Salve, le sottopongo il mio caso con la speranza di ricevere una risposta che mi possa aiutare. Il 31 agosto scade il mio contratto d’affitto e avendo dato al mio proprietario un mese di caparra (230 euro) volevo imputarla al canone di agosto; il proprietario però dice che vuole trattenersi la caparra per sostenere i conguagli che arriveranno e le varie spese per poi ridarmi la caparra a gennaio detratta da queste.. ora, nel contratto non c è scritto nulla riguardo la caparra né che non è imputabile in conto pigioni né riguardo gli interessi legali.. dunque se non è scritto che non è imputabile posso oppormi al proprietario dicendogli di non voler pagare agosto? Inoltre nel contratto c è scritto che io e le altre coinquiline paghiamo cento euro a stanza ogni mese ma in realtà paghiamo 230, quindi posso”minacciarlo” di pagargli solo cento euro d affitto a luglio e ad agosto se non vuole ridarmi o meglio imputare la caparra al mese di agosto? Anche perché se sul contratto non c è scritto nulla riguardo la caparra io non ho nemmeno la sicurezza che lui poi a gennaio me la ridia detratta da spese. Spero d’esser stata chiara e di ricevere al più presto sua risposta.
Risposta: i 230 euro in questione non sono una caparra, ma il deposito cauzionale o cauzione, ovvero quella somma di denaro che l’inquilino consegna al locatore all’inizio del contratto in aggiunta al normale canone di locazione. La funzione del deposito cauzionale è quella di garantire il locatore dall’inadempimento di tutte le obbligazioni assunte dal conduttore e, quindi, non soltanto da eventuali danni all’immobile provocati dall’inquilino, ma anche dal mancato pagamento del canone o degli oneri accessori. L’obbligo del locatore di restituire la cauzione sorge solo alla fine del rapporto di locazione e dopo che il locatore ha accertato che il conduttore ha adempiuto a tutte le obbligazioni.
Spesso nei contratti è inserita la clausola per cui la cauzione deve essere restituita al conduttore entro un certo termine (es. 30 giorni) entro il quale il locatore deve appunto verificare eventuali inadempimenti dell’inquilino.
Ritengo, tuttavia, che il locatore non può pretendere di trattenere la cauzione addirittura per parecchi mesi dopo la cessazione del rapporto locativo (fino cioè all’approvazione del bilancio consuntivo del condominio per eventuali conguagli). Se al momento della cessazione del rapporto locativo sei in regola con il pagamento degli oneri condominiali e non sussistono inadempimenti di sorta, il locatore deve restituirti il deposito cauzionale. Peraltro, nel caso in cui in sede di consuntivo emergano nuovi oneri condominiali a tuo carico, il locatore potrebbe sempre chiederteli successivamente.
La cauzione, inoltre, essendo il rapporto di locazione ancora in essere, non può essere imputata in conto del canone (canone e cauzione hanno appunto funzioni diverse come sopra spiegato). Ne consegue che non puoi rifiutarti di pagare una rata di canone compensandola con la cauzione. Per fare ciò occorre necessariamente il consenso espresso del locatore.
Infine, sull’affitto in nero: se nel contratto c’è scritto che il canone mensile è di 100 euro, tu paga solo 100 euro!
Mino
Salve, ho appena lasciato una casa in affitto con raccomandata inviata 6 mesi prima come da contratto.
Ho lasciato 370€ di cauzione poiché ho rovinato un divano 3 posti in pelle degli anni 90.
Al momento.della riconsegna delle chiavi non abbiamo compilato nessun verbale.
Oggi mi chiama il proprietario dicendo che vuole comprare un divano a 550€?
È legittimo da parte del proprietario pretendere la differenza tra la cauzione e quanto vuole spendere ma sopratutto come fa a quantificare un danno di un mobilio datato seppur in buono stato?
Potrebbe farmi causa o il fatto di avergli lasciato le chiavi mi mette al riparo da tutto?
FRANCESCO
buona sera , posso recuperare la cauzione ( 3 mensilità) non pagando gli ultimi 3 mesi di affitto?Pensavo di scrivere un accordo, controfirmato dal proprietario, in cui accetta la proposta di non pagare le ultime tre mensilità, per recupero della cauzione, consapevole, il proprietario, di non avere i liquidi per poterla ridare indietro.
Se facessi così, questo documento avrebbe un valore legale, nel caso in cui, a scadenza del contratto, lui volesse rifarsi per il mancato pagamento dell’affitto?
La ringrazio in anticipo per la cortese risposta.
Simone Falusi
Un accordo di questo tipo è possibile, anzi auspicabile se il locatore peraltro non è in grado di restituire la caparra.
Valeria
Buongiorno,
ho un dubbio per quanto riguarda la restituzione del deposito cauzionale.
spiego la mia situazione.
Agosto 2013 stipuliamo un contratto d’affitto 4+4 a canone concordato e in regime di cedolare secca.Io sono il conduttore.
Versiamo deposito cauzione (una parte scritto in contratto e la restante parte in nero).
La proprietà ha un acquirente e mi informa che a febbraio 2017 mi invierà lettera di disdetta rispettando i 6 mesi di preavviso, come da regola contrattuale.
Io, per svariati motivi, vorrei lasciare l’appartamento entro febbraio, e quindi inviare lettera di disdetta in queste settimane specificando la mia data di riconsegna chiavi, e ovviamente continuando a pagare il canone mensile finche rimango in casa.
