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02/11/2020 da Simone Falusi 1 commento

Sono costretto ad accettare dalla concessionaria una vettura diversa da quella scelta?

Una settimana fa ho dato una caparra per fermare un auto, presso una concessionaria. Dopo qualche giorno mi chiamano per dirmi che il colore che avevo scelto non c’è più: quindi mi dicono che devo scegliere un altro colore, tra il nero e il grigio, per avere la macchina nei tempi pattuiti. E in più aggiungere 600€ per il colore metallizzato.
A quel punto ho chiesto la restituzione della caparra, ma mi è stato risposto che non è possibile, che loro possono solamente venirci in contro con una mediazione. È una cosa legalmente possibile?

Immagino che la concessionaria ti abbia fatto firmare un contratto per l’acquisto dell’auto e nel contratto siano state indicate le caratteristiche, tra le quali il colore, dell’automobile da te scelta.

Ebbene il contratto ha forza di legge tra le parti, quindi una parte non è libera di modificarne le condizioni a sua discrezione. In altre parole, la concessionaria è tenuta a consegnarti esattamente la macchina che tu hai scelto, al prezzo stabilito, entro la data indicata nel contratto.

Se la concessionaria non è in grado di fornirti l’auto descritta nel contratto allora è inadempiente. Non è consentito alla concessionaria fornire una vettura di colore diverso, a meno che tu accetti la sostituzione: diversamente, la concessionaria deve consegnarti la vettura del colore che hai scelto. Se questa vettura non è più disponibile o non è disponibile nei tempi previsti contrattualmente, tu hai diritto a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della concessionaria e la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile.

Ti suggerisco, quindi, di comunicare per iscritto alla concessionaria che non sei disposta ad accettare vetture con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nel contratto, pena la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

Qualora la concessionaria rifiuti di dare seguito alle tue richieste dovrai rivolgerti ad un avvocato.

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18/03/2019 da Simone Falusi 3 commenti

Acquisto di un’auto con fermo amministrativo

Ho acquistato un auto da un rivenditore, al momento del pagamento del bollo ci viene comunicato da ACI che non possiamo farlo perché auto ancora risulta intestata al rivenditore (visione al PRA) e che l’auto ha un fermo amministrativo di circa 6000€. Auto acquistata dopo visione su “subito.it” perciò fuori dalla sede, fatturata a 4000€ e passaggio di 750€ ad agenzia con fattura. Posso chiedere la restituzione delle somme pagate e riconsegnare l’auto?

Il fermo amministrativo è una sanzione che viene adottata quando un soggetto contrae un debito con l’erario e non lo onora. La causa del fermo amministrativo può essere il mancato pagamento di tasse, tributi oppure multe, comminate a causa di una violazione del Codice della Strada.

[Leggi di più…]

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13/12/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Danni alla vettura “noleggiata”

autoGentilissimo avv.
Sono titolare di una ditta di noleggio auto senza conducente,ieri pomeriggio ho noleggiato una smart ad una persona privata,la quale,la stessa mi chiamava alle 22,00 di ieri sempre dicendomi,che aveva sbattuto.Oggi dal mio carrozziere di fiducia e’ stato quantificato il danno che e’ pari a € 2600,00,avendo fatto firmare un mio contrato di noleggio regolare e avendo trattenuto a cauzione l’importo di € 500,00,il cliente mi contesta che non vuole pagare i danni perche’ la vettura non ha la kasko.Io non so’ come agire,meglio non vorrei sbagliare.Grazie mille.
  

Risposta: in primo luogo cerchiamo di qualificare correttamente il rapporto intercorso nel caso di specie, ovvero se trattasi di contratto di noleggio o locazione di bene mobile? Nel caso del noleggio (contratto che non viene disciplinato dal codice civile, mentre lo troviamo regolato dal codice della navigazione) infatti, una parte, senza attribuire all’altra il godimento della cosa, si obbliga a compiere, mediante l’opera sua o di propri dipendenti, determinate attività in favore della controparte, sicché i rischi connessi ricadono sul noleggiante nella cui sfera di disponibilità rimane il bene oggetto del contratto, senza alcuna ingerenza del noleggiatore. Questa disciplina differenzia il noleggio dalla locazione, nella quale il conduttore acquista la detenzione della cosa che entra nell’ambito della sua disponibilità e comporta l’assunzione, da parte sua, dei rischi inerenti all’utilizzazione della medesima. Emerge così la distinzione tra il contratto atipico di noleggio e la locazione regolata dagli artt. 1571 e ss. c.c., ricorrendo il noleggio  ogni volta che un soggetto (noleggiante) si impegna a fornire un’utilità ad un altro soggetto (noleggiatore), che si serve di cose specificamente pattuite e dell’opera propria od altrui, senza attribuirne la consegna alla controparte (è il caso, ad esempio, del noleggio di una vattura con autista); poiché in nessun caso il noleggiatore riceve la consegna dei veicoli noleggiati, non vi è luogo all’applicabilità delle norme della locazione, sicché la responsabilità nei confronti dei terzi per l’uso di questi rimane a carico del noleggiante che si è impegnato a fornire il risultato utile, anche se le cose siano usate nello specifico interesse del committente o noleggiatore e secondo le disposizioni di quest’ultimo. La locazione, al contrario, attribuisce il pieno godimento della cosa al locatario, sicché quest’ultimo ricevendone la consegna ne assume anche la responsabilità della gestione. 
Poichè nel caso in questione si fa riferimento al “noleggio” di una vettura senza conducente e, quindi, consegnata al noleggiatore e da questi utilizzata, si rientra nella locazione di beni mobili. Ne consegue che la persona alla quale è stata locata assume gli obblighi del custodode e deve rispondere dei danni subiti dal bene ricevuto in godimento.

