In sede di separazione giudiziale, il giudice ha assegnato la casa coniugale a me in quanto collocataria delle nostre tre bambine. La casa coniugale era in affitto con contratto cointestato ad entrambi i coniugi, pertanto secondo la legge il contratto d’affitto ha cessato per il mio ex coniuge e ora è solo a mio nome. Dopo un ulteriore riduzione da parte del giudice dell’assegno di mantenimento per le bimbe, il canone d’affitto è diventato per me troppo oneroso, pertanto ho provveduto a trovare un altro appartamento. A chi spetta il recupero del deposito cauzionale?
Il deposito cauzionale, ovvero la somma che il conduttore consegna al locatore a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni all’inizio del contratto, deve essere restituita dal locatore al conduttore alla fine della locazione.
Un volta cessata la locazione, infatti, il locatore deve restituire al conduttore la cauzione, maggiorata eventualmente degli interessi legali se questi non sono stati corrisposti durante la locazione. La restituzione è condizionata dal fatto che il conduttore non sia inadempiente, ovvero sia in regola con il pagamento dei canoni e non vi sono danni all’immobile.
Quindi, la cauzione deve essere restituita a te, in quanto, al momento della cessazione della locazione, tu eri il conduttore dell’immobile. Se il locatore non intende restituirti il deposito cauzione, puoi rivolgerti al giudice per ottenere una ingiunzione di pagamento nei confronti del locatore.