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Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto

Ti trovi qui: Home / Locazioni / Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto

03/05/2019 da //  by Simone Falusi 2 commenti

Salve circa un anno fa ho preso in affitto un deposito per rimessare il mio camper e barca e qualche auto in mio possesso; la proprietà subito non ha voluto fare contratto (in nero) poi mi ha richiesto la stipula di un contratto, che io ho accettato, un contratto transitorio di un anno con clausola che alla scadenza lo avremo rinnovato con un 6+6 passato i 12 mesi + un mese (13 mesi pagati) mi hanno convocato dicendomi che rivolevano il deposito in dietro perchè non si sentivano sicuri nonostante io abbia sempre pagato in anticipo ( ho conservato tutte le ricevute ) da premettere che loro mi sub affittavano corrente (mi chiesero di istallare un sotto contatore e acconsentii) che ho regolarmente pagato (con ricevute di codeste) e dopo la comunicazione che dovevo sgomberare in una 10 di giorni mi sono un po allarmato ed ho scoperto che la proprietà è una società semplice e che non aveva mai registrato il contratto di locazione; come mi devo muovere siccome il costo del magazzino è un costo molto conveniente io non ho intenzione di perderlo.

Il contratto di locazione del vano ad uso deposito che hai stipulato non è assoggettato né alle norme di cui alla legge numero 431/1998 (che regola le locazioni ad uso abitativo) né a quelle di cui alla legge numero 392/1978 (sulle locazione commerciali, industriali, artigianali ecc); infatti il locale affittato come deposito non è a servizio di una tua attività commerciale, industriale, artigianale: solo in quest’ultima ipotesi, infatti, troverebbe applicazione l’art. 27 della legge 392/78 sulla durata legale del contratto.

Sul punto abbiamo già pubblicato un articolo che trovi nel box seguente.

Locazioni: l’affitto del locale ad uso deposito.

Quindi non applicandosi le disposizioni normative sopra citate, la durata del contratto non è soggetta a vincoli.

Al tuo contratto andranno pertanto applicate le norme del codice civile (art. 1571 e ss) e tali nome non prevedono vincoli sulla durata. In questo caso, dunque, la durata dell’affitto può essere liberamente stabilita dalle parti senza restrizione alcuna, nel senso che non esiste una durata minima o massima che il contratto deve avere.

La stessa libertà le parti contraenti hanno anche nella determinazione del canone di affitto.

In ragione di quanto detto non ha dunque senso parlare di “contratto transitorio” (che è un tipo di contratto che la legge prevede per altre ipotesi). Cio’ che hai stipulato è un contratto di locazione con una durata pattuita di un anno.

D’altra parte se il locatore si è obbligato a rinnovarti il contratto dopo la prima scadenza annuale, puoi fare falere questa assunzione di obbligazione per mantenere il deposito anche dopo la prima scadenza.

In ogni caso, il locatore non può cacciarti fino alla fine del contratto.

Ti consiglio comunque di portare il contratto che hai firmato da un avvocato e di fare intervenire quest’ultimo se il locatore insiste nel chiedere indietro il deposito.

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Commenti

  1. Angelo

    15/01/2022 alle 18:44

    Ho un contratto di locazione transitorio (un anno)di prossima scadenza.L’affittuario può chiedere il diritto di prelazione, dopo la scadenza ,in caso di vendita a terzi?
    Preciso che tale possibilità era inserita nel contratto in essere
    Grazie

    Rispondi
  2. Claudia Ricci iamino

    22/04/2021 alle 7:08

    In un caso come quello citato sopra, quando il canone mensile è di euro 60 mensili quali obblighi fiscali ci sono? Registrazione, imposta?

    Rispondi

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