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Risoluzione consensuale del contratto di locazione e mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Home » Risoluzione consensuale del contratto di locazione e mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate

10/09/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

casaBuongiorno, il mio problema è relativo ad un contratto commerciale che risale al 2005. quando la mia conduttrice ha lasciato il negozio, nessuna delle due ha pensato di comunicarlo all’agenzia delle entrate pagando la tassa di 67,00. il risultato è che mi stanno arrivando delle richieste di pagamento dell’imposta di registro aumentate di interessi e more per gli anni successivi..direi anche giustamente perchè l’agenzia delle entrate nn può sapere che il contratto è stato chiuso anche se poi ne ho aperto un altro sempre sullo stesso punto vendita e quindi sarebbe impossibile averne due contemporaneamente.

la domanda è: chi delle due doveva pensare di comunicare e pagare la tassa di chiusura?di chi era la responsabilità?e di conseguenza quindi chi deve pagare le successive imposte di registro?siamo o no obbligate in solido?oppure chi ha sbagliato a non comunicare, paga? grazie per la delucidazione.
Sylvie

Risposta:  la legge 449/97  ha introdotto l’obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione ed affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione va effettuata presso l’Agenzia delle Entrate dopo il versamento dell’imposta dovuta ed entro 30 giorni dalla data degli atti.

In caso di contratto redatto per scrittura privata non autenticato l’obbligo della registrazione compete alle parti contraenti (locatore e conduttore). Sia il conduttore che il locatore rispondono in solido del pagamento dell’intera imposta, indipendentemente da chi abbia pagato.

Per la risoluzione dei contratti prima della loro scadenza occorre pagare, entro 30 giorni dalla risoluzione, una tassa fissa ed entro i successivi 30 giorni dal versamento occorre comunicare all’Ufficio presso cui si è registrato il contratto la risoluzione anticipata.

L’onere del pagamento dell’imposta spetta ad ambedue in parti uguali, quindi chi paga (solitamente il locatore) puo’ addebitare la meta’ dell’imposta all’altra parte.  Il locatore, quindi, che aveva assunto l’onere di pagare le imposte di registro e non vi ha provveduto,potrà addebitare al conduttore il 50% delle stesse, ma non gli interessi e le sanzioni maturate in conseguenza della sua omissione.

Archiviato in:Locazioni Contrassegnato con: conduttore, fisco, locatore, locazione, recesso, risoluzione contratto

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Tomix

    23/09/2009 alle 11:31

    “L’onere del pagamento dell’imposta spetta ad ambedue in parti uguali”…è così per legge? perchè sul mio contratto di locazione è scritto diversamente: Spetta al conduttore il pagamento dell’imposta di registro nella misura stabilita dall eleggi vigenti” …quindi da quanto dice il proprietario dovrebbe spettare a me conduttore l’intero pagamento…chi ha ragione? posso contestare?

    Rispondi
    • avv. falusi

      30/09/2009 alle 22:22

      L’art. 8 della legge 392/78 (non abrogato dalla nuova legge sulle locazioni abitative effettivamente prevede che “Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”.
      Tuttavia (a differenza di quanto avveniva quando era vigente l’art. 79 della legge 392/78, per cui era possibile derogare all’art. 8 solo a favore del conduttore) oggi e’ ammissibile per le parti derogare all’art. 8 tanto a favore del conduttore quanto del locatore: quindi la clausola che pone il pagamento dell’imposta di registro unicamente a carico del conduttore è legittima.
      Ovviamente questo vale nei rapporti interni tra le parti. Di fronte al fisco sussiste sempre l’obbligo solidale di conduttore e locatore.

      Rispondi

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