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Home » Locazione del magazzino e disdetta del locatore alla prima scadenza contrattuale

25/07/2009 da Simone Falusi 1 commento

Locazione del magazzino e disdetta del locatore alla prima scadenza contrattuale

casaHo un contratto commerciale di anni 6+6 ad uso magazzino i cui primi sei anni scadono l’1/03/2010; il proprietario ha inviato la disdetta (12 mesi prima della scadenza) senza motivare la disdetta stessa ma dichiarando che a norma dell’art. 1 del contratto stesso, mi da disdetta e non intende rinnovare i prossimi sei anni; pemetto che nel 2006 mi ha fatto spostare dal locale originale ad un locale attiguo in quanto necessitava di quel locale per farne uso garage proprio. Non avendo segnalato alcun motivo nella raccomandata di disdetta, posso rienere nulla tale disdetta?
Grazie
Giuseppe

Risposta: la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle segunti attività: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all’articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. Questo è quanto prevede la legge (art. 27 legge 392/78). Nelle espressioni  “industriali, commerciali e artigianali” usate dal legge devono farsi rientrare anche le locazioni di immobili connessi funzionalmente all’esercizio di una delle attività industriali, commerciali ed artigianali in esso menzionate, e, quindi anche  il magazzino.

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate all”articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 (a) adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; b) adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’articolo 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali; c) demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti; d) ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile…) e con le modalità ed i termini previsti dalla stessa norma ( il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell’immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s’intende rinnovato a norma dell’articolo precedente).

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Archiviato in:Locazioni Contrassegnato con: disdetta, locazione, magazzino, motivi, uso diverso

Commenti

  1. Monica dice

    16/06/2020 alle 10:48

    Ho affittato un magazzino con scadenza 2022 vorrei alla scadenza non rinnovare il contratto e darlo in locazine ad un altra persona dovrei dare disdetta 12 mesi prima o 18 mesi con raccomandata, devo mettere anche la motivazione nella lettere di disdetta grazie

    Rispondi

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