Salve Avvocato, sono separato da quasi 10 anni ho 2 figli dei quali una di 23 anni che non vuole avere nessun rapporto con me. Pago regolarmente il mantenimento così come stabilito dal giudice, però da circa 2 anni mia figlia lavora in regola e né lei né la madre mi hanno messo al corrente di questo, io lo so per via di conoscenze varie.
Il mio avvocato mi ha detto che senza prove certe non può chiedere niente al giudice ma io le prove come faccio a dirgliele? Gli ho detto il nome esatto delle aziende, adesso non dovrebbe provvedere lui agli accertamenti? Mia figlia ha acquistato un veicolo usato e sta ristrutturando casa insieme al suo fidanzato. Cosa posso fare per interrompere il versamento?
Grazie. Paolo
Prendiamo spunto da questa domanda per illustrare i punti fondamentali in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, tema sempre più attuale: infatti, la crisi economica degli ultimi anni ha certamente incrementato il fenomeno dei figli che continuano a vivere con i genitori anche in età avanzata: i giovani che si immettono nel mondo del lavoro tardi e le occasioni lavorative limitate comportano un protrarsi dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori ben oltre la maggiore età.
Cerchiamo, dunque, di chiarire in cosa consiste questo mantenimento, quando e come termina il relativo obbligo dei genitori.
L’art. 30 della Costituzione nello stabilire che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, fissa un principio di portata generale collegato all’essere genitori (sia dentro che fuori dal matrimonio); la norma costituzionale non specifica un limite di età del figlio oltre il quale questo diritto-dovere genitoriale cessa.
Se poi sfogliamo il codice civile, troviamo l’art. 2 che stabilisce che “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno“; il che, però, significa solo che i figli maggiorenni non sono più soggetti a quella che, fino a qualche tempo fa, si definiva come “potestà genitoriale”, ovvero ai diritti e ai poteri di indirizzo educativo dei genitori. Il figlio, quindi, ancorché raggiunge la maggiore età, non perde, in virtù del solo dato anagrafico, il diritto al mantenimento da parte dei genitori, sui quali, infatti, permane l’obbligo di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis” ( art. 147 c.c.)