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09/03/2017 da Simone Falusi 4 commenti

Separazione dei coniugi e subentro nel contratto di locazione

successione-affittoHo ridotto dal mese di luglio il canone all’inquilino, l’intestatario del contratto era il marito adesso dopo la separazione giudiziale ho letto che la moglie in qualità di assegnataria dell’alloggio con figli minori subentra ex lege nel contratto in qualita’ di conduttore (tutto cio’ a mia insaputa); adesso se voglio andare all’agenzia dell’entrate con una scrittura privata per riduzione canone chi deve firmare la scrittura in qualità di conduttore? E se la moglie subentrata firma come posso far valere il principio presso l’agenzia che adesso la moglie è il conduttore benché a loro nella registrazione figura sempre il marito?
Grazie.

Risposta: una delle più frequenti cause di conflitto tra i coniugi nei giudizi successivi alla crisi del matrimonio è proprio l’assegnazione della casa familiare. Nell’ambito del procedimento di separazione dei coniugi o di divorzio, dunque, tra i provvedimenti emessi dal giudice vi è quello relativo all’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi.

In presenza di prole minore, l’assegnazione della casa spetta di norma al genitore collocatario, ovvero a quel genitore (per la più la madre) con cui i figli vivranno in modo prevalente. Il provvedimento di assegnazione della casa, in questi casi, ha lo scopo di tutelare il preminente interesse dei figli alla conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio. Ma il principio vale anche per la famiglia di fatto.

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03/02/2016 da Simone Falusi 2 commenti

Separazione e divorzio on line

consulenza-on-line (2)

In molti Tribunali è consentito ai coniugi che intendono separarsi o divorziare di attivare questi procedimenti senza l’assistenza dell’avvocato.

Deve trattarsi, in ogni caso, di separazione o divorzio consensuali: i coniugi devono cioè avere raggiunto un accordo non solo nel volersi separare (o divorziare) ma anche sulle condizioni della loro separazione o divorzio. Queste condizioni riguardano le modalità dell’affidamento dei figli (se ci sono) il loro mantenimento, l’eventuale contributo al mantenimento di un coniuge, l’assegnazione della casa familiare.

per approfondire l’argomento puoi leggere la nostra guida “Come ottenere la separazione e il divorzio oggi“

Per attivare la procedura di separazione o divorzio consensuale i coniugi devono depositare presso la cancelleria del Tribunale un ricorso con le condizioni della separazione/divorzio.

Attraverso il nostro servizio di separazione o divorzio on line è possibile ottenere un ricorso di separazione consensuale o di divorzio congiunto in modo semplice, veloce ed a costi contenuti.

Il ricorso, perfettamente legale, redatto da un avvocato, dovrà poi essere semplicemente sottoscritto dai coniugi e depositato presso la cancelleria.

Per richiedere il servizio o per ulteriori informazioni clicca qui

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23/11/2015 da Simone Falusi 14 commenti

Come ottenere la separazione e il divorzio oggi

divorzio

Nel 2014 sono stati introdotti due nuovi meccanismi per ottenere la separazione ed il divorzio senza necessità di dover andare davanti ad un Giudice e, in determinati casi, senza che sia necessaria l’assistenza dell’avvocato. Facciamo dunque una rapida rassegna di quali sono, oggi, tutti gli strumenti per separarsi o divorziare.

[Leggi di più…]

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03/09/2015 da Simone Falusi 3 commenti

Affidamento dei figli: “voglio andare a vivere con mio padre”

affidamentoMi scuso in anticipo se questo mio quesito é troppo lungo, ma spero di non annoiarla e spero anche di ricevere aiuto da parte sua. Ah, mi scusi anche per gli eventuali errori grammaticali che spero non si presenteranno. La prego di rispondere, é molto importante per me.
Sono una ragazza di 17 anni e sono figlia unica. I miei genitori sono separati da ormai 6 anni, ed il rapporto con mia madre si é andato a distruggere sempre di più da quel momento. Ho la residenza da mia madre, ma mi vedo con entrambi i miei genitori lo stesso numero di giorni tranne qualche notte in più che passo con mia madre (non per scelta mia ma del giudice). Parallelamente alla distruzione del rapporto con mia madre, il rapporto con mio padre migliora ogni giorno, mi ci trovo davvero benissimo. Con gli anni mia madre é diventata sempre piu’ isterica, e io devo addirittura prendere dei calmanti perché a volte tra i singhiozzi del pianto non riesco nemmeno a respirare. Non fa altro che minacciarmi e a volte mi alza anche mani. Quando ero più piccola se era il suo turno non mi lasciava con mio padre nemmeno per occasioni importanti, tipo per salutarlo il giorno di Natale, o per vederci anche solo un minuto per i nostri compleanni. Lo stare con lei é davvero dannoso per la mia salute, e vorrei sapere come posso andare a vivere con mio padre. Grazie in anticipo.

