Cassazione civile, SS.UU., sentenza 18.11.2008, n. 27337
Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.
l’ar. 2947 c.c. prevede che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
“Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
“In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
La norma in questione in passato è stata interpretata nel senso che il risarcimento del danno derivante da incidente provocato da veicolo può essere richiesto oltre il biennio dall’evento, solo se il danno è la conseguenza di un reato penalmente perseguito. Pertanto solo il danneggiato che in occasione di un sinistro stradale subiva lesioni personali e presentava querela per il reato di lesioni poteva avvantaggiarsi anche in sede civile del termine prescrizionale più lungo (5 anni) previsto in materia penale per reato di lesioni colpose. Diversamente il diritto al risarcimento del danno di chi ometteva di presentare querela, rimanevva soggetto al più breve termine previsto dall’art. 2947 comma II c.c. (2 anni).
Con la sentenza n. 27337/2008 le Sezioni unite della Corte di Cassazione cambiano rotta. Secondo la Cassazione la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui all’art. 2947 , c. 3, c.c., non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia considerato dalla legge come reato. Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.