 

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22/09/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Garage inaccessibile e acqua salata dal rubinetto: risponde il costruttore?

 

Gentile avvocato,
ho comprato a dicembre 2007 una villetta nel comune di Reggio Calabria. Questa villetta ha un garage sotto il livello della strada. A luglio di questo anno mi trasferisco e dopo aver fatto 10 di prove con diverse automobili mi accorgo che è praticamente impossibile entrare nel garage. La pendenza è cosi’ alta che la macchina rimane piantata a terra. Ho acquistato questa casa e non posso usare il garage. Inoltre il costruttore non mi ha informato sulla qualità dell’acqua che vi è nella zona. Ovvero l’acqua è salata e dopo circa 3 mesi già ho dovuto cambiare alcuni tubi poichè si erano completamente arrugginiti. 
Cosa posso fare in merito a questi due problemi?
La ringrazio
Cosimo (via email)

Risposta: in merito all’impossibilità di accedere al garage con l’auto si rimanda al post del 15/4/2008. 
Per quanto riguarda la qualità dell’acqua, va detto che il costruttore dell’immobile è tenuto a garantire l’immobile che vende e non anche la qualità dell’acqua che immagino sia fornita da un sistema idrico gestito da un altri.

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15/04/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Quando il box auto è inaccessibile…

Gentile Avvocato,
nel dicembre dello scorso anno ho acquistato una villetta in un parco chiuso. Il rogito notarile è stato fatto nello stesso dicembre. Pochi giorni fa a completamento di alcuni lavori ci siamo accorti che alcune pareti sono state imbiancate in una maniera assurda e risultano addirittura storte. Alcune mattonelle dell’ingresso presentano delle macchie che risultano indelebili e sia la porta di ingresso che le finestre risultano graffiate in diverse parti. Ma la cosa piu’ grave che il costruttore ha fatto un box auto inaccessibile, ovvero vi è una piccola discesa che accede al box. Ho provato ad entrare ma la mia autovettura tocca a terra rendendo impossibile l’accesso. Come dovrei comportarmi con il costruttore? Sono lavori a cui deve provvedere lui?
11/4/2008 – Cosimo

Risposta: mi pare evidente che, quantomeno in merito all’impossibilità di accedere al box auto, si sia in presenza di un indubbio vizio dell’immobile di cui il venditore deve rispondere ai sensi degli art. 1490 c.c. e ss. In base a tali norme il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. E mi pare proprio che l’impossibilità di accedere al box auto con l’autovettura renda questa porzione dell’immobile inidonea all’uso cui è destinata. La garanzia non è però dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
In generale, con riguardo alla responsabilità del venditore per vizi, l’acquirente del bene può chiedere in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all’adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito. Nel caso di specie, considerata la natura dei vizi, Lei potrebbe chiedere al costruttore una riduzione del prezzo di acquisto, l’eliminazione dei difetti a spese e cura del venditore e/o il risarcimento del danno.
Occorre ricordare, infine, che in base all’art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.

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04/10/2007 da Simone Falusi Lascia un commento

Un sasso schizza da sotto una ruota e …

Egregio avvocato, stavo passeggiando con mio marito su di un marciapiedi a lato di una strada a senso unico del centro della mia citta’, quando una macchina ha imboccato la stessa strada dalla direzione vietata. Nel passare vicino a noi un sassolino e’ schizzato da sotto una ruota ed e’ andato a colpire mio marito ferendolo al volto. Anche se l’automobilista non si è accorto di nulla e non si e’ fermato, sono riuscita a prendere il numero della targa. Come posso fare per ottenere un risarcimento del danno per mio marito?

4/3/2007 – Sandra

RISPOSTA: in primo luogo bisognerebbe chiederci se Suo marito ha diritto ad un risarcimento del danno. La risposta e’negativa.

L’unica colpa imputabile all’automobilista sembrerebbe quella di avere circolato in direzione vietata ; ma l’infortunio che si è verificato non è realizzazione di quel rischio in considerazione del quale è vietato circolare ‘contromano’: in sostanza l’incidente avrebbe potuto verificarsi ugualmente se l’automobilista avesse circolato nella direzione consentita. Del resto non può operare una responsabilità oggettiva dell’automobilista, perché non si tratta di un incidente dovuto a vizio di costruzione o difetto di manutenzione della vettura. Ne consegue, purtroppo, che Suo marito non ha diritto ad alcun risarcimento.

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