Ah, ovviamente mio padre per tutti questi anni ha dovuto dare 250 euro al mese a mia madre per il mio mantenimento, soldi che io non ho mai visto. Vorrei sapere se esiste un modo per avere anche solo una parte di quei soldi indietro.

Comunque con mio padre ne ho già parlato e a lui va bene, dobbiamo solo sapere come fare.

Ah, i miei abitano nello stesso paesino, quindi la mia vita non cambierà, frequenterò la stessa scuola e le stesse persone.

L.

Cara L. per quanto riguarda la questione della modifica dell’affidamento, esiste un apposito procedimento di modifica delle condizioni della separazione, che può essere attivato da ciascuno dei tuoi genitori: si tratta di tornare davanti al giudice per chiedere una modifica delle condizioni relative al tuo affidamento. Come per la separazione, il procedimento per la modifica delle condizioni può essere consensuale (se proposta da entrambi i coniugi che hanno raggiunto un nuovo accordo) oppure giudiziale (quanto proposto da un solo genitore).Per una raccolta di articoli sul tema dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori leggi qui.

Detto questo, il mio consiglio è di evitare – se possibile – questo procedimento: hai 17 anni e, quindi, presto raggiungerai la maggiore età; con il compimento del tuo diciottesimo anno, infatti,  le condizioni dell’affidamento contenute nel provvedimento del Tribunale relativo alla separazione dei tuoi genitori non varranno più:  non avrai dunque più la necessità che sia un giudice a stabilire con chi devi vivere e potrai deciderlo tu direttamente. Quindi, una volta maggiorenne potrai andare a vivere con tuo padre senza il consenso nè di tua madre, nè di altri.

Per quanto riguarda il contributo economico che in questi anni tuo padre ha pagato a tua madre per il tuo mantenimento, non puoi pretendere che tua madre ti restituisca quei soldi; quei soldi sono serviti per mantenerti, quindi a fornirti cibo, vestiario, ecc.

La modifica di questo aspetto, ovvero dell’eliminazione dell’obbligo di pagamento di 250 euro a tua madre, potrà essere modificato con lo stesso procedimento di cui si è detto sopra su richiesta di tua padre, nel caso in cui tu vada a vivere presso di lui.

 

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15/06/2015 da Simone Falusi 8 commenti

Cosa succede se un coniuge non si presenta all’udienza per il divorzio?

divorzioVorrei sapere se uno dei due coniugi non si presenta all’udienza di divorzio quando la separazione è stata consensuale, cosa accade?
grazie
Claudio 

Risposta: se i coniugi separati non raggiungono un accordo per presentare assieme un ricorso congiunto di divorzio, allora ciascun coniuge è libero di chiedere autonomamente che il Tribunale pronunci il divorzio: in questo caso si instaura una vera e propria causa , la quale farà il suo corso anche se l’altro coniuge (convenuto) decide di non partecipare. Anche nel divorzio, come nella separazione, occorre distinguere tra la domanda presentata da entrambi i coniugi (divorzio consensuale) e quella presentata soltanto da uno dei coniugi. La procedura consensuale presuppone che i coniugi abbiano raggiunto un accordo su come gestire l’affidamento dei figli (se ci sono), sul loro mantenimento, sull’eventuale assegno divorzile e sull’assegnazione della casa familiare. Quando non si riesce ad accordarsi su questi punti, allora sarà il Tribunale a decidere (divorzio giudiziale) all’esito di una causa più lunga e costosa della procedura consensuale.

Anche occasione della prima udienza del divorzio giudiziale il Tribunale tenta di conciliare i coniugi (ovviamente se presenti entrambi) e se l’accordo viene raggiunto il divorzio da giudiziale si trasforma in consensuale e non saranno necessarie ulteriori udienze.

Il consiglio dunque è quello di presentarsi, assistito dal proprio avvocato, all’udienza.

