Buongiorno. Mia madre, con la quale interruppi ogni rapporto 15 anni fa, ha contratto dei debiti con il fornitore del gas, e adesso l’assistenza sociale del comune di sua residenza vuole indurmi a pagarne una parte dicendo che, da codice civile, possono costringermi a farlo… è vero? Va da sè che, anche solo poche ore dopo la dipartita del caro genitore, mi recherò in tribunale per la rinuncia preventiva all’eredità; purtroppo, per ora, mia madre gode di ottima salute e di pessima attitudine a spendere senza giudizio… posso essere obbligato a risponderne mentre è in vita? Vi ringrazio per la cortese opportunità offertami… buona giornata.
Risposta: non penso che qualcuno possa costringerla ad adempiere il contratto fatto da un terzo (sua madre) con il fornitore del gas. Probabilmente l’assistente sociale alludeva all’obbligo alimentare di cui all’art. 433 del codice civile. La norma in questione prevede che i genitori che si trovano in stato di bisogno hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte dei figli. L’art. 433 c.c. stabilisce, infatti, che :“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il diritto agli alimenti sussiste anche se l’alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando.