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25/10/2020 da Simone Falusi Lascia un commento

Resa dei conti alla fine della convivenza: quando la coppia di fatto si separa si ha diritto alla restituzione delle spese fatte?

Ho convissuto per 6 mesi a casa del mio ex ragazzo, casa di sua proprietà che però ho contribuito a ristrutturare ed ammobiliare. La relazione ora è finita e gli ho chiesto indietro la metà dei soldi dei mobili (le ricevute di pagamento sono state emesse a nome suo, ma gli importi sono stati pagati a metà tramite bancomat, dunque c’è tracciabilità dei pagamenti); lui però non vuole darmeli perché sostiene che durante la mia permanenza in casa non ho pagato l’affitto e quindi stiamo pari. La mia domanda è: può chiedermi gli arretrati dell’affitto (non c’era contratto né tanto meno accordo tra noi che io lo dovessi pagare perché ripeto, la casa è di sua proprietà)? Può rifiutarsi di restituirmi la metà del valore dei mobili? Grazie in anticipo per la gentile risposta.

E’ molto frequente che alla fine di una convivenza more uxorio insorgano tra gli ex partner controversie di carattere patrimoniale; pertanto, quando uno dei due conviventi abbia compiuto delle prestazioni patrimoniali in favore dell’altro soggetto (come, ad esempio, l’esborso di denaro proprio per l’acquisto di beni mobili o immobili oppure al fine di ristrutturare un immobile) ci si chiede se è possibile chiederne la restituzione.

Con il termine “conviventi more uxorio ” si indica la “coppia di fatto“, ovvero “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (secondo la definizione contenuta nell’art. 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 , c.d. Legge Cirinnà).

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18/04/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

In caso di separazione posso chiedere a mia moglie la restituzione delle rate di mutuo pagate per suo conto?

casa-soldiEgregio Avvocato, vorrei un chiarimento ad un dubbio. Sono sposato in regime di separazione dei beni; viviamo in abitazione intestata a mia moglie su cui grava un mutuo intestato anch’esso a mia moglie (io faccio solo da fidejussore). Il mutuo lo ho sempre pagato io (dimostrabilissimo), con il denaro del mio stipendio.
Nel caso eventuale di separazione, avrei diritto a ricevere la restituzione di quanto pagato per un bene di proprietà esclusiva di mia moglie?
Grazie.

Risposta:  in linea assolutamente generale posso dire che se è vero che il fideiussore che ha pagato in luogo del debitore principale ha diritto a riavere da quest’ultimo quanto pagato, nel caso sopra rappresentato dubito tuttavia che questa regola possa trovare applicazione.  Attesa la sussistenza di doveri di collaborazione, di solidarietà e di assistenza morale tra i coniugi, infatti, potrebbe essere lecito ritenere che il pagamento delle rate del mutuo sia stato fatto dal marito nell’interesse della famiglia, oppure potrebbe essere configurato come una donazione indiretta alla moglie: in entrambi i casi, di norma, non è possibile chiedere la restituzione delle somme pagate. I ‘prestiti’ tra i coniugi sono infatti un modo per fare fronte alla solidarietà reciproca che dovrebbe esistere tra marito e moglie. Di conseguenza al momento della separazione non è possibile richiederne la restituzione (In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12251/2009).

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07/03/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Vendita dell’immobile locato e deposito cauzionale

gentile avv,

nel dicembre 2006 ho venduto un appartamento locato.

Oggi a distanza di un anno, la nuova proprietaria mi chiede di versargli il deposito cauzionale ricevuto dall’inquilino a dicembre 2001 (700 euro) E possibile questa richiesta?

grazie


7/3/2008

Risposta: credo proprio che Lei debba consegnare alla nuova proprietaria dell’immobile il deposito cauzionale ricevuto dall’inquilino all’inzio della locazione. Il deposito cauzionale è considerato solitamente come un pegno irregolare in relazione alla sua funzione di garanzia ed alla fungbilità dei beni che ne formano oggetto (denaro). Da questa sua natura deriva non solo l’accessorietà con le obbligazioni che intende garantire ma anche il diritto di seguito; il che significa che il trasferimento dell’immobile comporta automaticamente quello del deposito cauzionale. L’acquirente dell’immobile locato subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 Codice Civile) e cosi’ anche nell’obbligazione accessoria di restituire il deposito cauzionale versato dall’inquilino.

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