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Home » Gli interessi sul deposito cauzionale nelle locazioni

04/06/2019 da Simone Falusi 1 commento

Gli interessi sul deposito cauzionale nelle locazioni

Volevo sapere se gli interessi  sulla cauzione  vanno aggiunti al capitale per tutti gli anni della locazione? (ricapitalizzati)  e devono essere maggiorati  tenendo  conto del  costo della vita? Grazie

La cauzione o deposito cauzionale è quello somma di denaro che il conduttore consegna al locatore alla firma del contratto di locazione.

Si tratta di una somma diversa ed ulteriore rispetto a quella costituente il canone locatizio.

Questa somma ha lo scopo di garantire il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore. Pertanto, se il locatore, alla fine del rapporto non ha integralmente pagato i canoni di locazione, oppure ha danneggiato il bene locato, ecc. il locatore potrà trattenere, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, soddisfacendosi su di esso per i danni subiti.

Da quanto sopra consegue poi che, alla fine della locazione, qualora il conduttore abbia adempiuto correttamente a tutte le sue obbligazioni, il locatore dovrà restituire all’inquilino il deposito cauzionale.

In materia di locazione, l’istituto del deposito cauzionale è regolato dall’art. 11 della legge n. 392/1978 il quale, sinteticamente, prevede che

  • Il deposito cauzionale non può essere superiore a 3 mensilità del canone.
  • il deposito cauzione e’ produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno

La previsione del deposito cauzionale e il suo preciso ammontare devono risultare dal contratto di locazione.

Se nel contratto le parti pattuiscono un importo eccedente a quello delle tre mensilità, la clausola in questione sarà affetta da nullità relativa, sarà cioe’ valida solo fino alla concorrenza dell’importo legale, ed il conduttore avrà diritto di chiedere indietro quanto pagato in eccedenza.

La legge sopra ricordata prevede espressamente che la cauzione è fruttifera, ovvero produttiva di interessi legali, interessi che il locatore deve corrispondere alla fine di ogni anno al conduttore.

La norma in questione è imperativa e, quindi, non può essere derogata neppure da un accordo tra locatore e conduttore.

Anche se nel contratto viene inserita una clausola in cui è previsto che il deposito cauzionale non produca interessi, questa clausola dovrà ritenersi nulla ed il locatore sarà comunque tenuto a riconoscere al conduttore gli interessi maturati sulle somme ricevute a titolo di cauzione.

Se il locatore, durante il rapporto di locazione, omette di versare al conduttore gli interessi maturati sulla cauzione, questi interessi dovranno essere corrisposti, assieme al deposito cauzionale, alla fine della locazione (sempre che, ovviamente, il conduttore abbia adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni).

In conclusione, per rispondere al quesito possiamo dire che, se gli interessi prodotti dal deposito cauzionale non sono stati corrisposti al conduttore annualmente, dovranno essergli versati alla fine della locazione assieme alle somme ricevute a titolo di deposito cauzionale. La legge prevede solo il pagamento degli interessi al tasso legale, quindi non occorre effettuare anche la rivalutazione monetaria della somma capitale.

Per calcolare gli interessi maturati sulla somma ricevuta come cauzione puoi utilizzare il tool qui sotto:

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Commenti

  1. carmine dice

    03/09/2019 alle 20:25

    Salve, buonasera, avevo bisogno di sapere, se posso effettuare un bonifico per nome e per conto di mio padre, per il pagamento di un fitto di locazione. Grazie.

    Rispondi

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