Graduate Richiedi una consulenza su questo argomento

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21/07/2014 da Simone Falusi 1 commento

Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento

creditoweb1Le ho già scritto in precedenza, ma non ho avuto risposta. Provo nuovamente e cercherò di essere breve e concisa. Convivo da una anno con un uomo separato, ci conosciamo da 4. Lui è separato legalmente, 2 figli (11-9 anni). L’ex moglie lavora e percepisce 1.200€ al mese, lui 900,00. Sono separati da 5 anni, nessuno dei due ha ancora chiesto il divorzio, ma lei ogni anno più o meno chiede la revisione della separazione. Nel passato, ha sempre perso le cause di revisione (…), l’ultima sentenza del giudice datata 26 giugno 2014 le riconosce un assegno di mantenimento di euro 130,00/ mese. 
In un altra richiesta della signora per vie legali, lei denuncia il fatto di volere arretrati di mantenimento non pagati, ma lui ha tutte le ricevute degli assegni circolari fatti e dalla signora  regolarmente incassati e/o versati sul suo conto personale. Ad un certo punto la signora richiede, per un breve periodo,che le vengano dati i 100€ mensili in contanti per problemi che aveva in banca. Accordato dal mio compagno, lei ha sempre trovato una scusa per non rilasciare ricevute. Ed ora, dopo quasi due anni, chiede legalmente i pagamenti secondo lei mai effettuati. MAI! Si, perché il suo avvocato non conoscendo la verità ha citato nel ricorso una data del 2011 data dell’ultimo assegno incassato. Noi però abbiamo emesso (e lei incassato) assegni con una data molto più recente (2013). Da tener presente che la signora anche in passato aveva già fatto la stessa causa, perdendola! Tutto rigettato perché il tribunale aveva visionato le copie degli assegni. Insomma, la signora è recidiva?
Noi nuovamente dobbiamo produrre tutto il cartaceo e anche dei testimoni che possono dichiarare che il contante le è stato dato e molte volte, dato anche ai figli! In una conversazione telefonica addirittura lei lo ammette pure! (Abbiamo la registrazione) ma il ns avvocato dice che il giudice non lo ammetterà come prova.
In più voglio chiederLe questo: se è vero che ci si deve ASSOLUTAMENTE attenere a quanto disposto dal giudice, quindi lui deve pagare il mantenimento, perché la sig.ra invece non si deve attenere alle disposizioni del giudice per quanto riguarda l’affidamento e le visite dei figli?
Si. La signora non fa vedere al mio convivente i figli perché dice che non vuole che i suoi figli stiano nella stessa casa dove ci sono io (la convivente)! Lui una sola volta ha chiamato le forze dell’ordine e loro gli hanno girato le spalle dicendo che loro non potevano fare nulla! Quindi l’uomo deve adempiere coi soldi, la donna non deve adempiere all’affidamento congiunto ed al diritto di visita del padre?? Come possiamo uscirne per far finalmente smettere questa donna di farci questo stalking giudiziario e far si che anche lei rispetti le decisioni del giudice?
Premetto che il mio compagno finalmente si è deciso di chiedere il divorzio, ma ha paura perché questa donna è legata cosi tanto al danaro che dei figli poco le importa. E abbiamo prova anche di questo. Vorremmo chiedere anche l’affidamento almeno della figli, la grande, ma sicuramente ci vedremmo rigettata la richiesta. La ringrazio tanto per il tempo che vorrà dedicare al nostro caso e cordialmente La saluto.
Angela

Risposta:  pagare alla moglie i 130 euro del contributo di mantenimento in contanti si può fare. Pagare in contanti senza farsi rilasciare la ricevuta dell’avvenuta pagamento non si dovrebbe mai fare.  In questo caso il primo errore l’ha commesso proprio il tuo compagno e, se mi consenti, è un errore imperdonabile, considerato il clima di conflitto già in essere tra i coniugi: se è vero che la moglie ha il “vizio” di chiamare ogni anno il marito davanti al giudice per ottenere la revisione delle condizioni economiche della separazione, consegnare delle somme di danaro alla signora senza uno straccio di ricevuta è perlomeno un azzardo. E’ probabile, come ha detto il Tuo avvocato, che il giudice non ammetta le prove per testimoni su questo punto. Infatti al pagamento di somme si applicano le stesse regole stabilite dal codice civile per la prova per testi, con i conseguenti limiti ed eccezioni (art. 2721  e ss c.c.).

