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Citazione per danni da incidente stradale

Home » Citazione per danni da incidente stradale

23/12/2008 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

incidenteEgregio avvocato:
a luglio avevo fatto un incidente scontrandomi con un’altra auto ad un semaforo, i vigili hanno redato un verbale sull’incidente e alla fine risultai io colpevole del fatto perchè in poche parole ero contromano…
A distanza di mesi mi è arrivata una lettera di comparsa da parte di un giudice di pace perchè il conducente dell’altra auto chiede i danni (si è storto una costola e ha avuto un colpo di frusta.. con prognosi di 20 gg), ma avendo gia pagato la mia assicurazione per ciò.. può chidermi i danni?
Matteo

Riposta:  presumo che le sia stato notificato un atto di citazione. Probabilmente quanto offerto dalla compagnia di assicurazione non è stato ritenuto congruo dal danneggiato il quale è ricorso all’autorità giudiziaria. Oltre a lei, comunque, dovrebbe essere stata citata davanti al Giudice di Pace anche la compagnia che assicura la vettura del danneggiato (presumo, infatti, che al sinistro in questione si applichi la “procedura di risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni che si trascrive qui sotto. 

Ai sensi dell’art. 2043 c.c., avendo arrecato un danno ingiusto al conducente dell’altro veicolo, lei è tenuto a risarcirlo. Vi è poi la legge sulla assicurazione obbligatoria per i veicoli che fa in modo che lei possa trasferire l’obbligo di pagare l’indennizzo all’assicurazione (entro i limiti del massimale di polizza). 

Dlgs 209/05 e succ. modif. (Codice delle Assicurazioni)
Art. 149 – Procedura di risarcimento diretto 

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

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