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Home » Separazione e trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa

03/03/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione e trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa

coniugiPreg.mo,
le volevo esporre il seguente quesito:
in seguito a separazione consensuale, la casa ( intestata a mio marito ) e il figlio minore sono stati affidati alla sottoscritta. Il coniuge proprietario dell’immobile può chiedere la vendita della casa ?
Attualmente percepisco un assegno di mantenimento per mio figlio di € 260. Il padre essendo in affitto ed avendo un lavoro part-time al 70% ( 1300,00€ netti/mese ) può richiedere la riduzione o l’ esenzione dell’assegno?
La ringrazio anticipatamente per la Sua cortese risposta.
Roberta

Risposta:  il provvedimento di assegnazione della casa familiare non priva il proprietario dei propri diritti sull’immobile (quindi è libero di venderlo). Il diritto di godimento dell’immobile del coniuge assegnatario è comunque opponibile al terzo acquirente se il provvedimento di assegnazione della casa è stato trascritto anteriormente alla vendita. L’ Art. 155-quater del codice civile proprio  in materia di assegnazione della casa familiare prevede infatti che “…. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643“. Una volta trascritto il provvedimento, il coniuge assegnatario può tranquillamente continuare ad abitare nella ex casa coniugale, anche se questa viene venduta ad un terzo.

Pertanto, qualora non l’abbia già fatto, è consigliabile per non dire necessario, provvedere alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa presso la conservatoria dei Registri immobiliari (Agenzia del Territorio del luogo dove si trova l’immobile).

Quanto alla richiesta di rideterminare l’importo dell’assegno, questa è ammissibile solo qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino. Pertanto se Suo marito vuole chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento, è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle del coniuge beneficiario.

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Commenti

  1. Ilaria dice

    29/04/2013 alle 22:20

    Sono sposata da quindici anni ma, da qualche mese, io e mio marito di fatto viviamo separati. Io vivo nella nostra casa (cointestata). Quello che mi preoccupa è che mio marito ha subito una serie di condanne per risarcimento danni. Adesso lui è disoccupato e senza un centesimo. Temo che i suoi creditori possano venire a bussare alla mia porta e ho paura anche per la casa. Mi conviene procedere subito alla separazione (che nel mio caso sarebbe consensuale)?
    Lui si è detto disponibile a lasciarmi la proprietà anche della sua metà di casa. Con la separazione diventa mia o devo fare qualche cosa dopo?
    Grazie.

    Rispondi

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