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06/03/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Fino a quando devo pagare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne?

mantenimento-figli-maggiorenniSalve Avvocato, sono separato da quasi 10 anni ho 2 figli dei quali una di 23 anni che non vuole avere nessun rapporto con me. Pago regolarmente il mantenimento così come stabilito dal giudice, però da circa 2 anni mia figlia lavora in regola e né lei né la madre mi hanno messo al corrente di questo, io lo so per via di conoscenze varie.
Il mio avvocato mi ha detto che senza prove certe non può chiedere niente al giudice ma io le prove come faccio a dirgliele? Gli ho detto il nome esatto delle aziende, adesso non dovrebbe provvedere lui agli accertamenti? Mia figlia ha acquistato un veicolo usato e sta ristrutturando casa insieme al suo fidanzato. Cosa posso fare per interrompere il versamento?
Grazie. Paolo

Prendiamo spunto da questa domanda per illustrare i punti fondamentali in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, tema sempre più attuale: infatti, la crisi economica degli ultimi anni ha certamente incrementato il fenomeno dei figli che continuano a vivere con i genitori anche in età avanzata: i giovani che si immettono nel mondo del lavoro tardi e le occasioni lavorative limitate comportano un protrarsi dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori ben oltre la maggiore età.

Cerchiamo, dunque, di chiarire in cosa consiste questo mantenimento, quando e come termina il relativo obbligo dei genitori.

L’art. 30 della Costituzione nello stabilire che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, fissa un principio di portata generale collegato all’essere genitori (sia dentro che fuori dal matrimonio); la norma costituzionale non specifica un limite di età del figlio oltre il quale questo diritto-dovere genitoriale cessa.

Se poi sfogliamo il codice civile, troviamo l’art. 2 che stabilisce che “la maggiore età è fissata al compimento del  diciottesimo anno“;  il che, però, significa solo che i figli maggiorenni non sono più soggetti a quella che, fino a qualche tempo fa, si definiva come “potestà genitoriale”, ovvero ai diritti e ai poteri di indirizzo educativo dei genitori. Il figlio, quindi, ancorché raggiunge la maggiore età, non perde, in virtù del solo dato anagrafico, il diritto al mantenimento da parte dei genitori, sui quali, infatti, permane l’obbligo di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis” ( art. 147 c.c.)

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26/05/2015 da Simone Falusi 1 commento

I genitori rispondono dei debiti del figlio maggiorenne?

figlo-maggiorenneBuongiorno, vorrei porre tale quesito, se mio fratello residente in casa dei miei genitori, facente quindi ancora parte della cerchia famigliare, contrae un grosso debito acquistando un immobile, può chi di dovere rifarsi sui miei genitori pignorando beni di proprietà loro per saldare questo debito? In caso di risposta positiva come possono tutelarsi i miei genitori evitando quindi il peggio? Ringrazio cordialmente un eventuale risposta. Distinti Saluti. Paola

Tuo fratello è maggiorenne, pertanto dei debiti da questo contratti risponderà solo lui; il creditore di tuo fratello, quindi, se quest’ultimo non pagherà il debito, non potrà rivolgersi ai tuoi genitori.

Perchè i tuoi genitori siano chiamati a rispondere del debito contratto dal figlio, dovrebbero obbligarsi a loro volta: ciò ad esempio accade se i tuoi genitori firmano una fidejussione, ovvero rilasciano una garanzia con cui si obbligano a pagare i debiti del figlio. La stessa cosa si verifica se decidono di accollarsi il debito di tuo fratello o consentire di iscrivere una ipoteca sulla loro casa a garanzia del debito contratto dal figlio.

Quindi se i tuoi genitori non firmano alcun contratto con cui si obbligano a prestare una qualche forma di garanzia per il figlio, non potranno essere chiamati a rispondere del debito di quest’ultimo.

Quanto al rischio per i conviventi del debitore di vedersi pignorati i beni di casa propria, l’argomento è stato esaminato qui e quanto scritto nel post vale anche nel tuo caso.

 

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23/04/2015 da Simone Falusi Lascia un commento

Se il padre viene arrestato posso chiedere l’affidamento esclusivo del figlio minore?

affidamento-figliSalve sono brasiliana, mamma di un bimbo di 6 anni separata dal papa (ex compagno) da 1 anno e mezzo. La settimana scorsa il padre di mio figlio è stato arrestato a napoli (noi viviamo a bologna). Ora come mi dovrei comportare? Posso avere l’affidamento esclusivo di mio figlio? e come? io vorrei avere la possibilità di viaggiare con mio figlio senza aver bisogno della sua autorizzazione. Grazie. 

Risposta: come ricordato anche in altri articoli,  l’affidamento esclusivo del figlio minore ad uno solo dei genitori ha carattere residuale (rispetto all’affidamento condiviso) e può essere disposto dal giudice se viene accertato che un genitore si comporti in modo pregiudizievole nei confronti del figlio o viene meno ai doveri di genitore.

Ora, lo stato di detenzione di uno dei due genitori, così come situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo, o malattia psichica, rappresenta una circostanza che può giustificare la richiesta di affidamento esclusivo del minore all’altro genitore.

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29/09/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: pagamento in contanti del contributo di mantenimento e ricevuta

Salve,
il mio compagno, come altri che hanno scritto su questo blog, ha commesso l’errore di pagare per anni il mantenimento della figlia in contanti, senza chiedere alcuna ricevuta alla ex-compagna.
Ora lui paga con bonifico bancario ma sappiamo che, non avendo alcuna prova dei pagamenti versati negli anni passati, lei potrebbe chiedere degli arretrati inesistenti da un momento all’altro. Volevamo dunque sapere se fosse possibile farle firmare un documento in cui si dice qualcosa tipo “dichiaro di aver ricevuto regolarmente i pagamenti per il mantenimento fino ad oggi”. Sarebbe possibile? Come dovrebbe esser fatto questo documento, per avere valore legale?
Grazie in anticipo.

Risposta: il problema è stato già esaminato in un precedente articolo. E’ possibile (anzi converrebbe certamente farlo) far firmare a chi ha beneficiato di pagamenti in contanti una ricevuta per gli stessi. E’ sufficiente un documento del tipo: “io sottoscritta …… dichiaro di avere regolarmente ricevuto da …….. la complessiva somma di euro …… a titolo di contributo per il mantenimento di nostra figlia per il periodo da ……. a ………  ” seguite dalla data e dalla firma.

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23/06/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione e contributo di mantenimento: quando il marito occulta la sua ricchezza

separazione-coniugiBuongiorno, sono M*** convivente da 13 anni e sposata da 7; abbiamo due figli 17 e 15 anni; ora mio marito vuole la separazione. Visto che la nostra vita insieme è abbastanza agiata, due auto di lusso, villa con piscina ( ancora in mutuo), colf a tempo pieno con regolare contratto. Tutta la situazione finanziaria è stata controllata da lui; ora però vengo a sapere che lui è nullatenente e che rischio di diventare povera dopo la separazione. Io ho sempre seguito i figli e ho rinunciato al lavoro. La mia domanda è, la documentazione fotografica di assegni, estratto bancario, polizze di assicurazione e altro può essere usata come prova delle sue vere entrate ? Il fatto che lui guidi una auto lussuosa intestata al figlio maggiorenne del suo primo matrimonio, figlio che mantiene ancora lui, può gettare sospetti che menta su le sue possibilità economiche? Esiste anche una impresa dove è lui a gestire tutta la parte organizzativa e economica, quanto pare a titolo gratuito. Prima di iniziare una azione legale volevo capire se ho la possibilità di togliere la maschera a lui o è meglio accontentarmi del misero assegno che vuoi corrispondere a me e ai figli? La ringrazio, spero di essere stata chiara.

