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30/10/2013 da Simone Falusi Lascia un commento

Possono costringermi a pagare i debiti del genitore?

titoloBuongiorno. Mia madre, con la quale interruppi ogni rapporto 15 anni fa, ha contratto dei debiti con il fornitore del gas, e adesso l’assistenza sociale del comune di sua residenza vuole indurmi a pagarne una parte dicendo che, da codice civile, possono costringermi a farlo… è vero? Va da sè che, anche solo poche ore dopo la dipartita del caro genitore, mi recherò in tribunale per la rinuncia preventiva all’eredità; purtroppo, per ora, mia madre gode di ottima salute e di pessima attitudine a spendere senza giudizio… posso essere obbligato a risponderne mentre è in vita? Vi ringrazio per la cortese opportunità offertami… buona giornata.

Risposta: non penso che qualcuno possa costringerla ad adempiere il contratto fatto da un terzo (sua madre) con il fornitore del gas. Probabilmente l’assistente sociale alludeva all’obbligo alimentare di cui all’art. 433 del codice civile. La norma in questione prevede che i genitori che si trovano in stato di bisogno hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte dei figli.  L’art. 433 c.c. stabilisce, infatti, che :“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.

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Archiviato in: Famiglia, Successioni Etichettato con:alimenti, debiti, eredi, eredità, famiglie, figli, genitori

03/08/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Mio padre si trova in stato di bisogno: sono tenuto ad assisterlo?

famigliaBuona sera, oggi ho ricevuto una telefonata dai carabinieri di napoli, i quali mi riferivano che mio padre ha bisogno di assistenza (per problem legati a malattia e alcolismo) e che io avevo l’obbligo di farmi carico di questa assistenza. Volevo sapere quali obblighi legali ho verso mio padre anche in considerazione del fatto che lui è stato saltuariamente presente nella mia vita, non ha provveduto (se non in piccola parte) al mantenimento della famiglia è separato da mia mamma e ha un’altra figlia (mia sorella) che non vuole neanche sentire parlare di lui. grazie per l’attenzione.
Piera

Risposta: i carabinieri si riferiscono all’obbligo della prestazione alimentare a cui Lei, in quanto figlia, è tenuta per legge nei confronti di Suo padre. Esso consiste nella prestazione di assistenza materiale in favore di colui che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento (anche se per propria colpa). Gli alimenti rientrano tra gli obblighi di salidarietà familiare di cui agli art. 433 e ss del codice civile.

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, inoltre, è penalmente sanzionata dall’art. 570c.p.

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