Buonasera purtroppo in seguito ad una firma come coobbligata ho avuto il pignoramento di un quinto in busta paga, siccome l’intestatario del mutuo non ha busta. Chiedo in caso di mia morte il debito può non essere passato a mia figlia? Ho letto che lei dovrebbe non accettare eredità per tutelarsi, vale anche se io purtroppo non avessi nulla da lasciare? Grazie Elena.
L’erede – che accetta – l’eredità subentra nei rapporti attivi e passivi del defunto, quindi subentra anche nei debiti (come il mutuo) che il defunto aveva. Questo però non avviene automaticamente alla morte del debitore, ma occorre che i chiamati all’eredità la accettino.
L’accettazione dell’eredità, può essere espressa, ovvero. con dichiarazione fatta davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale, oppure tacita, ovvero per fatti concludenti (es. l’erede che vende un bene dell’eredità ha tacitamente accettato l’eredità).
All’eredità, tuttavia, si può rinunciare e con la rinuncia (che non può contenere condizioni) l’erede non è più tale e quindi non subentra più nei beni del defunto, né tantomeno subentra nei suoi debiti.
Anche nel tuo caso, in cui nell’eredità ci sarebbero solo debiti, gli eredi dovranno fare espressa rinuncia all’eredità: non è vero che tu non hai nulla da lasciare, infatti lasceresti i debiti.
Come si rinuncia all’eredità
Il procedimento per rinunciare all’eredità consiste in una dichiarazione che deve essere fatta personalmente dal chiamato all’eredità se questo è maggiorenni e capace di agire. La dichiarazione di rinuncia può essere fatta o davanti ad un notaio oppure di fronte al cancelliere del Tribunale del circondario del luogo dove si è aperta la successione, e quindi nell’ultimo domicilio del defunto al momento della morte.
La dichiarazione di rinuncia, in entrambi i casi, viene poi inserita nel Registri delle successioni del Tribunale.
Se non viene seguita questa procedura la rinuncia è nulla e, quindi, è come se non fosse stata fatta.
Nel caso di intenda rinunciare all’eredità, occorre fare attenzione anche ai termini entro cui la dichiarazione di rinuncia deve essere presentata.
Infatti, se il chiamato all’eredità si trova nel possesso dei beni ereditari, la rinuncia deve essere fatta entro il termine di 3 mesi dal decesso.
Diversamente, se non si è nel possesso dei beni, la rinuncia può essere fatta entro 10 anni dall’apertura della successione.
in ogni caso la rinuncia deve essere fatta prima della presentazione della successione o prima della divisione dell’eredità.
Tieni presente poi che se tua figlia ha dei figli, questi ultimi subentreranno per rappresentazione alla stessa: significa che si troveranno nelle stessa posizione di erede che aveva tua figlia. Pertanto, sarà necessario che anche i tuoi nipoti rinuncino all’eredità.