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Subentro nel contratto di locazione a seguito della separazione dei coniugi: si pagano le imposte?

Ti trovi qui: Home / Locazioni / Subentro nel contratto di locazione a seguito della separazione dei coniugi: si pagano le imposte?

02/11/2023 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Buongiorno abbiamo fatto il divorzio e la casa in cui siamo in affitto sono rimasta io con minore. Ora devo fare il subentro: l’agenzia delle entrate mi dice di pagare i 67 euro, devo pagare o divorzio non si paga per effetto di ex legge.

La legge sulle locazioni (Legge 392/1978 art. 6) prevede l’ipotesi della successione di un coniuge all’altro nel contratto nel caso di separazione o divorzio.

In particolare, quando uno solo dei coniugi sia il titolare del contratto di locazione della casa familiare, e questa sia assegnata dal Giudice all’altro coniuge, per effetto della pronuncia giudiziale il coniuge assegnatario della casa è sostituito ex lege nella titolarità del contratto di locazione, con l’attribuzione dei relativi diritti ed obbligazioni che ne derivano e con la cessazione del rapporto di locazione in capo all’altro coniuge.

Quindi non siamo di fronte ad una cessione volontaria del contratto, con conseguente obbligo di pagamento della relativa imposta (imposta che sarà pari a 67 euro se l’accordo non prevede un corrispettivo per il recesso del contratto o per il subentro, mentre se l’accordo prevede un corrispettivo, sarà necessario versare il 2% del corrispettivo pattuito del valore minimo di 67 euro)

Viceversa, nei casi in cui, come quello in esame, il subentro di una parte all’altra nel contratto di locazione non dipende direttamente dalla volontà delle parti, l’imposta non è dovuta.

E’ la stessa Agenzia delle Entrate a chiarire che: “La cessione del contratto avviene ex lege, e prende il nome di subentro, in caso di modifica di una delle parti del contratto di locazione, riconducibile ad eventi estranei alla volontà delle parti. Ciò avviene per esempio in caso di alienazione a terzi dell’immobile locato, morte del locatore, separazione giudiziale e subentro del coniuge nell’assegnazione della casa coniugale. In questi casi non deve essere corrisposta alcuna imposta. E’ opportuno, tuttavia, comunicare la successione nella posizione del locatore o del conduttore all’ufficio dove è stato registrato il contratto” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/adempimenti-successivi/cessione) .

Qundi, essendo subentrata a tuo marito nel contratto di locazione della casa coniugale per effetto della separazione non devi pagare alcuna imposta di registro.

Archiviato in:Locazioni, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: divorzio, locazione, separazione, subentro

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