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18/04/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

In caso di separazione posso chiedere a mia moglie la restituzione delle rate di mutuo pagate per suo conto?

casa-soldiEgregio Avvocato, vorrei un chiarimento ad un dubbio. Sono sposato in regime di separazione dei beni; viviamo in abitazione intestata a mia moglie su cui grava un mutuo intestato anch’esso a mia moglie (io faccio solo da fidejussore). Il mutuo lo ho sempre pagato io (dimostrabilissimo), con il denaro del mio stipendio.
Nel caso eventuale di separazione, avrei diritto a ricevere la restituzione di quanto pagato per un bene di proprietà esclusiva di mia moglie?
Grazie.

Risposta:  in linea assolutamente generale posso dire che se è vero che il fideiussore che ha pagato in luogo del debitore principale ha diritto a riavere da quest’ultimo quanto pagato, nel caso sopra rappresentato dubito tuttavia che questa regola possa trovare applicazione.  Attesa la sussistenza di doveri di collaborazione, di solidarietà e di assistenza morale tra i coniugi, infatti, potrebbe essere lecito ritenere che il pagamento delle rate del mutuo sia stato fatto dal marito nell’interesse della famiglia, oppure potrebbe essere configurato come una donazione indiretta alla moglie: in entrambi i casi, di norma, non è possibile chiedere la restituzione delle somme pagate. I ‘prestiti’ tra i coniugi sono infatti un modo per fare fronte alla solidarietà reciproca che dovrebbe esistere tra marito e moglie. Di conseguenza al momento della separazione non è possibile richiederne la restituzione (In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12251/2009).

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Archiviato in: Famiglia, Separazione e Divorzio Etichettato con:Mutuo, restituzione, Separazione coniugi

07/03/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Vendita dell’immobile locato e deposito cauzionale

gentile avv,

nel dicembre 2006 ho venduto un appartamento locato.

Oggi a distanza di un anno, la nuova proprietaria mi chiede di versargli il deposito cauzionale ricevuto dall’inquilino a dicembre 2001 (700 euro) E possibile questa richiesta?

grazie


7/3/2008

Risposta: credo proprio che Lei debba consegnare alla nuova proprietaria dell’immobile il deposito cauzionale ricevuto dall’inquilino all’inzio della locazione. Il deposito cauzionale è considerato solitamente come un pegno irregolare in relazione alla sua funzione di garanzia ed alla fungbilità dei beni che ne formano oggetto (denaro). Da questa sua natura deriva non solo l’accessorietà con le obbligazioni che intende garantire ma anche il diritto di seguito; il che significa che il trasferimento dell’immobile comporta automaticamente quello del deposito cauzionale. L’acquirente dell’immobile locato subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 Codice Civile) e cosi’ anche nell’obbligazione accessoria di restituire il deposito cauzionale versato dall’inquilino.

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