Risposta: prima una premessa: con la separazione il vincolo del matrimonio non viene sciolto, ma si verifica una sorta di sospensione di alcuni doveri (fedeltà, assistenza morale) in attesa della pronuncia di divorzio. Vi sono però dei doveri dei coniugi che permangono anche dopo la separazione, tra questi, ed in primo luogo, vi è il dovere di assistenza materiale, che si sostanzia nella corresponsione dell‘assegno di mantenimento. L’art. 156 del cod. civ. prevede infatti che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge  cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato“.

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28/04/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: cosa fare se il padre non paga il mantenimento per il figlio?

coniugiSono una ragazza di 24 separata legalmente il giorno 19 Febbraio 2014, ho un bambino legalmente riconosciuto dal padre (il mio ex marito). Mi sono separata con una separazione consensuale. Il mio ex deve versarmi 200€ al mese per il bambino (4 anni) e in piu, di accordi di separazione lui si deve accollare tutte le spese extra del bambino nella maniera del 100% finché io non trovo lavoro. Solo che il mio ex non mi ha MAI versato tale cifra. Col mese di Aprile 2014 mi avrebbe dovuto già dare 400€. Non posso permettermi di pagare un avvocato. Cosa posso fare, a chi mi posso rivolgere perché mio figlio abbia quei soldi?

Risposta: se la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale, il provvedimento giudiziale costituisce titolo esecutivo: questo significa che sarà possibile promuovere esecuzione forzata nei confronti del padre inadempiente. In altre parole è possibile pignorare beni e/o somme di denaro del debitore fino alla soddisfazione del credito. Un altro rimedio è quello previsto dall’art. 8 della legge sul divorzio (L. 898/70):  in forza di questa norma la parte che ha diritto di ricevere l’assegno periodico di mantenimento per sé o per il figlio può rivolgersi direttamente al terzo tenuto versare periodicamente somme all’obbligato principale, senza necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.  In altre parole è possibile chiedere al datore di lavoro del padre di tuo figlio di versarti direttamente l’assegno di mantenimento. Infatti una recente legge (la 219/2012) che ha equiparato i figli naturali a quelli legittimi, ha esteso le garanzie di pagamento degli obblighi di mantenimento, previste nell’ambito del processo di separazione e divorzio, anche ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.

Per attivare questa procedura esecutiva occorre l’assistenza dell’avvocato; anche in questo caso, tuttavia, è possibile richiedere il c.d. gratuito patrocinio, ovvero la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nel caso in cui il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad un importo che viene periodicamente aggiornato; per maggiori informazioni visita la nostra pagina dedicata al Gratuito Patrocinio).

Ricordo, infine, che l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, oltre ad un illecito civile, può costituire anche un illecito penale. L’art. 570 del codice penale infatti sanziona chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l’applicabilità congiunta delle pene a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

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30/10/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Possono costringermi a pagare i debiti del genitore?

titoloBuongiorno. Mia madre, con la quale interruppi ogni rapporto 15 anni fa, ha contratto dei debiti con il fornitore del gas, e adesso l’assistenza sociale del comune di sua residenza vuole indurmi a pagarne una parte dicendo che, da codice civile, possono costringermi a farlo… è vero? Va da sè che, anche solo poche ore dopo la dipartita del caro genitore, mi recherò in tribunale per la rinuncia preventiva all’eredità; purtroppo, per ora, mia madre gode di ottima salute e di pessima attitudine a spendere senza giudizio… posso essere obbligato a risponderne mentre è in vita? Vi ringrazio per la cortese opportunità offertami… buona giornata.

Risposta: non penso che qualcuno possa costringerla ad adempiere il contratto fatto da un terzo (sua madre) con il fornitore del gas. Probabilmente l’assistente sociale alludeva all’obbligo alimentare di cui all’art. 433 del codice civile. La norma in questione prevede che i genitori che si trovano in stato di bisogno hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte dei figli.  L’art. 433 c.c. stabilisce, infatti, che :“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.

