Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 6658/09
Il danno patito da una casalinga a seguito di infortunio rientra, a pieno titolo, nell’ambito di un danno alla capacità lavorativa specifica. Le casalinghe, pur senza avere uno stipendio mensile, svolgono comunque un lavoro a tutti gli effetti. E, in caso di incidente stradale, la donna che lavora in casa ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa. È quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 6658/09 secondo cui ” la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, volge un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa “