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24/02/2010 da Simone Falusi Lascia un commento

Divorzio e pensione di reversibilità

La questione da porle è a mio giudizio inverosimile, eppure reale.
Mia madre si è separata nel lontano 1977 da papà , e nella sentenza di separazione il giudice ha attribuito un assegno di mantenimento a mia madre e noi due figli Sergio e Federico,L’altra figlia di nome Rossella è stata cresciuta da zie zitelle quasi dalla nascita poichè mamma sempre ammalata con il sistema nervoso.
Mamma sofferente è stata riconosciuta nel 1982 invalida civile al 100 con accompagnamento, successivamente mio padre ha ottenuto il divorzio nell’anno 1990. Al processo al quale mamma non è stata presente, non ricordo perchè, ma contumace, non è stato assegnato alcun assegno divorzile. nonostante le precarissime condizioni economiche in cui versavamo. Nel 1994 mio padre ha sposato una donna polacca, nel 2006 è morto e scopriamo che non ha alcun diritto alla pensione di reversibilità. Mi chiedo: mia madre che ha avuto 3 figli con papà, ha vissuto nel matrimonio 16 anni,ed è gravemente malata, cieca e dializzata ha perso ogni diritto,e una donna polacca senza figli non residente in italia ora percepisce la pensione.
Perchè mia madre non è stata tutelata al momento della sentenza di divorzio? Noi figli eravamo troppo giovani per tutelarla.
Consideri che in quel periodo versavamo in condizioni economiche precarissime, al limite del sostentamento.
Gradirei un suo parere
Sergio

Risposta: purtroppo il mancato riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in favore di Tua madre, all’esito della causa di divorzio in cui la stessa è rimasta contumace, esclude il diritto alla pensione di reversibilità. Infatti, il coniuge divorziato per richiedere la pensione di reversibilità deve essere titolare dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge 898/70 e non deve essere passato a nuove nozze.

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16/02/2010 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione e Divorzio: modifica dell’assegno di mantenimento

Sono separato da due anni con un accordo economico molto oneroso. La mia ex non vuole trovare un lavoro adducendo l’esigenza di accudire i figli (13 e 18 anni); all’atto del divorzio posso chiedere di rivedere l’importo stabilito in fase di separazione? Premetto che lei mi ha già detto che non firmerà il divorzio.
Grazie in anticipo.
Franco

Risposta: le condizioni della separazione contenute nell’accorso omologato da Tribunale sono sottoposte alle clausola rebus sic stantibus, il che significa che i coniugi possono chiederne la revoca o la modifica se si verifica un cambiamento della situazione di fatto preesistente.

Anche l’ammontare dell’assegno di mantenimento, quindi, può essere modificato dal giudice il quale, però, deve accertare che l’equilibrio economico risultante al momento della pronuncia della separazione risulta alterato dal sopraggiungere di circostanze e fatti che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non previdero in sede di separazione.

Quindi, in presenza di giustificati motivi, la modifica delle condizioni di separazione può essere chieste dai coniugi anche prima della pronuncia di divorzio.

Con la pronuncia di divorzio potrà, quindi, essere assegnato al coniuge debole un assegno divorzile, che non è la continuazione dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.

Si deve ricordare,infatti, che l’ assegno divorzile, pur presupponendo, sulla falsariga dell’assegno di mantenimento, la mancanza di mezzi idonei al raggiungimento di un tenore di vita uguale o analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, presenta profili diversi dall’assegno di mantenimento.

Queste differenze derivano dal fatto che mentre con la separazione il vincolo coniugale permane, con il divorzio si estingue.

Quindi con la pronuncia di divorzio si estingue il diritto all’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.

Da ciò discende anche che l’assegno di mantenimento non vincola in sede di determinazione dell’assegno divorzile, quantunque, di fatto, in mancanza di apprezzabili sopravvenienze, l’assegno di divorzio viene spesso ragguagliato all’assegno di mantenimento.

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27/02/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Divorzio: escluse detrazioni automatiche sull’assegno se il coniuge destinatario dell’assegno percepisce nuovi redditi

martelloCassazione civ. Sez I, sentenza n. 3898/09; depositata il 18 febbraio

Qualora il coniuge titolare dell’assegno divorzile inizia a percepire nuovi redditi, ciò non determina la detrazione automatica degli importi corrispondenti. Secondo la Cassazione, infatti, la domanda di modificazione delle condizioni economiche implica necessariamente un riesame della situazione patrimonale di tutti e due i coniugi, con esclusione di qualsiasi automatismo: va escluso quindi che si possa effettuare una mera operazione aritmetica detraendo i redditi sopravvenuti dall’importo dell’assegno di divorzio a suo tempo fissato dal giudice: lo impone il principio solidaristico cui è ispirata la legge 898/70, che tende a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

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01/07/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Divorzio e pensione di reversibilità

Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 2008, n. 17047

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell’ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) – come previsto dall’art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74 – presuppone che l’assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui il richiedente è titolare al momento della morte dell’ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l’assegno gli sia stato attribuito nell’interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga.

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