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Responsabilità medica e colpa grave: ecco di cosa si tratta

Home » Responsabilità medica e colpa grave: ecco di cosa si tratta

17/02/2019 da //  by Simone Falusi


(Guest post sponsorizzato)

La responsabilità medica è un tema molto delicato, considerato che abbraccia numerosi concetti, principalmente quelli legati alla libertà del cittadino e della responsabilità dell’operatore sanitario in ogni sua forma. Ciò significa responsabilità civile e penale.

In questo senso è opportuno conoscere nel dettaglio ciò che la Legge Gelli definisce come confini della responsabilità civile del medico, in primis la sostanziale differenza tra responsabilità extracontrattuale che prevede che la colpevolezza del danno sia a carico del medico che opera all’interno di una struttura sanitaria e responsabilità contrattuale che lega il danno direttamente alla struttura sanitaria. Oltre a questa delicata distinzione c’è anche quella tra colpa lieve e colpa grave che è probabilmente ancora più cavillosa.

In ogni caso quando ci si trova di fronte a situazioni simili è opportuno rivolgersi a professionisti altamente preparati come lo studio legale Mazzotta a Milano che con uno staff qualificato potrà fornire risposte su tutto ciò che non è chiaro sul tema della responsabilità medica e non solo. Il consiglio è proprio quello di rivolgersi a un avvocato preparato in questo settore che sappia analizzare il caso concreto fornendo soluzioni e modi di agire efficaci.         

Colpa grave: cos’è

Il nostro ordinamento giuridico prevede due gradi di colpa che sono la colpa lieve e la colpa grave. Nonostante siano elementi ben distinti, la loro definizione non è altrettanto semplice da intuire. Il loro confine non è ben definito dalla Legge, almeno non per quello che riguarda le leggi scritte nel Codice Civile, il cui art. 2236 prevede che l’esecutore risponda dei danni soltanto in caso di Dolo e Colpa Grave.   

Detto questo per capire il grado di colpevolezza si analizza e si valuta il comportamento del medico. È colpa grave quando il medico non applica le buone pratiche, cioè i protocolli obbligatori e quando le cause del danno sono negligenza, cioè trascuratezza o distrazione e imprudenza, ovvero un atteggiamento avventato da parte del medico che decide di applicare una procedura nonostante fosse al corrente dei rischi per il paziente.

Il primo testo normativo in cui è stata formalizzata la distinzione tra colpa lieve e colpa grave è stata la Legge Balduzzi (Legge n. 189/2012), distinzione che fino ad allora era stata elaborata soltanto in giurisprudenza e dottrina.

L’errore medico insieme al concetto di colpa sono indispensabili per stabilire la tipologia del danno che dovrà essere risarcito al paziente. In giurisprudenza si distinguono varie forme di errore, precisamente si tratta di errore diagnostico cioè la non corretta diagnosi da parte del medico, l’errore prognostico che è la non corretta valutazione del decorso della malattia del paziente e l’errore terapeutico che si manifesta quando il medico sbaglia nella prescrizione della terapia.

Grado di colpa: come si definisce?

Si tratta di un concetto per niente semplice da affrontare. La Corte Suprema di Cassazione in merito alla definizione del grado di colpa ha affermato che è necessario prendere in considerazione alcuni elementi come la misura della divergenza tra condotta effettivamente tenuta e quella che si sarebbe dovuta tenere in base alla norma cautelare, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, il quantum di esigibilità, avendo riguardo all’agente concreto e alle sue conoscenze e la motivazione della condotta, quindi le ragioni di urgenza legate al caso.

Appare evidente che il grado di colpa del medico e della struttura sanitaria dovrà essere accertato caso per caso, tenendo conto dei criteri e dei parametri espressamente richiamati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Archiviato in:Risarcimento danni Contrassegnato con: colpa medica, malasanità

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