Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Home » separazione

09/03/2017 da Simone Falusi 4 commenti

Separazione dei coniugi e subentro nel contratto di locazione

successione-affittoHo ridotto dal mese di luglio il canone all’inquilino, l’intestatario del contratto era il marito adesso dopo la separazione giudiziale ho letto che la moglie in qualità di assegnataria dell’alloggio con figli minori subentra ex lege nel contratto in qualita’ di conduttore (tutto cio’ a mia insaputa); adesso se voglio andare all’agenzia dell’entrate con una scrittura privata per riduzione canone chi deve firmare la scrittura in qualità di conduttore? E se la moglie subentrata firma come posso far valere il principio presso l’agenzia che adesso la moglie è il conduttore benché a loro nella registrazione figura sempre il marito?
Grazie.

Risposta: una delle più frequenti cause di conflitto tra i coniugi nei giudizi successivi alla crisi del matrimonio è proprio l’assegnazione della casa familiare. Nell’ambito del procedimento di separazione dei coniugi o di divorzio, dunque, tra i provvedimenti emessi dal giudice vi è quello relativo all’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi.

In presenza di prole minore, l’assegnazione della casa spetta di norma al genitore collocatario, ovvero a quel genitore (per la più la madre) con cui i figli vivranno in modo prevalente. Il provvedimento di assegnazione della casa, in questi casi, ha lo scopo di tutelare il preminente interesse dei figli alla conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio. Ma il principio vale anche per la famiglia di fatto.

[Leggi di più…]

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Contratti, Famiglia, Locazioni Contrassegnato con: affitto, casa coniugi, divorzio, locazione, separazione

28/04/2016 da Simone Falusi Lascia un commento

Come ottengo una copia dell’atto di compravendita?

contratto compravenditaAbito nell’appartamento di proprietà’ del mio ex marito, ho una sentenza di divorzio avvenuta nel marzo del 2014. Nella suddetta sentenza e’ scritto che nel momento in cui l’ appartamento sara’ venduto, stipulando quindi alla fine un contratto di compravendita, il proprietario dovra’ corrispondere alla ex moglie una determinata cifra e a sua volta quest’ ultima dovra’ lasciare l’appartamento. La domanda e’ la seguente: la ex moglie che sarei io, prima di lasciargli le chiavi dell’appartamento ha il diritto di vedere  il contratto definitivo di vendita e quindi l’obbligo da parte dell’ex marito di mostrarglielo? Se si, nel caso in cui lui non adempiesse a quest’obbligo, come potrei muovermi. Grazie

Se la somma che il tuo ex marito deve pagarti è calcolata in misura percentuale sul prezzo della compravendita, tu hai certamente diritto di leggere il contratto di vendita per verificare, diciamo così, che i conti siano stati fatti correttamente.

Nel caso in cui, tuttavia,  il tuo ex marito non intenda mostrare il contratto, il problema è facilmente superabile. Infatti per ottenere una copia dell’atto di compravendita è sufficiente rivolgersi alla Conservatoria dei Registri immobiliari (presso l‘Agenzia delle entrate – ufficio provinciale del Territorio) della tua città; basta fornire i dati anagrafici del tuo ex marito per ottenere una copia del contratto di compravendita stipulato dal tuo ex consorte.Una copia dell’atto, infatti, viene sempre depositata dal notaio presso l’Agenzia delle entrate ed è accessibile a chiunque e chiunque può ottenerne copia.

In alternativa, una copia dello stesso atto pubblico di compravendita puoi, inoltre, richiederlo anche al notaio rogante.

L’atto notarile di compravendita (detto anche rogito notarile) è un atto pubblico, e questo vuol dire che chiunque, anche se non ha partecipato all’atto, può consultarlo e ottenerne copia.

 

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Contratti, Proprietà e Condominio Contrassegnato con: compravendita, notaio, separazione

03/02/2016 da Simone Falusi 2 commenti

Separazione e divorzio on line

consulenza-on-line (2)

In molti Tribunali è consentito ai coniugi che intendono separarsi o divorziare di attivare questi procedimenti senza l’assistenza dell’avvocato.

Deve trattarsi, in ogni caso, di separazione o divorzio consensuali: i coniugi devono cioè avere raggiunto un accordo non solo nel volersi separare (o divorziare) ma anche sulle condizioni della loro separazione o divorzio. Queste condizioni riguardano le modalità dell’affidamento dei figli (se ci sono) il loro mantenimento, l’eventuale contributo al mantenimento di un coniuge, l’assegnazione della casa familiare.

per approfondire l’argomento puoi leggere la nostra guida “Come ottenere la separazione e il divorzio oggi“

Per attivare la procedura di separazione o divorzio consensuale i coniugi devono depositare presso la cancelleria del Tribunale un ricorso con le condizioni della separazione/divorzio.

