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04/02/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

LA VANCANZA ROVINATA

Egregio avvocato,
io, mia moglie e mia figlia di 6 anni siamo rientrati da 2 giorni da quello che doveva essere un periodo di vacanza e che invece si e’ rivelato essere tutt’altro. Infatti un mese fa avevamo acquistato un soggiorno vacanza di 15 giorni tutto compreso in un villaggio turistico ai caraibi. Subito dopo il nostro arrivo ci siamo resi conto che il villaggio in cui ci hanno mandato non era proprio quello descritto nel catalogo patinato del tour operator. In primo luogo anziché una camera con tre posti ci vediamo assegnati ad una stanza con solo due posti letti (noi eravamo tre e ci avevano dato una camera con solo due letti, perdipiu’ singoli). E siccome non c’erano altre camere libere, hanno messo in camera un lettino da spiaggia (sic!) con un materasso sopra: e questo è stato il letto per mia figlia! Inoltre il villaggio era complessivamente sporco, mancavano addirittura servizi descritti nel catalogo come il servizio baby-sitting. Le nostre richieste di essere trasferiti in una destinazione conforme a quella descritta nel catalogo sono rimaste inascoltate. Tutta questa situazione non ci ha consentito di goderci la vacanza. Cosa posso fare per tutelare i miei diritti ? Mi spetta il danno da vacanza rovinata ? Grazie.

31/1/2008 – Matteo

RISPOSTA: La disciplina normativa del pacchetto turistico “tutto compreso” e’ contenuta negli artt. 82 e ss. del Codice del Consumo (D.lgs. 206/05) nel D.lgs 79/2011 (Codice del Turismo).  In base a queste disposizioni, l’organizzatore del viaggio, in caso di mancato e inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Le caratteristiche effettive del soggiorno offerto da un organizzatore professionale di viaggi devono puntualmente corrispondere a quelle rese note all’acquirente sin dalla fase delle trattative pre-contrattuali e descritte dei depliant o cataloghi illustrativi che gli vengono consegnati; quando invece i servizi forniti siano di qualità inferiore o inadeguati rispetto a quelli promessi dall’organizzatore del soggiorno-vacanza, quest’ultimo deve ritenersi responsabile a titolo di inadempimento contrattuale dei propri obblighi di organizzazione.

Da quanto descritto dal signor Mario mi pare evidente l’inadempimento dell’organizzatore del viaggio il quale deve risarcire il danno subito dal consumatore. Oltre al danno patrimoniale per avere pagato servizi che poi non sono stati forniti o sono stati forniti in maniera inadeguata, il signor Matteo ha diritto ad un ulteriore danno, c.d. “da vacanza rovinata” per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e riposo. Infatti, la giurisprudenza ha affermato che il danno da vacanza rovinata consiste negli emotional distresses, collegati al mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore, secondo la previsione dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 1970. Quest’ultimo danno è certamente risarcibile sia ex art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 1970, sia ex art. 5 della Direttiva 90/314/CEE (il cui contenuto è recepito oggi nel Codice del Consumo), così come interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la Sentenza 12/3/2002 n. C-168/00. Il signor Matteo e la sua famiglia hanno subito un danno a causa del disagio, dello stato d’ansia e dello stress conseguente alla forzata rinuncia all’occasione di svago e divertimento conforme alle proprie aspettative, a cui deve aggiungersi il ristoro del fastidio e del malumore procuratogli per chiedere all’organizzatore il rispetto dei propri diritti. In questo modo infatti è venuta meno “la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, ed al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa” (Tribunale Napoli, sez. XI, 27 aprile 2006).

Ciò detto, il signor Matteo – ove non lo abbia ancora fatto – dovrebbe senza indugio sporgere reclamo a mezzo raccomandata a/r all’organizzatore del viaggio. L’art. 98 del Codice del Consumo (*) infatti prevede che “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza“.

Qualora non si abbia soddisfazione in seguito al reclamo, si potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.

Un’altra questione da considerare attiene poi alla determinazione di questi danni. Sul punto non esistono indici sicuri di riferimento; neppure la Corte di Giustizia europea nell’ammettere il ristoro del danno “morale” da “vacanza rovinata” ha fornito criteri utili per la sua liquidazione. La determinazione dell’ammontare del danno, quindi, rimane affidato al giudizio di equità del giudice ex art. 1226 c.c.

 (*) la normativa sui contratti turistici è stata trasfusa nel D.lgs 79/2011 c.d. Codice del Turismo.

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