E’ ovviamente sbagliato anche consegnare i soldi del contributo di mantenimento ai figli minorenni e su questo punto non credo sia necessario aggiungere altro.

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14/07/2014 da Simone Falusi 8 commenti

Divorzio dal coniuge straniero irreperibile

separazione-coniugiNel novembre 2012 mi sono sposato a Cuba con una cittadina cubana. I documenti sono registrati presso l’ambasciata italiana di Cuba, quindi registrati in Italia. Mia moglie da quel momento, non è più venuta in Italia, quindi non c’è stato alcun ricongiungimento. Dopo vari tentativi, non siamo riusciti a raggiungere un’intesa. Ora mia moglie è irreperibile, forse si è trasferita negli Stati Uniti.  Chiedo cortesemente qualche suggerimento su come fare per divorziare. Ringrazio.
G.

Risposta: in Italia puoi certamente chiedere la separazione da tua moglie (e solo successivamente il divorzio). Infatti anche se la legge Cubana prevede che si possa ottenere il divorzio senza chiedere prima la separazione, il giudice italiano può applicare al tuo caso la legge cubana solo se dimostri di avere vissuto con tua moglie prevalentemente a Cuba. Infatti il regime di diritto internazionale privato del divorzio e della separazione, contenuto nella legge 218/95,  prevede appunto che i rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e‘ prevalentemente localizzata.

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19/05/2014 da Simone Falusi Lascia un commento

Trasferimenti immobiliari tra coniugi in occasione della separazione ed agevolazioni fiscali

casa_fiscoSalve, due mesi fa ho completato il processo di separazione consensuale davanti al tribunale. Adesso il mio ex-marito vorrebbe cedermi la sua parte di proprietà dell’appartamento che avevamo acquistato insieme e cointestato. Premetto che i 5 anni dell’agevolazione prima casa non sono ancora passati, quindi mi chiedo, se facciamo il passaggio di proprieta: 1) in base all’art. 19, sono esente dal pagamento delle varie tasse (bollo, registro, ecc…) ? 2) decadono le agevolazioni prima casa? Grazie!

Risposta:  i trasferimenti immobiliari fra coniugi a seguito di separazione o di divorzio beneficiano di un regime di esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa  e ciò ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 74/1987 (e della successica sentenza della Corte Costituzione n. 154/99). Questo principio sembrava essere stato messo in discussione da alcuni recenti interventi normativi (Decreto Legge 104/14 convertito nella Legge 128/14) che, riordinando il sistema delle imposte dovute per i trasferimenti immobiliari (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale), hanno soppresso, a partire dal primo gennaio 2014, tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

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25/06/2012 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione coniugi: affidamento dei figli

Sono separata. L’ordinanza del giudice ha disposto:
– per i due figli di età 6 anni la femmina e 18 mesi il maschio €250 cadauno
-affidamento a me; il padre può tenere i minori per periodi di dieci giorni in estate e nelle feste Natalizie e Pasquali con la dicitura “continuativamente”. Cortesemente Vi chiedo di spiegarmi se questa parola “continuativamente” in termini legali significa notte e giorno oppure dalla mattina alla sera.
Grazie.
Anna Rosa

Risposta: significa giorno + notte. Durante quel periodo (10 giorni in estate e durante le vacanze natalizie e pasquali) i figli dovrebbero stare assieme al padre notte e giorno.

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31/03/2012 da Simone Falusi Lascia un commento

Il coniuge separato deve ottenere il divorzio anche se intende sposarsi all’estero

Sono italiano residente all’ estero mi sono separato regolarmente in italia nell’ anno 1988 adesso vorrei risposarmi in america posso farlo solo con la separazione del tribunale ?
Oppure ho bisigno dell’ atta di divorzio,e se e’ cosi che devo fare ?
Salvatore

Risposta: la separazione non scioglie il vincolo del matrimonio, quindi ad oggi Tu sei sempre sposato. Per poter contrarre nuove nozze occorre il divorzio. Essendo decorsi piu’ di tre anni dalla separazione puoi chiedere certamente il divorzio: la strada piu’ veloce, se Tua moglie e’ concorda, è quello di presentare un ricorso congiunto al Tribunale; si tratta di una procedura simile alla separazione consensuale dei coniugi. Dopo che la sentenza di divorzio è divenuta definitiva, puoi passare a nuove nozze. Sul punto sono stati pubblicati altri articoli su questo blog alla cui lettura si rinvia.

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