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Home » Incidente stradale, danni al trasportato ed intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada

30/04/2019 da Simone Falusi Lascia un commento

Incidente stradale, danni al trasportato ed intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada

Mio figlio e la sua fidanzata, sono cascati dal motorino a causa di una macchia d’olio nella pubblica strada. È in quel momento che ci siamo resi conto che ci eravamo scordati di rinnovare l’assicurazione che risultava scaduta da un mese. Il guidatore, mio figlio, se la è cavata con qualche escoriazione ma il passeggero, la fidanzata, ha portato il gesso al braccio per un mese e non ha potuto lavorare. Epilogo:
1) il Comune non si è ritenuto responsabile della macchia d’olio;
2) i vigili hanno preteso il pagamento di una multa da circa 800 euro per l’assicurazione scaduta;
3) l’INPS sta richiedendo a mio figlio una rivalsa (per quanto pagato alla ditta dove lavora la fidanzata) di euro 1600;
4) la fidanzata si è rivolta al fondo vittime della strada che le rimborserà non sappiamo quanto.
Secondo voi è possibile fare ricorso contro questa richiesta dell’INPS? In fondo l’incidente non è stato causato da mio figlio tant’è vero che il fondo vittime della strada è intervenuto riconoscendo la responsabilità di ignoti.

Cominciamo col dire che il motorino di tuo figlio non poteva circolare in quanto sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria. Infatti, chiunque    circola senza  assicurazione R.c.a. e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.

Per quanto riguarda il danno subito dalla fidanzata di tuo figlio, la legge prevede un meccanismo di favore per il risarcimento del terzo trasportato, dettato dall’esigenza di evitare che il trasportato debba attendere l’esito dell’eventuale accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Infatti ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato ha la possibilità di chiedere il risarcimento direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo a bordo di cui si trovava trasportato al momento del sinistro, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salva l’ipotesi del caso fortuito.

Nel caso di specie, tuttavia, il motorino era privo di assicurazione Rca, pertanto, il passeggero ha agito nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGCS).

Al risarcimento del danno, peraltro, il passeggero del motorino ha diritto anche in caso di mancata omologazione del mezzo per il trasporto di passeggeri: in questi casi, l’assicurazione non può rifiutarsi di risarcire il trasportato, in quanto è anche responsabilità del conducente il motorino– oltre che del passeggero stesso, che ha accettato il rischio – l’aver messo in circolazione il mezzo in condizioni di insicurezza. In questa ipotesi al passeggero potrebbe essere imputato al massimo un concorso di colpa.

In altre parole, il trasportato ha diritto di chiedere il risarcimento alla Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva del conducente di quel mezzo.

Nel nostro caso, essendo il motorino sprovvisto di assicurazione, il terzo trasportato ha correttamente rivolto la richiesta di risarcimento dei danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), costituito presso Consap ai sensi dell’art 283, 1° comma, del Codice delle Assicurazioni.

Il FGVS provvede tra l’altro a rimborsare alle Imprese Designate gli indennizzi da queste ultime corrisposte per sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione obbligatoria, ovvero nei casi di sinistri causati da veicoli non identificati.

Per quanto riguarda la richiesta di pagamento da parte dell’INPS, va detto che le prestazioni assistenziali erogate dall’INPS alla fidanzata di tuo figlio in quanto corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, devono essere recuperate dall’INPS, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni.

Leggi anche il nostro articolo Incidente stradale e rivalsa INPS.

Poiché l’INPS può esercitare la rivalsa solo sul responsabile del sinistro ( e sulla sua assicurazione) nel caso in cui si dimostri che la causa dell’incidente sia attribuibile unicamente ad un veicolo non identificato (quello che ha lasciato la macchia d’olio sulla strada), l’Inps non può agire in rivalsa nei confronti di tuo figlio.

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