In data 25/02/2019 mia moglie, che guidava la sua auto, ha avuto un incidente con un motorino guidato da un giovane non proprietario del mezzo(nessun problema fisico alle persone). Sono intervenuti i vigili, che fatti i rilievi del caso hanno multato il conducente del motorino. L’auto di mia moglie ha avuto un danno di circa 1500,00 euro, che l’assicurazione ha provveduto a liquidare e l’importo è stato completamente girato al carrozziere.
In data odierna mia moglie ha ricevuto una A/R da uno studio legale (per conto del proprietario), che asserisce che mia moglie “ometteva di concedere la dovuta precedenza”(nessun riferimento al verbale dei vigili) e la invita ” a stipulare Convenzione di Negoziazione Assistita tra Avvocati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 132/2014 tesa a cooperare in buona fede e lealta’ al fine di risolvere la controversia. La mancata risposta entro 30 gg puo’ essere valutato dal Giudice…”. Non sono riuscito a contattare l’assicurazione(chiusa nel pomeriggio).
Cordialmente, potrei avere dei chiarimenti per districarmi da questa vicenda; devo rivolgermi ad un Avvocato?
La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati è stata introdotta dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Lo scopo del procedimento è quello di tentare di evitare di finire in tribunale per risolvere una controversia: infatti, con la negoziazione assistita le parti, necessariamente assistite dai loro avvocati, convengono di impegnarsi per un certo periodo di tempo (minimo 30 giorni, massimo 3 mesi) a trovare una soluzione in via amichevole ad una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa al ricorso al giudice, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
Il procedimento viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito è sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore e deve specificare l’oggetto della controversia con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata e dell’esecuzione provvisoria.
La controparte, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutare l’invito, non aderire o aderire allo stesso: se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine sopra detto, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di 30 giorni decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Vi sono poi dei casi in cui l’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: questo significa che non si può ricorrere al giudice se prima non si è tentata la via della negoziazione assistita.
I casi in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale sono 2:
- domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e
- domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 (ove non si tratti di uno dei casi in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione).
Il tuo caso (sinistro stradale) quindi fa parte dei quelle controversie per le quali è obbligatorio tentare la negoziazione assistita prima di adire il giudice. Tale invito dovrà essere indirizzato anche alla compagnia assicuratrice del veicolo, dato che la stessa è obbligata a tenere indenne l’assicurato.
E’ per questo motivo che l’avvocato di controparte ti ha comunicato l’invito a partecipare alla negoziazione. La controparte intende promuovere un’azione giudiziale ma prima di intraprenderla deve assolvere l’onere della negoziazione assistita.
Data la natura della controversia e la presenza della compagnia assicuratrice, trasmetti a quest’ultima l’invito ricevuto: spetterà alla suddetta compagnia intraprendere eventuali trattative.
E’ probabile che la questione non si risolva con la negoziazione assistita e che la controparte instauri una causa avanti al Giudice di Pace: in questo caso riceverai un “atto di citazione”, atto che sarà rivolto anche alla compagnia assicuratrice.