Cassazione Civile – sentenza n. 12419/08
La Corte di Cassazione, nella sentenza 12419/08, ha esaminato il caso di un cliente di un hotel che chiedeva il risarcimento dei danni riportati in conseguenza di una caduta all’interno del box doccia della camera dell’albergo e ciò ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia). La Suprema Corte, nel caso di specie, respinge la richiesta dello sfortunato ospite dell’hotel in quanto questi non avrebbe provato il nesso di causalità tra le gravi lesioni subite ed il box doccia: secondo la Corte, per far scattare la responsabilità da custodia del gestore, il danneggiato deve dimostrare il cosiddetto nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. Nesso che sussiste quando il pregiudizio è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o quando in essa è insorto un agente dannoso, anche se proveniente dall’esterno. In termini pratici, quando il box doccia per sua intrinseca natura o per la presenza di agenti esterni risulta concretamente pericoloso.
Solo in presenza di tali presupposti, quindi, si ha diritto al ristore del danno.