Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Home » Locazioni: pluralità di conduttori e disdetta del contratto

15/07/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Locazioni: pluralità di conduttori e disdetta del contratto

casaBuongiorno Avvocato,
voglio recedere dal contratto di locazione (art 2 comma 1 L 9.12.1998 n 431) intestato a me ed al mio compagno. Lui è all’estero per lavoro e mi ha improvvisamente lasciato, pertanto voglio uscire da questa casa quanto prima. Se faccio la disdetta solo a mia nome, cosa succede? Il contratto rimane intestato solo a lui?Oppure lui per continuare a vivere in questo appartamento deve dare disdetta e ristipulare un nuovo contratto intestato solo a suo nome con il locatore? in altre parole se solo un conduttore dà disdetta solo a suo nome, quali sono le conseguenze per entrambi i conduttori?
Nel contratto firmato da entrambi -nel punto relativo alla recesssione del contratto -non c’è nessun riferimento all’ ipotesi di una recessione solo da parte di uno dei due conduttori. Ho però notato che io ed il mio compagno veniamo singolarmente identificati con tutti i nostri dati e poi denominati “Conduttore” – come “un’unica entità’”.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Silvia

Risposta: non avendo letto il contratto posso solo dirle che se, secondo le modalità ed i termini previsti nel contratto (o, comunque, dall’art. 3 ultimo comma della Legge 431/98 secondo cui il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi) Lei può recedere dal contratto al quale rimarrà vincolato solo il Suo compagno; quest’ultimo,pertanto,dovrà corrispondere per intero il canone. Infatti, nei contratti con pluralità di conduttori, la disdetta da parte di uno di essi non fa cessare l’obbligo, per gli altri, di continuare a versare per intero, il canone di locazione. Quindi se Lei disdice il contratto, stipulato anche a Suo nome, il contratto “preseguirà” nei solo confronti del Suo compagno.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Archiviato in:Locazioni Contrassegnato con: disdetta, Locazioni, pluralità conduttori, recesso

Commenti

  1. Anonimo dice

    03/08/2015 alle 18:12

    scusi se mi intrometto ma il mio è un caso analogo.
    cosa succede al deposito cauzionale? rimane ancora versato o il locatario deve renderne una parte a chi recede il contratto?

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

INVIA IL TUO QUESITO

Sostieni il blog con una donazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi … Continua...

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la … Continua...

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 … Continua...

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Francesco su Locatore e conduttore: chi paga l’allacciamento delle utenze?
  • Costanza su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • PAOLO su Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale
  • diego su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • giovanni su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Scarica la brouchure dello Studio Legale Falusi

Subscribe in a reader

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Privacy e cookies policy

Statistiche del Blog

  • 1.637.500 click

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn

Copyright © 2021 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.