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Home » Incidente stradale e tempistica del risarcimento dei danni

12/12/2018 da Simone Falusi Lascia un commento

Incidente stradale e tempistica del risarcimento dei danni

tempo risarcimento danni

In data 27 giugno 2018 sono stato investito da un furgone, che mi ha procurato la rottura del femore. In data 25 ottobre, mi sono sottoposto a visita medico-legale disposta dall’assicurazione. Entro quanti giorni il liquidatore mi dovrà fare l’offerta per risarcimento danni? Grazie. Giovanni A.

In caso di incidente con soli danni a cose, la compagnia assicuratrice deve inviare al danneggiato l’offerta per il risarcimento (ovvero comunicare le ragioni per le quali non ritiene di formulare alcun offerta) entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

Si tenga presente che la richiesta di risarcimento deve essere formulata in modo da contenere l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.

Sempre in caso di soli danni a cose il termine di sessanta giorni si riduce a 30 giorni nel caso di modulo di denuncia (CID) sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

Nel caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

In caso di lesioni, i termini per l’offerta risarcitoria sono maggiori: l’assicurazione infatti è tenuta a formulare l’offerta risarcitoria  entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra.

In caso di richiesta incompleta la compagnia assicuratrice richiederà al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Entro lo stesso termine di 15 giorni l’assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta.

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