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Incidente sulla strada a causa della neve: l’ente proprietario della strada risarcisce fino a prova contraria

Home » Incidente sulla strada a causa della neve: l’ente proprietario della strada risarcisce fino a prova contraria

04/12/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Cassazione civile – sentenza 24 settembre – 20 novembre 2009 n. 24529

Quando la causa del sinistro dipende dallo stato della strada, l’ente proprietario di quest’ultima è tenuto a risarcire il danno se non dimostra il caso fortuito o la forma maggiore. E’ quanto ribadito dalla Cassazione che, ancora una volta conferma la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti della P.A.

Il caso esaminato dalla Cassazione è quello di un veicolo che, percorrendo una strada di montagna coperta di neve, in corrispondenza di una curva, scivolata a causa della neve stessa. proprio nello stesso punto in cui alcuni giorni prima era avvenuto analogo incidente e dove il guard-rail, danneggiato in occasione del precedente sinistro, all’altezza di un tornante con sottostante scarpata, non era stato tempestivamente ripristinato dalla Provincia, proprietaria della medesima strada. Il proprietario del veicolo danneggiato si vede respinta la domanda risarcitoria sia in primo che in secondo grado, ma la Cassazione gli dà ragione
La Suprema Corte, infatti, censura la decisione del giudice precedente secondo il quale per quanto riguarda le strade, si deve escludere in linea di massima l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti dell’ente proprietario, poiché tali beni sono oggetto di uso diretto e generale ed hanno una tale estensione da non consentire una idonea vigilanza tesa ad evitare situazioni di pericolo. Secondo la Cassazione, infatti, l’indirizzo secondo il quale l’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, deve ritenersi superato.

La Suprema Corte afferma infatti: “Si ritiene pertanto di dover affermare il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S’è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l’onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.

“Si ritiene, in sintesi, – continua la Cassazione – che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).
Nella fattispecie per cui è causa la responsabilità non può essere esclusa dal caso fortuito, essendo questo individuabile in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nella specie, non è dato individuare.
L’errore dell’impugnata sentenza è dunque consistito: nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in ragione della estensione del bene demaniale, nella specie l’intera rete stradale della provincia di Trento.
Per quanto riguarda l’impossibilità, nel breve periodo trascorso dal precedente sinistro, di procedere alla riparazione del guard-rail ed in merito all’adeguatezza dell’attività con cui la P.A.T. si era attivata, deve rilevarsi che le relative considerazioni si pongono al di fuori del principio di diritto insito nell’art. 2051 c.c., per cui a nulla rileva, in tale ambito, l’indagine sulla diligenza dell’ente proprietario e sull’adeguatezza del suo intervento, profili che invece rilevano nell’ambito dell’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell’art. 2051 c.c. deve infatti provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell’esistenza dell’insidia. La vittima infatti non deve provare quest’ultima, cosi come non ha l’onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa”.

Archiviato in:Risarcimento danni Contrassegnato con: 2051, incidente stradale, insidia, responsabilità proprietario strada, trabocchetto

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