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Incidente stradale: quando il conducente risponde personalmente.

Home » Incidente stradale: quando il conducente risponde personalmente.

28/03/2010 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

incidenteSalve, nel mese di ottobre ho commesso un sinistro stradale e ho torto.
Il passeggero si è fatto trasportare in ospedale. Abbiamo compilato il modello di constatazione amichevole. Ieri, mi è arrivata una lettera in cui, riferendosi a questo spiacevole episodio mi si scrive che io devo personalmente risarcire il danno al passeggero infortunato.

La legge prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti: l’Art. 122 del Codice delle assicurazione, in particolare, prevede che  “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. (…). 

L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 

L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. (…).

L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente”.

L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è “comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 

L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo” (art. 127).

Quindi in caso di incidente stradale l’assicurazione tutela l’ assicurato sostenendo gli eventuali danni materiali e lesioni arrecati a terzi dal veicolo assicurato.

Come per la altre forme assicurative, anche in questo caso il risarcimento del danno causato da parte della compagnia assicuratrice avviene esclusivamente se quest’ultimo è accidentale e involontario, diversamente rispondono solo il conducente ed il proprietario.

E ciò accade anche quando il sinistro si verifica in alcune ipotesi previste nel polizza assicurativa come escludenti la copertura assicurativa (es. condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione, età del conducente, ecc.).

Ovviamente il proprietario ed il conducente rispondono in via esclusiva anche quando il veicolo non risulta assicurato.

Archiviato in:Risarcimento danni Contrassegnato con: assicurazione, responsabilità, Risarcimento danni, sinistri stradali

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