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Contratto d’affitto per studenti fuori sede e recesso anticipato

Home » Contratto d’affitto per studenti fuori sede e recesso anticipato

16/03/2009 da //  by Simone Falusi 6 commenti

casaSono una studentessa fuorisede e ho affittato una casa insieme ad altre 2 ragazze. Queste ultime le ha scelte il proprietario e io non le conoscevo. Una delle due è sporca, ruba, non pulisce, non ha nessun riguardo per gli elettrodomestici, i mobili e gli altri accessori della casa, non chiude bene il portone lasciandolo aperto e ho anche il sospetto (quasi certezza) che fa uso di droghe. Ho un contratto studenti che scade a luglio. Posso andarmene prima della scadenza del contratto? Come posso tutelarmi? Il proprietario non è intenzionato a fare nulla contro questa ragazza! Grazie!

Risposta: l’art. 5 della legge 431/98 sulle locazioni ad uso abitativo ha previsto, tra le forme di contratto per le locazioni di natura transitoria, il contratto di affitto per studenti fuori sede. Questa tipologia di contratto prevede una durata dai 6 ai 36 mesi e può essere sottoscritta sia dal singolo studente che da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. Le condizioni e le modalità di stipula di tali contratti sono state definite dal D.M. 5/3/1999:

“1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all’art. 1.

3. Gli accordi locali di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può, inoltre, tenere conto: della presenza del mobilio; di particolari clausole;delle eventuali modalità di rilascio.

4. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.

5. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato C), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:

a) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;

b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;

c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;

d) facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori;

e) esclusione della sub-locazione;

f) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;

g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;

h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

6. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

7. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.

Quindi, in primo luogo questo tipo di contratto, deve rispecchiare il “contratto tipo” adottato dagli accordi territoriali locali: verifichi quindi se il contratto da Lei firmato rispecchio il contratto tipo adottato dagli accordi locali del comune dove si trova l’immobile.

In ogni caso, anche nelle locazioni transitorie, il recesso del conduttore prima della scadenza del contratto è certamente ammesso, ma deve essere giustificato da “gravi motivi“. La legge non ci dice quali sono i gravi motivi, in quanto la loro individuazione è rimessa all’elaborazione giurisprudenziale, la quale ritiene che i gravi motivi che giustificano il recesso del conduttore debbano ritenersi costituiti da quei fattori oggettivi estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. In generale si attribuisce rilievo, ai fini della legittimità del  recesso, ai soli motivi di natura oggettiva non dando invece ingresso ai motivi soggettivi.

Archiviato in:Locazioni Contrassegnato con: Locazioni, studenti, transitorie

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. X

    10/11/2019 alle 18:45

    Sono genitore di due figli che studiano fuori sede dalla nostra residenza , in questi anni ho notato che molti proprietari di appartamenti che affittano stanze per studenti non vedono altro che soldi soldi ………….
    senza rendersi conto delle difficoltà che producono ai genitori di bravi ragazzi meritevoli, loro non si interessano della buona convivenza , o dell’individuo malscalzone delle persone che non rispettano le regole Ma colpiscono gravemente i ragazzi bravi che cercano di fare rispettare regole proponendo il modello civile di convivenza
    Avvolte volte questi ragazzi sono bullizati daigli stessi coinquilini e proprietari
    Perché al locatore interessano soldi e tenere più persone studenti che fanno combriccola tra loro che possono rendergli più affitto possibile , non del singolo ragazzo che studia
    lo stesso si difendono tirando delle scuse dicono che questi ragazzi Non amalgano ad altri coinquilini,
    minacciandoli di recedere il contratto solo perché e singolo, spero che si facciano un esame di coscienza e penso spero molto tutto il…….. di questo mondo
    Approfittatori di un sistema malato
    Città universitarie speriamo che al più presto lo STATO possa costruire più case per studenti e dare possibilità ai meritevoli

    Rispondi
  2. Mario

    04/03/2019 alle 19:02

    Buonasera, ho affittato una camera a canone concordato con sottoscrizione associazione inquilini e cedolare secca, per 12 mesi, ad una ragazza iscritta presso una facoltà dell’ateneo della mia città. 5 mesi dopo mi invia una a.r. con richiesta formale di disdetta e risoluzione anticipata del contratto per gravi motivi che indica nel trasferimento ad altro ateneo di un’altra città. A me sembra una motivazione illegittima, diciamo una scusa per andare via a giugno dopo che ha frequentato fino al 30 maggio. Dovrei chiedere alla ragazza la richiesta di cancellazione o trasferimento ad altro ateneo? Il contratto transitorio giustifica la transitorietà per 12 mesi per iscrizione all’ateneo della mia città. Il trasferimento non è un evento imprevedibile e involontario. Se si chiede il trasferimento è un atto prevedibile e volontario. Come devo comportarmi?
    Grazie

    mia città

    Rispondi
  3. Roberta

    08/05/2013 alle 11:15

    Una mia amica ha lo stesso problema dell’esempio di cui sopra (coinquilina che fa entrare uomini poco raccomandabili in casa giorno e notte e probabilmente è coinvolta in un giro di droga), ma il contratto, pur terminando a luglio, riporta la dicitura “contratto di locazione ad uso abitativo”. Recedendo anticipatamente senza preavviso, cosa è tenuta a pagare? Lei è disposta a pagare 3 mensilità, ma il proprietario chiede anche la quota delle bollette arrivate dopo che lei ha cambiato casa (riconsegnando le chiavi con raccomandata A/R).
    Grazie

    Rispondi
  4. miriana

    28/03/2013 alle 19:32

    salve… ho un contratto per 12 mesi sono una studentessa, purtroppo devo fare un operazione e quindi devo lasciare la casa facenfo il recesso senza preavviso,ma nella lettera inviata al mio proprietario non ho detto il motivo specifico ma ho scritto solo motivi gravi ma ora il proprietario non mi vuole fare lasciare la casa perchè devo pagare i mesi ma non posso e non voglio. cosa posso fare senza andare via legale?

    Rispondi
  5. raffaella

    13/07/2009 alle 11:25

    sono una studentessa fuori sede e ho intenzione di affittare una camera tramite contratto per studenti. In realtà il problema è che mi son laureata (quindi non sarei più studentessa propriamente detta), ma comincerò il tirocinio post lauream a settembre che 1- è obbligatorio per chiudere la carriera universitaria; 2- l’ente presso cui lo svolgerò sarà necessariamente convenzionato con l’università; 3- la segreteria avrà tutti i moduli e documenti in cui si attesta dove svolgo il tirocinio, con quale tutor, quali giorni, quante ore al giorno e così via…il tutto per dire che i miei legami con l’università sono ancora diretti e imprescindibili. posso dunque stipulare un contratto per studenti? in quale categoria dovrei inserirmi?
    Grazie

    Rispondi
    • avv. falusi

      23/09/2009 alle 10:29

      Ritengo che, non essendo più iscritta ad un corso di laurea, Tu non possa utilizzare la tipologia contrattuale per gli studenti fuori sede; potresti utilizzare la forma del contratto di locazione per esigenze transitorie.

      Rispondi

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