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Home » rinuncia eredità

06/04/2021 da Simone Falusi Lascia un commento

Occorre fare la rinuncia all’eredità anche se non ci sono beni, ma solo debiti?

Buonasera purtroppo in seguito ad una firma come coobbligata ho avuto il pignoramento di un quinto in busta paga, siccome l’intestatario del mutuo non ha busta. Chiedo in caso di mia morte il debito può non essere passato a mia figlia? Ho letto che lei dovrebbe non accettare eredità per tutelarsi, vale anche se io purtroppo non avessi nulla da lasciare? Grazie Elena.

L’erede – che accetta – l’eredità subentra nei rapporti attivi e passivi del defunto, quindi subentra anche nei debiti (come il mutuo) che il defunto aveva. Questo però non avviene automaticamente alla morte del debitore, ma occorre che i chiamati all’eredità la accettino.

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22/07/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Accettazione eredità e debiti del defunto

accettazione ereditàSe i genitori (ancora vivi) hanno debiti con finanziarie per un valore di 40.000€, in caso di loro morte queo debiti ricadono sui figli. Preciso che il genitore e’ un impiegato statale, ma non ha beni da lasciare ai figli.

Coloro che sono chiamati all’eredità, per diventare eredi, devono prima accettarla. La legge prevede 2 tipi di accettazione:

1) l’accettazione pure e semplice e

2) l’accettazione con beneficio d’inventario.

Se da parte degli eredi vi è una accettazione pura e semplice dell’eredità, questi risponderanno anche dei debiti del defunto:  l’erede infatti, accettanto puramente e semplicemente, confonde il suo patrimonio con quello del defunto e, quindi, i due patrimoni divengono un unico patrimonio.

Questa conseguenza non è conveniente per l’erede ogni volta che nel patrimonio del defunto i debiti superano i crediti: in questo caso, se l’erede accetta puramente e semplicemente l’eredità dovrà onorare i debiti ereditati anche con il suo patrimonio.  In questo caso  potrebbe convenire o rinunciare all’eredità oppure accettare l’eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto: l’accettazione con beneficio di inventario, infatti, ha l’effetto di mantenere separati il patrimonio ereditato da quello personale dell’erede.

Pertanto l’erede che intende accettare con beneficio di inventario deve dichiararlo espressamente e presentare anche una istanza al camcelliere del Tribunale per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità.

Quando va fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario?

Se l’erede che intende accettare con beneficio d’inventario è in possesso dei beni ereditati deve fare la dichiarazionelo entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto, anche con i propri soldi.

Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Si consideri, infine, che se i debiti del defunto sono superiori ai crediti, al chiamato all’eredità potrebbe convenire rinunciare alla stessa; così facendo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. Si ricordi che la rinuncia all’eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell’eredità.

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