Salve, sono il titolare di un’attività commerciale il quale recentemente ha subito danni causati dalla rottura di un flessibile dello scaldabagno dell’inquilina dell’appartamento superiore. Chiesti i danni all’inquilina, mi è stato risposto di non essere nelle possibilità di poter pagare, visto anche che a breve dovrà lasciare l’appartamento perché gli scade il suo permesso di soggiorno (essendo Polacca). Rivoltomi al proprietario dell’appartamento chè è lo stesso della mia attività, mi è stato risposto che i danni non sono a suo carico essendo stati causati da un flessibile esterno. In questo caso, suo chi posso avvalermi per essere risarcito? Spero di essere stato chiaro. Cordiali Saluti.
Maurizio (via email)
Risposta: in tema di danni da cose in custodia, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che è stata causa del danno, rapporto che presuppone l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa. Questo potere-dovere compete al proprietario, ma anche anche al possessore o detentore.
Pertanto, con riferimento al caso in essme, l’esistenza di un contratto di locazione comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, in capo al conduttore dell’immobile; pertanto l’obbligo di custodia del bene locato è posto in capo al conduttore medesimo. Da questo obbligo di custodia deriva altresì la responsabilità a carico del conduttore (ai sensi dell’ art. 2051 c.c. )per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene oggetto della locaziome.
Il proprietario è, invece, responsabile per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. Pertanto, nel caso di specie, la responsabilità del danno pare doversi attribuire all’inquilina.
Anonimo
Risposta esempleare