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03/09/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Affidamento dei figli: quando il padre non vuole l’affidamento congiunto

affidamento figliSono la mamma di una bimba di un anno e convivo attualmente con il padre,vorrei allontanarmi dalla casa per i continui e talvolta violenti litigi con lui nel quale sento dirmi che devo prendere la bambina e andarmene. Lui dice che dobbiamo decidere chi si deve tenere la bambina (cioè o io o lui) perchè lui non vuole avere più niente a che fare con me. Io trovo tutto questo assurdo e lui mi sembra fuori di testa, non voglio dire addio a mia figlia ma non voglio neanche che lei cresca senza padre anche se non so che educazione possa darle visto che fino ad ora non si è mai occupato di lei. Come mi devo comportare? Vi ringrazio.

Purtroppo il conflitto che accompagna la separazione dei coniugi o dei conviventi rende questi ultimi (o taluno di questi) incapace di rendersi conto di una semplice verità: i figli hanno bisogno di mantenere il loro rapporto con entrambi i genitori.  L’idea del tuo compagno, che ipotizza l’affidamento esclusivo della figlia ad uno dei genitori solo perchè non vuole avere più alcun contatto con te, indica – quantomeno – una notevole immaturità. Una siffatta scelta, peraltro, si pone in evidente contrasto sia con l’interesse della figlia (che ha diritto a mantenere significativi rapporti tanto con la madre quanto don il padre) sia con legge (che espressamente tutela quel diritto).

In caso di separazione dei genitori, vige la regola secondo cui i figli sono, di norma, affidati ad entrambi i genitori.

Ciò detto quello che puoi – anzi dovresti – fare è rivolgerti al Tribunale affinché regoli l’affidamento della figlia dopo la separazione: se poi tu ed il tuo ex compagno riuscite a trovare (e ciò sarebbe auspicabile nell’interesse di tutte le parti) un accordo sull’affidamento della bambina, allora potrete depositare un ricorso congiunto allo stesso Tribunale.

 

 

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25/06/2012 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione coniugi: affidamento dei figli

Sono separata. L’ordinanza del giudice ha disposto:
– per i due figli di età 6 anni la femmina e 18 mesi il maschio €250 cadauno
-affidamento a me; il padre può tenere i minori per periodi di dieci giorni in estate e nelle feste Natalizie e Pasquali con la dicitura “continuativamente”. Cortesemente Vi chiedo di spiegarmi se questa parola “continuativamente” in termini legali significa notte e giorno oppure dalla mattina alla sera.
Grazie.
Anna Rosa

Risposta: significa giorno + notte. Durante quel periodo (10 giorni in estate e durante le vacanze natalizie e pasquali) i figli dovrebbero stare assieme al padre notte e giorno.

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15/02/2010 da Simone Falusi Lascia un commento

Fine della convivenza e diritti dei genitori

Salve, ho un bambino di tre anni con la mia ex compagna(non moglie) fino ad ora ci siamo accordati bonariamente sulle visite al bambino, ma adesso lei non vuole più farmelo incontrare. Che diritti ho io verso mio figlio in attesa che un giudice definisca la situazione? Lei può negarmi di vederlo? Grazie
Federico

Risposta: la condotta della madre che  impedisce  al padre di vedere il figlio è lesiva non solo dei diritti del padre,  che ha il diritto-dovere di frequentare il figlio, ma viola anche l’interesse primario del bambino a continuare ad avere rapporti significativi con il padre. Ove non si riesca a trovare un accordo sull’affidamento e/o sull’esercizio del diritto di visita dei figli, i genitori – o anche uno solo di essi – debbono rivolgersi al Tribunale dei Minorenni al quale rimettere la regolamentazione dell’affidamento. Il Tribunale dei minorenni, infatti è competente anche nelle cause di affidamento dei figli contesi, nati da un rapporto di convivenza (*).

(*) Aggiornamento: dal gennaio 2013 la competenza a conoscere le questioni sull’affidamento dei figli minori nati da genitori sono sposati è passata al Tribunale ordinario

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