Attraverso il nostro servizio di separazione o divorzio on line è possibile ottenere un ricorso di separazione consensuale o di divorzio congiunto in modo semplice, veloce ed a costi contenuti.

Il ricorso, perfettamente legale, redatto da un avvocato, dovrà poi essere semplicemente sottoscritto dai coniugi e depositato presso la cancelleria.

Per richiedere il servizio o per ulteriori informazioni clicca qui

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Separazione e Divorzio Contrassegnato con: consulenza, divorzio, on line, separazione

06/10/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Genitori separati e l’importanza di regolamentare l’affidamento dei figli

famigliaHo un bambino di tre anni. Riconosciuto dal padre. Non abbiamo mai convissuto e non siamo sposati. Il padre si ésempre disinteressato del figlio. Versava gli alimenti e lo vedeva tutti i weekend solo x giocare. Ora dopo tre anni pretende di portarlo a casa sua un weekend ogni 15 giorni a dormire altrimenti non da gli alimenti. Per me il bambino deve dormire a casa sua. Siamo arrivati ad un accordo. Lo vede il sabato e il prof week-end la domenica dalle nove alle 18. E’ giusto che non mi dica dove lo porta? Di chi é la tutela legale? Gli alimenti vanno in base alle visite? Non ha nemmeno un lavoro e non lo cerca. Lo mantiene il papà. Cosa devo fare? Grazie. Patrizia

Risposta: Cara Patrizia, la prima e più urgente cosa da fare è quella di regolamentare le modalità dell’affidamento di tuo figlio.  Non basta aver trovato un accordo tra voi genitori, occorre (nell’interesse di tutti e soprattutto del bambino) formalizzare questo accordo in Tribunale. L’accordo che avete trovato varrà solo fin tanto uno dei due non cambia idea, e se qualcuno di voi due decide di non rispettare l’accordo, l’altro non ha strumenti per chiederne il rispetto: il “ricatto” di cui tu parli (se il padre non ottiene il figlio per il fine settimana, non paga gli alimenti) ne è un esempio. Ciò comporterà nuove discussioni, litigi, ecc.

Proprio per evitare tutto ciò è essenziale disciplinare in modo corretto l’affidamento dei figli. Al riguardo esistono due strade: la prima è quella dell’accordo consensuale; è la via più semplice e preferibile: se tu e il tuo ex compagno avete trovato un accordo (anche di massima) sulle modalità dell’affidamento del bambino e anche sulle questioni di natura economica (ovvero sul contributo di mantenimento per il figlio), allora non vi resta che rivolgervi assieme ad un avvocato per chiedere al Tribunale l’omologazione dei vostri accordi. Diversamente, se non riuscite a mettervi d’accordo, allora ciascuno dei due genitori può rivolgersi separatamente al Tribunale per chiedere la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento del bambino. In ogni caso il decreto del Tribunale che contiene le disposizioni sull’affidamento e sul contributo di mantenimento costituirà la “legge” a cui entrambi i genitori dovranno attenersi. Nel caso in cui uno dei due vanga meno al rispetto di quelle disposizioni, l’altro genitore avrà gli strumenti per reagire.

Premesso ciò, provo a rispondere ad alcune tue domande specifiche: 1) in linea generale non ci sono preclusioni perché il bambino possa dormire anche a casa del padre; 2) il contributo di mantenimento viene solitamente erogato in un assegno mensile, che non dipende dalle visite. 3) la potestà genitoriale sul bambino (adesso si chiama Responsabilità genitoriale) ce l’avete entrambi.

Per leggere altri articoli sull’argomento clicca qui.

 

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: affidamento figli, Famiglia di fatto, separazione

14/07/2014 da Simone Falusi 8 commenti

Divorzio dal coniuge straniero irreperibile

separazione-coniugiNel novembre 2012 mi sono sposato a Cuba con una cittadina cubana. I documenti sono registrati presso l’ambasciata italiana di Cuba, quindi registrati in Italia. Mia moglie da quel momento, non è più venuta in Italia, quindi non c’è stato alcun ricongiungimento. Dopo vari tentativi, non siamo riusciti a raggiungere un’intesa. Ora mia moglie è irreperibile, forse si è trasferita negli Stati Uniti.  Chiedo cortesemente qualche suggerimento su come fare per divorziare. Ringrazio.
G.

