Salve, sono il titolare di un’attività commerciale il quale recentemente ha subito danni causati dalla rottura di un flessibile dello scaldabagno dell’inquilina dell’appartamento superiore. Chiesti i danni all’inquilina, mi è stato risposto di non essere nelle possibilità di poter pagare, visto anche che a breve dovrà lasciare l’appartamento perché gli scade il suo permesso di soggiorno (essendo Polacca). Rivoltomi al proprietario dell’appartamento chè è lo stesso della mia attività, mi è stato risposto che i danni non sono a suo carico essendo stati causati da un flessibile esterno. In questo caso, suo chi posso avvalermi per essere risarcito? Spero di essere stato chiaro. Cordiali Saluti.
Maurizio (via email)
Risposta: in tema di danni da cose in custodia, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che è stata causa del danno, rapporto che presuppone l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa. Questo potere-dovere compete al proprietario, ma anche anche al possessore o detentore.
Pertanto, con riferimento al caso in essme, l’esistenza di un contratto di locazione comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, in capo al conduttore dell’immobile; pertanto l’obbligo di custodia del bene locato è posto in capo al conduttore medesimo. Da questo obbligo di custodia deriva altresì la responsabilità a carico del conduttore (ai sensi dell’ art. 2051 c.c. )per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene oggetto della locaziome.
Il proprietario è, invece, responsabile per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. Pertanto, nel caso di specie, la responsabilità del danno pare doversi attribuire all’inquilina.
Risposta esempleare