Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Home » Rifiuto del Comune di “riconoscere” la sentenza straniera di divorzio

19/12/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Rifiuto del Comune di “riconoscere” la sentenza straniera di divorzio

coniugiMia moglie ha la cittadinanza sia italiana che cubana ci siamo sposati in italia e succesivamente lei ha acquisito anche la cittadinanza italiana. Abbiamo deciso consensualmente di divorziare e lo abbiamo fatto a cuba. La sentenza è stata convalidata dall’ambasciata italiana a l’avana che ci ha detto per accellerare i tempi di consegnarla direttamente al comune di Roma dove viviamo. Il Comune non vuole registrare il divorzio sostenendo che essendo cittadini italiani ed essendoci sposati in italia non potevamo divorziare all’estero. Cosa dobbiamo fare?
Mario.

Risposta:  in base all’art.63 lettera g) del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) devono essere iscritte nei registri dello stato civile “le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio …”.
Inoltre – come esaminato anche nel post del 18/11/08 – in forza della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del nostro diritto internazionale privato, e precisamente al titolo IV, intitolato “efficacia di sentenze ed atti stranieri”, le sentenze, come anche gli atti di volontaria giurisdizione, sono riconosciuti nel nostro ordinamento senza la necessità di una sentenza di delibazione da parte del giudice dello Stato”. L’art. 67 della stessa Legge stabilisce inoltre che “In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d’appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti del riconoscimento…”
Da segnalare poi che l’art. 95 del D.P.R. 396/2000 ha previsto che “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”. Per qualcuno questa norma avrebbe abrogato implicitamente l’art. 67 della legge di riforma di diritto internazionale privato; in senso contrario può osservarsi però che l’art. 67 non compare tra le disposizione abrogate richiamate dall’art. 110 del nuovo ordinamento dello stato civile e non appare plausibile che una norma importante e speciale come l’art. 67 possa essere abrogata per implicito da una disposizione di carattere generale.
Quindi di fronte al rifiuto del comune di iscrivere la sentenza cubana nel registro dello stato civile, il rimedio potrebbe essere quello previsto dall’art. 67 sopra richiamato. Ma prima sarebbe certamente opportuno verificare se la sentenza emessa dallo stato cubano abbia i requisiti per ottenere il riconoscimento; infatti il riconoscimento automatico delle sentenze è CONDIZIONATO alla presenza dei requisiti espressamente determinati dalla legge 218/95, per la lettura dei quali si rimanda al post del 18/11/08. In particolare andrebbe verificato se il giudice cubano poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano.
Certo è che la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. (Cass. Civile Sez. I, sent. n. 16978 del 25-07-2006).

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Archiviato in:Separazione e Divorzio Contrassegnato con: divorzio, riconoscimento, sentenza straniera

Commenti

  1. amedeo conte rosito dice

    30/09/2011 alle 11:26

    mi sono sincerato dopo aver letto il vostro articolo ,vi ringrazio di questo prezioso suggerimento.amedeo conte rosito

    Rispondi
  2. avv. falusi dice

    26/05/2010 alle 0:45

    Prima di iniziare un giudizio di delibazione, sarebbe utile conoscere per quale motivo il comune di Roma si rifiuta di iscrivere nei registri il provvedimento di divorzio straniero.

    Rispondi
  3. anna mariani dice

    05/05/2010 alle 8:46

    volevo informazioni su un rifiuto del comune di roma (che mi chiedono un procedimento di delibazione) di accettare un divorzio rilasciato in USA state of Washington che a tuttti gli effetti è valido, visto che mio marito si è anche risposato in quel paese…….per favore che cosa comporta da parte mia questa delibazione in termini di tempo e spes economiche……grazie anticipatamente

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

INVIA IL TUO QUESITO

Sostieni il blog con una donazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi … Continua...

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la … Continua...

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 … Continua...

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • antonino spisani su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Francesco su L’ estinzione dell’ipoteca dopo 20 anni e la sua cancellazione
  • Pisana Giuseppina su Come si calcola la parcella dell’avvocato?
  • Nunzio Francesco Michele su Sono costretto ad accettare dalla concessionaria una vettura diversa da quella scelta?
  • Silvio su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Scarica la brouchure dello Studio Legale Falusi

Subscribe in a reader

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Privacy e cookies policy

Statistiche del Blog

  • 1.664.676 click

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn

Copyright © 2021 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.