Salve, sono Grazia ho un breve quesito da porvi.
Vivo in un appartamento a piano terra e da 8 mesi stanno innalzando un’ altro piano sopra il mio, a parte il fatto che sono in ritardo di 3 mesi coi lavori, mi hanno causato notevoli danni al soffitto di tutto il mio appartamento dovuto al fatto che hanno tolto tutte le protezioni del terrazzo (quindi mattoni e guaine) per innalzare i pilastri e fare la soletta. con le piogge di marzo ed aprile ci sono state forti infiltrazioni d’acqua che oltre a causarmi notevole umidita’ e muffa hanno dato luogo a crepe profonde da dove esce l’acqua (sopra la testata del letto della camera da letto) e il notevole deterioramento dei mobili
nuovi (14 mesi di vita) di pregiato legno che si sono rigonfiati tutti.Preciso che tutto cio e’ dovuto soprattutto al loro modo di lavorare molto menefreghista e soprattutto al personale incompetente che non adopera nessuna misura di prevenzione per gli eventi meteorologici.
La mia domanda e’: a chi devo fare causa per risarcimento danni? al costruttore o chi gli ha dato il mandato di costruire?i proprietari degli appartamenti che verranno al primo piano sono miei parenti. devo fare causa a loro o al costruttore?
Risposta: dal principio dell’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, deriva che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.
Può,tuttavia, configurarsi una corresponsabilità del committente in caso di riferibilità a quest’ultimo dell’evento dannoso per culpa in eligendo, per avere cioè affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister, limitandosi cioè ad attuare specifiche direttive del committente.
Anche recentemente la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini: “in tema di appalto, solo l’appaltatore deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendosi eccezionalmente configurare una corresponsabilità del committente nel caso di specifica violazione da parte sua di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. ovvero quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo, per avere affidato l’opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative (Cassazione civile , sez. III, 26 marzo 2009 , n. 7356).