Risposta: in Italia puoi certamente chiedere la separazione da tua moglie (e solo successivamente il divorzio). Infatti anche se la legge Cubana prevede che si possa ottenere il divorzio senza chiedere prima la separazione, il giudice italiano può applicare al tuo caso la legge cubana solo se dimostri di avere vissuto con tua moglie prevalentemente a Cuba. Infatti il regime di diritto internazionale privato del divorzio e della separazione, contenuto nella legge 218/95,  prevede appunto che i rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e‘ prevalentemente localizzata.

[Leggi di più…]

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: coniuge straniero, cuba, divorzio, estro, irreperibile, matrimonio all'estero, separazione, straniero

22/05/2014 da Simone Falusi 1 commento

Posso chiedere indietro i soldi all’ex convivente in caso di separazione?

separazione-coniugiSalve avvocato, il mio problema è questo: da tre anni sono separato dalla mia ex convivente in maniera pacifica dal momento che abbiamo anche un figlio in comune. Siamo entrambe proprietari di un immobile (al 50%) e del relativo mutuo. Al momento della separazione è stato pattuito verbalmente che lei sarebbe rimasta in quell’immobile, accollandosi l’intero importo del mutuo e che si sarebbe impegnata a risarcire la parte di contante inizialmente da me versata per tale immobile. Dopo tre anni, la mia ex convivente si rifiuta però di pagarmi lo spettante ed afferma, inoltre, che dovrei accollarmi il 50% della rata mensile di mutuo. Può lecitamente farlo? Come posso fare per ottenere ciò che mi spetta? Ringraziandola fin da ora per l’attenzione che mi vorrà prestare,Le porgo Distinti saluti. Andrea

Risposta: diciamo subito che in mancanza di un accordo scritto sarà difficile  pretendere il rispetto del patto originario. Per quanto riguarda la questione della restituzione dei soldi versati per l’acquisto dell’immobile in comunione, non conoscendo né potendo approfondire il caso specifico, in questa sede posso fare solo alcune considerazioni generali.

[Leggi di più…]

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: convivenza more uxorio, Famiglia di fatto, immobile, separazione

28/04/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: cosa fare se il padre non paga il mantenimento per il figlio?

coniugiSono una ragazza di 24 separata legalmente il giorno 19 Febbraio 2014, ho un bambino legalmente riconosciuto dal padre (il mio ex marito). Mi sono separata con una separazione consensuale. Il mio ex deve versarmi 200€ al mese per il bambino (4 anni) e in piu, di accordi di separazione lui si deve accollare tutte le spese extra del bambino nella maniera del 100% finché io non trovo lavoro. Solo che il mio ex non mi ha MAI versato tale cifra. Col mese di Aprile 2014 mi avrebbe dovuto già dare 400€. Non posso permettermi di pagare un avvocato. Cosa posso fare, a chi mi posso rivolgere perché mio figlio abbia quei soldi?

Risposta: se la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale, il provvedimento giudiziale costituisce titolo esecutivo: questo significa che sarà possibile promuovere esecuzione forzata nei confronti del padre inadempiente. In altre parole è possibile pignorare beni e/o somme di denaro del debitore fino alla soddisfazione del credito. Un altro rimedio è quello previsto dall’art. 8 della legge sul divorzio (L. 898/70):  in forza di questa norma la parte che ha diritto di ricevere l’assegno periodico di mantenimento per sé o per il figlio può rivolgersi direttamente al terzo tenuto versare periodicamente somme all’obbligato principale, senza necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.  In altre parole è possibile chiedere al datore di lavoro del padre di tuo figlio di versarti direttamente l’assegno di mantenimento. Infatti una recente legge (la 219/2012) che ha equiparato i figli naturali a quelli legittimi, ha esteso le garanzie di pagamento degli obblighi di mantenimento, previste nell’ambito del processo di separazione e divorzio, anche ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.

Per attivare questa procedura esecutiva occorre l’assistenza dell’avvocato; anche in questo caso, tuttavia, è possibile richiedere il c.d. gratuito patrocinio, ovvero la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nel caso in cui il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad un importo che viene periodicamente aggiornato; per maggiori informazioni visita la nostra pagina dedicata al Gratuito Patrocinio).

