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Locazioni: compensazione tra deposito cauzionale e canoni non pagati

Home » Locazioni: compensazione tra deposito cauzionale e canoni non pagati

21/01/2010 da //  by Simone Falusi 16 commenti

Buongiorno,mi trovo nella situazione di essere moroso nei confronti del proprietario di circa 4 mensilita’ di affitto.ho comunicato al proprietario di volermene andare per non causargli piu’ danno economico di quanto gia causato ma ho richiesto la restituzione ella cauzione e lui mi ha risposto di non volerla restituire poiche creditore nei miei confronti.sul contratto pero c’e scritto che la cauzione non e imputabile in conto pigioni salvo l’adempiento delle clausoe contattuali. ma in questo caso e tenuto a restituirla?
Daniele

Risposta: l’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore. Il locatore, quindi, puo’ soddisfare (in tutto o in parte) il suo credito per i canoni  con il deposito cauzionale ed eccepire l’estinzione del credito di restituzione del deposito del conduttore per effetto della compensazione con il proprio credito.




Archiviato in:Locazioni Contrassegnato con: canoni, compensazione, Deposito cauzionale, Locazioni

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Simone Falusi

    30/01/2019 alle 9:13

    Il diritto del locatore al pagamento dei canoni di locazione si estingue per prescrizione dopo 5 anni. Se però il locatore ha ottenuto un decreto ingiuntivo la prescrizione è di 10 anni

    Rispondi
  2. Deborah

    29/01/2019 alle 21:39

    Salve io nel 2013 ho avuto uno sfratto do morosita. Ma ex proptetario di casa puo chiedemi ancora il saldo del 6

    Rispondi
  3. Luigi

    20/02/2017 alle 12:27

    La cauzione va restituita (così prevede la legge)a meno che non risultino danni all’immobile. E’ un controsenso restituire la cosidetta cauzione quando il conduttore non ha causato danni ma magari ha diverse mensilità non pagate. In questo caso il locatore è legittimato a trattenere la cauzione a copertura di affitti non versati? Cosa bisogna chiedere al conduttore in garanzia per morosità .

    Rispondi
  4. Marco

    10/12/2015 alle 21:50

    Ho cessato un contratto per affitto universitario e non ho versato le ultime 3 mensilità per pareggiarle con la cauzione in mano al locatore. Ho già versato quanto richiesto per alcuni danni all’appartamento.
    Dalla somma richiesta ho trattenuto una parte a compensazione dell’affitto non goduto in quanto 20 giorni prima della scadenza del contratto il locatore ha tentato di fare subentrare un altro inquilino (promettendomi il rimborso) poi il subentro non è andato a buon fine. Ora il locatore mi chiede anche questa quota che ho trattenuto, minaccia di adire alla commissine di compensazione stragiudiziale per morosità. Ho ragione di pretendere quanto mi spetta? Corro il rischio di dovere pagare qualcosa oltre i danni per i quali ci siamo già accordati?

    Rispondi
    • Simone Falusi

      18/01/2016 alle 9:43

      Bisognerebbe dimostrare che il locatore aveva rinunciato a percepire il canone per quei 20 giorni. In assenza di una tale prova, il locatore ha diritto al pagamento anche di quella parte di canone.

      Rispondi
  5. Andrea

    06/10/2015 alle 16:27

    buongiorno.
    un mio inquilino (società) non ha pagato ormai 3 mensilità, è un ufficio.
    per utilizzare il deposito cauzionale devo prima sfrattarlo e risolvere il contratto?
    grazie

    Rispondi
    • Simone Falusi

      08/10/2015 alle 10:29

      Direi di sì. Dopo avere ottenuto la riconsegna dell’immobile, se non ci sono danni, potrai trattenere il deposito cauzionale.

      Rispondi
  6. Anonimo

    16/09/2015 alle 12:11

    salve, mi inserisco nell’argomento.
    E se ci sono altri danni all’immobile ma il deposito non è sufficiente a coprire canoni non corrisposti e danni?

    Rispondi
    • Simone Falusi

      16/09/2015 alle 19:09

      Se il deposito cauzionale non è sufficiente, il locatore potrà pretendere comunque dal conduttore il maggior danno, ovvero può chiedergli il pagamento di una somma ulteriore per pagare integralmente i canoni ed i danni subiti all’immobile. Se il conduttore non paga, potrà essere citato in giudizio dal locatore il quale dovrà fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare.

      Rispondi
  7. Stella

    15/04/2010 alle 10:49

    Salve, posso sapere cortesemente la fonte della risposta? dottrina, giurisprudenza?
    sto trattando un caso del genere e ho bisogno di giurisprudenza recente.
    Grazie
    Distinti saluti

    Rispondi
    • avv. falusi

      15/04/2010 alle 14:35

      Il locatore, ancorché abbia ottenuto un titolo esecutivo per l’intera somma dovuta dal conduttore per il mancato pagamento dei canoni, può soddisfare anche in parte il suo credito con il deposito cauzionale ed eccepire l’estinzione del credito di restituzione del deposito del conduttore per effetto della compensazione con il proprio credito (Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7360, Contarino c. Benediktinerkloster, in Arch. Ioc. e cond. 1997, 995)

      Rispondi
      • Giuseppe

        03/05/2013 alle 12:59

        Gentile avv. falusi
        qual’è l’articolo del codice civile che permette di riscattare gli affitti non pagati colla somma cauzionale, ammesso che non ci siano danni da rivendicare.
        Bisogna essere sicuri che questo si possa fare.
        Grazie
        Giuseppe

        Rispondi
        • Avv. Simone Falusi

          19/05/2014 alle 10:30

          E’ l’art. 1241 c.c. che regola la compensazione: la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l’altra per debiti e crediti reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti.

          Rispondi
      • valentina

        06/12/2013 alle 13:24

        Mi perdoni se sollevo anch’io una domanda, tornando sull’argomento che avete trattato a suo tempo: la giurisprudenza citata è anteriore alla L. 431/98, a partire dalla quale, se non erro, vi è il divieto di porre il deposito cauzionale in conto pigioni. Ciò detto, siccome mi si presenta un caso analogo da risolvere con urgenza, c’è giurisprudenza più recente sul punto? O comunque vi sono altre fonti, anche dottrinali, ecc. per dedurre con certezza che, in caso di conduttore moroso, il locatore possa trattenere il deposito in compensazione al suo credito (per canoni, oneri accessori,…) senza vedersi intentare una causa per inadempimento dell’obbligo di legge? Ho “navigato” molto online e anche su JurisData senza trovare una risposta esauriente……

        Rispondi
        • Avv. Simone Falusi

          01/04/2014 alle 16:56

          La legge 431/98 non ha cambiato nulla: vale quanto scritto nel post. Il deposito cauzionale deve garantire il locatore da possibili inadempimenti del conduttore: nel tuo caso il conduttore non ha pagato i canoni, quindi puoi tranquillamente trattenete il deposito cauzionale compensandolo con il credito vantato verso il conduttore.

          Rispondi
          • DARIA MARIA BOLOGNA

            28/07/2017 alle 17:07

            mi scusi avvocato, una domanda collegata: se il locatore ha ottenuto lo sfratto per morosità ed ottenuto in via esecutiva il soddisfacimento del proprio credito (nello specifico un pignoramento presso terzi), il conduttore ha ancora diritto alla restituzione della cauzione versata ?

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