Gentile avvocato,
ho acquistato un appartamento nel novembre 2006 , dopo pochi mesi mi si è presentata la muffa sulla parete della camera da letto. Ho chiamato subito il costruttore che mi ha detto che, data la recente costruzione, i muri non erano asciugati a dovere, cosi ho pulito la muffa ho lasciato asciugare il muro vari mesi e ho imbiancato con una pittura apposta (a mie spese).Adesso il problema mi si ripropone peggio di prima danneggiandomi anche l’armadio. Adesso chiamerò un perito, nel caso il problema sia dovuto ad un cattivo isolamento posso chiedere i danni al costruttore. Grazie mille.
25/9/2008 – Francesco
Risposta: riprendendo l’argomento del post “difetti dell’immobile” dell’11/3/08, ricordo che il costruttore è responsabile dei “gravi difetti” dell’immobile che si presentano nel corso di dieci anni dal suo compimento (art. 1669 c.c.). Ai fini della responsabilità in questione, costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con gli interventi di manutenzione ordinaria. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i gravi difetti ai fini della responsabilità ex art 1669 c.c. devono intendersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione dell’unità immobiliare, come anche nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica o tutte quelle deficienze costruttive, imperfezioni, difformità, idonee a diminuire sensibilmente il valore economico dell’edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere pericolo di crollo immediato dell’edificio.
Se la presenza di umidità, quindi, dipende da deficienze costruttive allora si è nell’ipotesi della responsabilità di cui all’ art. 1669 c.c.. Attenzione, però, al regime di decadenze e prescrizione previste dalla norma: infatti, il fruttuoso esercizio dell’azione contro il costruttore presuppone l’avvenuta denuncia del vizio entro l’anno dalla scoperta e la relativa azione giudiziaria per richiedere il risarcimento dei danni deve essere attivata entro l’anno dalla denuncia. In proposito occorre ricordare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui si consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Per accertare se l’umidità dipende effettivamente da un difetto di costruzione, sarebbe opportuno fare periziare l’immobile da un tecnico nominato dal Tribunale attraverso un procedimento dell’Accertamento Tecnico Preventivo (A.t.p.). Nel caso in cui il perito accertasse che l’umidità dipende da un vizio di costruzione, da quel momento decorre il termine annuale per la denunzia al costruttore.
veronica
Salve io ho un problema di umidità ma tu che visto che sono passati 5 anni e non ho presentato richiesta di risarcimento danni ormai non posso fare più nulla…Giusto? in più ho anche un infiltrazione di acqua nel box e ci siamo sempre scritti via mail con il costruttore. Mai niente di ufficiale. Ora cosa posso fare?
topoh
Io vorrei sapere da quando si comincia a contare i dieci anni della garanzia del costruttore.
Dalla data di fine costruzione della casa?
O dalla data del rilascio del certificato di agibilità della casa?
Grazie mille
avv. falusi
Il termine decennale della responsabilità dell’appaltatore per rovina e gravi difetti di un immobile decorre dalla data de suo effettivo compimento.