferma la Corte di Cassazione: “In materia di responsabilità civile per manutenzione delle strade si è ulteriormente evidenziata (Cass. n. 20427 del 2008) la necessità di superare il precedente indirizzo di questa Corte che riteneva applicabile l’art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). S’è dunque ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il quale: la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S’è ulteriormente precisato: a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione all’origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si è concluso, in sintesi, a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo “immanentemente” connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa; b) che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Ancor più di recente si è quindi sostenuto, a ulteriore specificazione dei criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157).
La Corte d’Appello, nell’impugnata sentenza ha errato proprio nel non tener conto della specifica pericolosità del tratto di strada in cui si verificò il sinistro, caratterizzata dalla franosità del terreno sovrastante, come risulta del resto dalla precedente apposizione di segnali di pericolo.
Per tale ragione l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.

Condividi:

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Telegram
  • Skype
  • Stampa
  • E-mail

Archiviato in: Risarcimento danni Etichettato con:2051, caduta massi, custodia, responsabilità, strada

25/06/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Parabrezza danneggiato da un sasso sollevato da un altro veicolo

Spett.le Avvocato,
Qualche giorno fa un motocarro circolando in strada faceva sollevare una pietra che schizzava sul parabrezza della mia auto danneggiandolo, il conducente si è assunto le respondabilità, siamo andati alla sua compagnia di assicurazione e abbiamo consegnato il modulo blu; dopo qualche giorno l’assicurazione mi chiama e mi dice che la respnsabilità del sinistro è del comune poichè la strada dove si circolava è di loro proprietà. La mia compagnia di assicurazioni invece mi dice che deve risarcire il danno l’assicurazione di controparte poichè in passato sono capitati casi simili e hanno liquidato il danno.
A questo punto non sò più a chi rivolgermi.
Gadirei una Vostra risposta.
Grazie per l’attenzione.
Fausto.

Risposta: il tema è stata già esaminato in due precedenti post alla cui lettura si rinvia. In sintensi: siamo ancora una volta di fronte ad una situazione tipica del caso fortuito da intendersi quale fatto imprevedibile ed inevitabile che rimane al di fuori del potere di controllo di colui che si ritiene responsabile del danno. Quindi nessuna responsabilità può attribuirsi al conducente il cui veicolo ha sollevato da terra il sasso. Si potrebbe, eventualmente, ipotizzare una responsabilità del soggetto proprietario o concessionario dell’autostrada. E’,infatti, preciso obbligo dell’ente gestore della autostrada, per impegno contrattuale ed a norma dell’art. 2051 c.c., mantenere la carreggiata autostradale, destinata alla circolazione veloce degli autoveicoli, priva di alcun possibile ostacolo, difficilmente evitabile proprio per le velocità consentite in tale tipo di strada.

Condividi:

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Telegram
  • Skype
  • Stampa
  • E-mail

Archiviato in: Risarcimento danni Etichettato con:assicurazione, circolazione veicoli, danno, sasso, strada

04/10/2007 da Simone Falusi Lascia un commento

Un sasso schizza da sotto una ruota e …

Egregio avvocato, stavo passeggiando con mio marito su di un marciapiedi a lato di una strada a senso unico del centro della mia citta’, quando una macchina ha imboccato la stessa strada dalla direzione vietata. Nel passare vicino a noi un sassolino e’ schizzato da sotto una ruota ed e’ andato a colpire mio marito ferendolo al volto. Anche se l’automobilista non si è accorto di nulla e non si e’ fermato, sono riuscita a prendere il numero della targa. Come posso fare per ottenere un risarcimento del danno per mio marito?

4/3/2007 – Sandra

RISPOSTA: in primo luogo bisognerebbe chiederci se Suo marito ha diritto ad un risarcimento del danno. La risposta e’negativa.

L’unica colpa imputabile all’automobilista sembrerebbe quella di avere circolato in direzione vietata ; ma l’infortunio che si è verificato non è realizzazione di quel rischio in considerazione del quale è vietato circolare ‘contromano’: in sostanza l’incidente avrebbe potuto verificarsi ugualmente se l’automobilista avesse circolato nella direzione consentita. Del resto non può operare una responsabilità oggettiva dell’automobilista, perché non si tratta di un incidente dovuto a vizio di costruzione o difetto di manutenzione della vettura. Ne consegue, purtroppo, che Suo marito non ha diritto ad alcun risarcimento.

Condividi:

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Telegram
  • Skype
  • Stampa
  • E-mail

Archiviato in: Risarcimento danni Etichettato con:auto, Risarcimento danni, ruoto, sasso, sinistro stradale, strada

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

Invia un quesito al blog

Iscriviti al blog!

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

Controlla la tua posta in entrata o la cartella spam adesso per confermare la tua iscrizione.

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Scarica la brouchure dello Studio Legale Falusi

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi … Continua...

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la … Continua...

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 … Continua...

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Simone Falusi su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Luigi su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Jane su Come posso recuperare i riferimenti della sentenza di separazione personale?
  • Simone Falusi su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Simone Falusi su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Seguimi su Facebook

Seguimi su Facebook

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii
Subscribe in a reader

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Privacy e cookies policy

Statistiche del Blog

  • 1.204.720 click

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIn

Copyright © 2019 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.