Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Tu sei qui: Home / Archivi per padre

03/08/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Mio padre si trova in stato di bisogno: sono tenuto ad assisterlo?

famigliaBuona sera, oggi ho ricevuto una telefonata dai carabinieri di napoli, i quali mi riferivano che mio padre ha bisogno di assistenza (per problem legati a malattia e alcolismo) e che io avevo l’obbligo di farmi carico di questa assistenza. Volevo sapere quali obblighi legali ho verso mio padre anche in considerazione del fatto che lui è stato saltuariamente presente nella mia vita, non ha provveduto (se non in piccola parte) al mantenimento della famiglia è separato da mia mamma e ha un’altra figlia (mia sorella) che non vuole neanche sentire parlare di lui. grazie per l’attenzione.
Piera

Risposta: i carabinieri si riferiscono all’obbligo della prestazione alimentare a cui Lei, in quanto figlia, è tenuta per legge nei confronti di Suo padre. Esso consiste nella prestazione di assistenza materiale in favore di colui che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento (anche se per propria colpa). Gli alimenti rientrano tra gli obblighi di salidarietà familiare di cui agli art. 433 e ss del codice civile.

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, inoltre, è penalmente sanzionata dall’art. 570c.p.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Condividi su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in: Famiglia Etichettato con:alimenti, figli, genitori, obbligo assistenza, padre, stato bisogno

13/03/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione e affidamento del figlio al padre


affidamento figli padreBuongiorno, vorrei sapere se un padre in una separazione giudiziale ha speranze di poter avere l’ affidamento del figlio (4 anni). mia moglie vuole la separazione. sono io che ormai da due anni seguo il figlio, sopratutto nel pomeriggio e sera(ultimamente). devo subire a forza l’ allontanamento della casa, l’ assegno di mantenimento per lei e lui? Io guadagno 1400 euro, lei circa 800.
Giuseppe

Risposta: come ricordato anche in precedenti post, l’affidamento dei figli è regolato dagli artt. 155 e ss.del codice civile. Sul presupposto che  anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice chiamato a pronunciare la separazione personale dei coniugi deve adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Anche dopo la separazione la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.




Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’Art. 155-bis. c.s. (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) prevede, inolte, che Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Quindi, possiamo affermare che, salvo casi eccezionali, i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso). Nonostante ciò, tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, il figlio finisce col vivere prevalentemente con un dei genitore, il quale, per questa ragione viene definito “collocatario” dei figli.

In tale ipotesi, l’altro genitore (quello non collocatario) sarà tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli. Il più delle volte (circa nel 90% dei casi), è la madre ad essere individuata come genitore cui vengono “collocati” i figli. Come effetto di ciò alla madre viene anche assegnata la casa familiare: l’abitazione,infatti, spetta al genitore affidatario (nell’ipotesi di affidamento ad un solo genitore) o collocatorio della prole minore; e ciò a prescindere da chi sia il proprietario dell’immobile in quanto nell’assegnazione della casa  il giudice tiene prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Quanto all’obbligo di versare un assegno di mantenimento per l’atro coniuge, l’art. 156 c.c. prevede cge il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Condividi su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in: Famiglia, Separazione e Divorzio Etichettato con:affidamento, genitori, madre, padre, Separazione coniugi

07/11/2007 da Simone Falusi Lascia un commento

Il debito del figlio ricade sul padre?

Ho affittato un monolocale ammobiliato ad un giovane di venti anni che studia nella mia citta’. Dopo alcuni mesi ha smesso di pagare regolarmente l’affitto. Vorrei sapere se posso pretendere il pagamento dell’affitto dal padre.

7-11-2007 Claudio

RISPOSTA: il locatore non ha azione diretta contro i genitori dello studente quale gestore di affari, poiché egli ha consentito al godimento del monolocale non gia’ per provvedere ai bisogni dello studente in luogo dei genitori, bensì adempiere al contratto stipulato con questo. Non e’ neppure concepibile un’azione di arricchimento senza causa, perché la prestazione eseguita trova la propria causa nel contratto di locazione, il quale e’ valido, essendo stato stipulato con un maggiorenne.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Condividi su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Archiviato in: Contratti, Locazioni, Successioni Etichettato con:debiti, figlio, genitori, padre, successione

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

Invia un quesito al blog

Invia un quesito al blog

Iscriviti al blog

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post e dei contenuti speciali riservato agli iscritti.

È GRATIS e senza Spam!

Le guide di Avvocatoblog

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la … Continua...

Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale

Gestisco un bar aperto da circa 9 anni, in un piccolo paese di 10000 abitanti. … Continua...

Risarcimento danni: quanto tempo occorre perché l’assicurazione faccia un’offerta?

Salve, dopo un incidente ho riportato una frattura della vertebra L1. Da 38 … Continua...

Seguimi su Facebook

Seguimi su Facebook

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Statistiche del Blog

  • 1.018.663 click

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Informativa privacy newsletter
  • Cookies policy

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIn

Copyright © 2018 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.