La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni compiute dell’esercente della professione sanitaria (medico e infermiere); è quel tipo di responsabilità che nel linguaggio corrente viene definita “malasanità“.
L’ospedale o la casa di cura (compreso il personale medico o paramedico) possono essere chiamati a rispondere di errori diagnostici o prognostici che hanno danneggiato la salute del paziente, di interventi operatori erroneamente eseguiti, di danni derivanti da degenza in ospedale, di mancata di informazione sui rischi e le possibili complicazioni di un’operazione, ecc.
In questi casi il paziente o, nei casi più gravi, in caso di decesso di quest’ultimo, i suoi familiari, possono ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono molteplici e ricomprendono, come già ricordato, quelle derivante da errore diagnostico, o da errore terapeutico, o derivanti da omessa vigilanza e così via.
In via generale, i casi di responsabilità medica sono quelli connessi alla lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.
L’azione risarcitoria potrà essere rivolta sia nei confronti della struttura sanitaria (ospedale, casa di cura, sia pubblici che privati) sia nei confronti del personale medico e/o sanitario.
A seguito della emanazione della c.d. legge Gelli (legge n. 24/2017), i caratteri della responsabilità civile del sanitario sono stati delineati in modo differente a seconda che la responsabilità per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica.
Mentre, infatti, i medici dipendenti della struttura rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
Da questa diversa natura della responsabilità deriva poi che il termine entro cui può essere chiesto il risarcimento del danno è di 10 anni nei confronti della struttura sanitaria e del medico libero professionista, mentre nei confronti del sanitario dipendente della struttura è di 5 anni.
Con riguardo alla responsabilità della struttura sanitaria, si deve tener presente che l’ospedale o della casa di cura possono essere chiamati a rispondere dei danni provocati al paziente sia in caso di errore od omissione del personale sanitario, sia quando il danno al paziente è causato direttamente dalla struttura sanitaria.
Il danno, infatti, può derivare anche da vere e proprie carenze organizzative e strutturali della struttura stessa.
Può accadere ad esempio che il medico si trovi ad operare con strumenti inadeguati o obsoleti o che proprio per questo si rifiuti di eseguire un esame o un intervento che si sia rivelato in seguito fondamentale per evitare il danno, che i macchinari per la diagnostica non siano funzionanti, che la carenza di personale e la disorganizzazione nei turni di infermieri e medici causino difetti di vigilanza nei confronti dei pazienti e conseguenti lesioni irreparabili.
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