Il deposito cauzionale mi verrà restituito totalmente? Se si quando?Se no, perchè?
Grazie dell’eventuale aiuto.
silvia
buonasera, vorrei indicazioni, se possibile, su come procedere in caso di cessazione del contratto mortis causa. Mia zia è deceduta il 30 giugno u.s. e viveva sola. Che obblighi ha mio papà unico fratello di zia (che non aveva nè coniuge nè figli) nei confronti del proprietario oltre la restituzione della casa? è possibile che lui possa recuperare il deposito cauzionale? C’è in rete il modello di lettera per comunicare la restituzione dell’appartamento? grazie per quanto potrete dirmi, cordiali saluti.
gianluca
Salve il 30/06 ho lasciato l’immobile dove ero in locazione per termine dell’ultimo dei contratti di 18 mesi,previsti dal contratto transitorio,dove ero in affitto.
Al proprietario ho reso le chiavi dell’immobile (senza firmare alcun verbale di reso immobile) con tutto il mobilio al momento in cui la presi nel luglio 2011.
Non ho ricevuto ancora nessun contatto per aver visto reso il deposito cauzionale di €570 versato a luglio 2011,come devo muovermi senza spendere mari e monti in carte bollate con avvocati e giudici per avere questi soldi?
Premetto che la casa soffre di molta umidità e che le ante della cucina di colore chiaro sono risultate macchiate dalla molta umidità e all’interno nonostante sia stata pitturata, a mie spese il 15/06/16, completamente con trattamento antimuffa si senta molto il tanfo di umidità.
Altro cavillo il proprietario pretende che gli debba riparare e pitturare le persiane in legno (abete) esterne rovinate dagli agenti atmosferici (lui in 5 anni di affitto non si è mai interessato).
Debora
Buongiorno sono propo erariale di un appartamento dato in locazione 2 anni fa da due mesi non percepisco il canone e mi è arrivata raccomandata cdi disdetta con 20 giorni di anticipo
Nell’immobile ci sono diversi danni ai mobili e i muri sono neri posso trattenere la caparra e poi (chiedere i danni?
Simone Falusi
La disdetta non mi pare regolare. In ogni caso puoi trattenere il deposito cauzione e rivolgerti poi al giudice per accertare il tuo diritto a trattenere la cauzione, sia per chiedere il maggior danno.
Paolo
Buongiorno,
sono conduttore di una locazione temporanea (max 12 mesi), al secondo contratto di affitto nello stesso appartamento. Allegato al contratto vi è un accordo tra le parti che prevede un “contributo forfettario concordato pari a XX euro”. Ora il locatore pretende di trattenere dalla caparra relativa al contratto in corso una somma per delle, a suo avviso, eccedenze nel consumo di internet (che per altro non era menzionato nell’accordo tra le parti) relative a consumi del contratto scorso già decaduto. Ha il diritto di farlo? Inoltre, trattandosi di un contributo forfettario, può chiedere eventuali “eccedenze” senza menzionare gli altri consumi, eventualmente calcolati su un conguaglio annuale?
Grazie anticipatamente per la collaborazione
Simone Falusi
Ritengo proprio di no
emiliano
Salve avvocato avrei la necessita di conoscere le tempiste entro cui il locatore deve comunicare eventuali danni dopo aver preso le chiavi dell’immobile.
Simone Falusi
Solitamente al momento della riconsegna delle chiavi al proprietario, quest’ultimo ed il conduttore scrivono un verbale di riconsegna. Nel verbale di riconsegna, inoltre, si dovrebbe fare menzione di eventuali danni riscontrati dal proprietario. Se nel verbale non si fa menzione di danni, il deposito cauzionale deve essere restituito subito al conduttore Talvolta, nei contratti è prevista una clausola in base alla quale al proprietario, dopo la riconsegna dell’immobile, è riservato un termine di 30 gg per la compita verifica dei danni. Decorso questo termine, senza che il locatore abbia fatto domanda di attribuzione del deposito, quest’ultimo deve essere restituito al conduttore.
Anonimo
Buonasera Avvocato, potrebbe cortesemente indicarmi con precisione cosa si intende per “danno”?
Mario
Buongiorno
il conduttore, per suoi motivi, dichiarati per iscritto, deve lasciare l’immobile senza adempiere all’obbligo del preavviso di tre mesi (è un contratto di immobile arredato ad uso provvisorio). Se l’inquilino non paga questi tre mesi, nonché le bollette dell’energia elettrica e del telefono anche pregresse, che in contratto si era impegnato a rimborsare, il locatore può trattenere la cauzione (pari a due mensilità) a parziale copertura degli adempimenti contrattuali non onorati?
Simone Falusi
Puoi trattenere il deposito cauzionale, ma contestualmente dovrai dovrai rivolgerti al Tribunale per avere una sentenza che riconosca il tuo diritto a trattenere le somme ricevuta a titolo di deposito cauzionale, oltre all’eventuale maggior danno. In assenza di questa richiesta il conduttore può ottenere una ingiunzione per la restituzione della cauzione.
fabio
Salve, quando si parla di danni all’immobile, si include anche tutto l’arredamento e gli elettrodomestici in esso? Sia pure una certa obsolescenza dei mobili e degli elettrodomestici?
Grazie
Fabio
Simone Falusi
Si, i danni possono riguardare anche i mobili e gli elettrodomestici. Attenzione però il deterioramento del bene dovuto ad un suo normale uso non costituisce un danno.