Buongiorno,
ho preso in affitto x mia madre un appartamento nel luglio 2006, perfettamente imbiancato e in buono stato, col sopraggiungere dell’inverno dopo i primi temporali la casa ha iniziato a riempirsi di muffa e ad allagarsi rendendo inabitabile una camera. il proprietario, peraltro vicino di casa si e’ rifiutato di venire a constatare la condizione dell’immobile. Ho dovuto mandargli una raccomandata scritta da un avv. dove intimavamo di procedere alla rimozione della muffa, mi e’ stato risposto che se volevo potevo andarmene e che muffa e umidità erano causate dai lavori che stavano facendo x ristrutturare l’immobile esternamente. Verbalmente ci siamo accordati x la sospensione del canone fino a fine lavori. questo e’ accaduto x 3 mesi, nei quali ho piu’ volte chiesto che fosse messo x iscritto tale accordo, senza ottenere quanto chiesto. Alla rimozione della muffa ho dovuto pensare io senza che il proprietario se ne occupasse. Ora con l’inverno mi si e’ ripresentata la stessa situazione dell’anno precedente, ritrovandomi nuovamente con i pavimenti allagati, muri bagnati, la cucina nuova rovinata, una camera che in 1 anno e mezzo non ho mai potuto usare e una temperatura interna che nonostante il riscaldamento acceso non supera i 12-15 gradi. A questo punto vista la situazione invivibile e il non adempimento dei propri doveri da parte del proprietario vorrei dare la disdetta con richiesta danni, oltretutto la casa non e’ neppure dotata del salvavita. Sono obbligato ad aspettare i 6 mesi prima di andarmene?x quei 3 mesi non pagati cosa rischio?la cauzione mi verra’ restituita? Ringrazio anticipatamente se mi darà un consiglio…
1/2/2008 – Fabio
RISPOSTA: il tema in questione è stato già oggetto del post Muffa e umidità nell’appartamento locato
pubblicato il 31 Gennaio 2008, alla cui lettura si rimanda. In effetti la situazione dell’immobile mi pare alquanto grave e tale esporre a serio pericolo la salute di chi vi abita; appare quindi giustificata la richiesta di risoluzione del contratto di locazione (che è casa diversa dal recesso che Lei vorrebbe esercitare con la ‘disdetta’) ed il risarcimento dei danni subiti. Denunci per iscritto al locatore la grave situazione in cui verso l’appartamento comunicandogli la sua decisione di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, nonché quella di lasciare l’immobile appena reperita una nuova abitazione. Travata quest’ultima e restituito l’appartamento nella disponibilità del locatore, può interrompere il pagamento del canone. Ove il locatore dovesse richiedere comunque il pagamento dei canoni, è possibile contrastare questa sua pretesa eccependo appunto l’inadempimento dello locatore in base al disposto di cui all’art. 1460 c.c. Quindi, Lei non e’ obbligato a rimanere anche per sei mesi in un appartamento oggettivamente insalubre e malsano: appena trovato un nuovo alloggio vi si può trasferire ed interrompere il pagamento del canone. Alla cessazione del rapporto di locazione Lei ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale. Per attivare la procedura sopra descritta, Le consiglio comunque di farsi assistere da un legale.
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