Ho sentito che per legge gli sfratti sono stati sospesi fino a gennaio. E vero? Quali sono le condizione della sospensione e chi può beneficiarne?
Grazie.
Luca
Risposta: il Decreto Legge 158/2008 ha differito al 30/06/2009 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. La sospensione opera in questi casi:
- possono beneficiare della proroga solo i conduttori che hanno un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico; deve, inoltre, trattarsi di conduttori residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti
- deve trattarsi di sfratti per finita locazione, con conseguente esclusione degli sfratti per morosità;
- deve trattarsi di immobili adibiti ad uso abitativo; sono pertanto esclusi dalla sospensione gli sfratti per finita locazione relativi ad immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale, ecc.;
Durante il periodo di sospensione delle esecuzioni, i conduttori sono tenuti a corrispondere al locatore un importo mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto maggiorato del venti per cento. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell’esecuzione se non provvede al pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista.