Cassazione Civ., sentenza 2 aprile – 19 giugno 2008, n. 16607
Il caso esaminato dalla sentenza è quello di una signora che era scivolata nell’atrio dell’edificio condominiale a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. L’infortunata cita in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell’art. 2051 cc, quale custode delle parti comuni dell’edificio o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 CC. Perduta la causa sia primo grado che in secondo grado, la sfortunata signora si rivolge alla Corte di Cassazione, la quale, ancora una volta respinge le richieste risarcitorie avanzate contro il condominio.
Sostiene, infatti, la Corte di Cassazione che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel caso in esame si rileva dunque la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.
Quindi accertato che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno, nessun risarcimento è davuto dal condominio (quale custode delle scale) alla sfortunata signora. Infatti, una volta che sia stato accertato che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, non può trovare applicazione la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dalla cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.