Salve,sono il titolare di un’attività commerciale il quale recentemente ha subito danni causati dalla rottura di un flessibile dello scaldabagno dell’inquilina dell’appartamento superiore. Chiesti i danni all’inquilina, mi è stato risposto di non essere nelle possibilità di poter pagare, visto anche che a breve dovrà lasciare l’appartamento perchè gli scade il suo permesso di soggiorno (essendo Polacca). Rivoltomi al proprietario dell’appartamento che è lo stesso della mia attività, mi è stato risposto che i danni non sono a suo carico essendo stati causati da un flessibile esterno. In questo caso, su chi posso avvalermi per essere risarcito? Spero di essere stato chiaro. Cordiali Saluti.
4/7/2008 – Maurizio (via email)
Risposta: la locazione dell’ immobile comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze al conduttore il quale ne diventa custode; dall’obbligo di custodia deriva altresì la responsabilità a carico del conduttore ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato. Rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. Nel caso di specie sembra sussistere solo la responsabilità da parte del conduttore, dovendosi escludere una responsabilità solidale del proprietario locatore, ipotizzabile solo nel caso di accertamento della inerenza del danno alla rottura di parti murarie dell’impianto idrico, non effettivamente controllabili dal conduttore. Quindi i danni possono essere richiesti solo all’inquilina.