Ricordo, infine, che l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, oltre ad un illecito civile, può costituire anche un illecito penale. L’art. 570 del codice penale infatti sanziona chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l’applicabilità congiunta delle pene a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: assegno mantenimento, figli, separazione, Separazione coniugi, separazione consensuale

10/07/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione coniugi e vendita della casa comune

casa-soldiSalve,
mi chiamo Alfredo e volevo sottoporle la mia ingarbugliata situazione: sono separato da un anno dalla mia ex-moglie con la quale ero in separazione dei beni; non abbiamo prole; abbiamo una casa intestata a mia moglie e sto pagando un mutuo sempre intestato a mia moglie per il quale sono garante.

All’epoca del matrimonio, io ero proprietario di un appartamento; nel corso del tempo decidemmo di acquistare un’altra casa e di intestarla a mia moglie; per fare questo, prendemmo un mutuo ed io feci da garante; dopodiché vendemmo la casa intestata a me e buona parte dei soldi ricavati dalla vendita furono utilizzati per estinguere parzialmente il mutuo in essere per la casa di mia moglie (ed il resto fu usato per la ristrutturazione di questa casa). A questo punto io mi ritrovo senza casa, senza soldi e continuo a pagare un mutuo che non è intestato a me.  Volevo sapere se c’era modo di accollarmi ufficialmente il mutuo della mia ex-moglie ed intestarmi casa, Cosa prevede la legge in questi casi ?

P.s. Io e la mia ex-moglie abbiamo concordato di vendere casa, estinguere il mutuo e dividere a metà il denaro restante, ma casa non si riesce a vendere ed io sarei anche disposto ad accollarmi il mutuo e liquidarle la sua parte.

Risposta: la situazione, almeno per quanto riguarda la vendita della casa cointestata, non mi pare affatto ingarbugliata, anzi: se anche tua moglie è d’accordo nel vendere la casa e dividere il ricavato e se tu sei disposto ad acquistare la sua quota, non vedo il motivo di cercare un terzo acquirente (che, mi pare di capire, è difficile da reperire).

In questi casi la legge si rimette alla volontà delle parti, ovvero alla volontà tua e di tua moglie:  se quest’ultima è disposta a vendere a te la sua quota di proprietà della casa, è sufficiente che andiate dal notaio per l’atto.

Per l’accollo del mutuo devi rivolgerti alla banca.

 

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Famiglia Contrassegnato con: Mutuo, separazione

06/03/2013 da Simone Falusi 13 commenti

Come posso recuperare i riferimenti della sentenza di separazione personale?

lavatriceSalve sono Andrea ho due genitori anziani e separati, ho bisogno del loro certificato di separazione ma loro non ricordano ne la data ne il numero della sentenza. Come posso fare? aiuto.

Risposta: i riferimenti del provvedimento con cui il Tribunale pronuncia la separazione dei coniugi (decreto di omologa, se si tratta di separazione consensuale, sentenza, nel caso in cui la separazione è stata giudiziale) devono essere annotati sull’atto di matrimonio. Quindi se il problema è risalire agli estremi del provvedimento giudiziale, per eventualmente ottenerne copia, è possibile chiedere al Comune dove il matrimonio è stato celebrato una copia dell’atto relativo: qui si dovrebbero reperire i riferimenti del provvedimento del Tribunale.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: matrimonio, omologa, sentenza, separazione, Separazione coniugi

25/06/2012 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione coniugi: affidamento dei figli

Sono separata. L’ordinanza del giudice ha disposto:
– per i due figli di età 6 anni la femmina e 18 mesi il maschio €250 cadauno
-affidamento a me; il padre può tenere i minori per periodi di dieci giorni in estate e nelle feste Natalizie e Pasquali con la dicitura “continuativamente”. Cortesemente Vi chiedo di spiegarmi se questa parola “continuativamente” in termini legali significa notte e giorno oppure dalla mattina alla sera.
Grazie.
Anna Rosa

Risposta: significa giorno + notte. Durante quel periodo (10 giorni in estate e durante le vacanze natalizie e pasquali) i figli dovrebbero stare assieme al padre notte e giorno.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: affidamento figli, coniugi, divorzio, figli, separazione

  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 5
  • Pagina successiva »
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

INVIA IL TUO QUESITO

Sostieni il blog con una donazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi … Continua...

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la … Continua...

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 … Continua...

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Francesco su Locatore e conduttore: chi paga l’allacciamento delle utenze?
  • Costanza su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • PAOLO su Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale
  • diego su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • giovanni su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Scarica la brouchure dello Studio Legale Falusi

Subscribe in a reader

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Privacy e cookies policy

Statistiche del Blog

  • 1.639.380 click

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn

Copyright © 2021 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.