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Contratti utenze e dati catastali

Home » Contratti utenze e dati catastali

16/06/2008 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Salve,
sto per andare ad abitare un appartamento in affitto di nuova costruzione, il contatore Enel è già presente mentre i contatori di acqua e gas no. Dovendo far fare gli allacciamenti di elettricità, acqua e gas vorrei sapere:
– a chi spettano le spese?
– chi deve compilare le richieste di installazione dei contatori fornendo i dati catastali?
– esiste una legge che regolamenta queste cose? Mi può indirizzare verso il testo di legge?

16-6-2008 | Francesco (email)

RISPOSTA: in merito alle spese di allacciamento si è già risposto in un precedente post del 9/6/2008 (al quale si rinvia).
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione dei dati catastali dell’immobile al momento della stipulazione del contratto con il gestore il riferimento normativo è costituito dall’articolo 1, comma 332, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) , che ha modificato gli articoli 6 e 7 del DPR n. 605 del 1973, recante disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale. In particolare, è stato introdotto l’obbligo per i soggetti che erogano i servizi di elettricità, acqua e gas di raccogliere e successivamente comunicare all’anagrafe tributaria i dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le utenze, così come dichiarati dall’utente. Dal combinato disposto del nuovo articolo 6, primo comma, lettera g-ter e dell’articolo 7, comma 5, si desume che l’obbligo di comunicare il codice fiscale dei loro clienti, prima previsto unicamente per il settore dell’energia elettrica e per i servizi di acqua e gas, limitatamente alle utenze “business”è stato esteso anche ai soggetti che erogano i servizi idrici e del gas. Secondo la Circolare 44/2005 dell’Agenzia delle Entrate “L’obbligo di raccogliere e comunicare i dati catastali degli immobili serviti da utenze di elettricità, acqua e gas, previsto dall’articolo 7, comma 5, del DPR 605/1973, così come modificato dall’ articolo 1, comma 332, lettera b), della finanziaria 2005, è funzionale ad un’efficace azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, riferiti al settore immobiliare nel suo complesso. La comunicazione de qua, riferita alle più importanti tipologie di utenze, corrisponde all’esigenza di far emergere non solo le locazioni immobiliari non dichiarate o parzialmente dichiarate, ma anche tutte le eventuali attività economiche completamente sconosciute o sottofatturate. L’obbligo della comunicazione dei dati in esame grava anche sui soggetti diversi dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, che abbiano attivato utenze sugli immobili dai medesimi posseduti o detenuti. Attese le finalità della norma, non può assumere alcun rilievo l’eventuale difficoltà, riscontrata da chi non sia proprietario, nel reperire e trasmettere i dati catastali all’ente erogatore”. In sostanza, quindi, anche il locatario dell’immobile che presenterà domanda di allacciamento al servizio di fornitura dei predetti servizi dovrà fornire i dati catastali, richiedendoli a propria volta al locatore o deducendoli dal contratto d’affitto che, a partire dal 1° gennaio 2005, deve contenere i dati censuari ai sensi dell’art. 1, comma 341, della medesima legge 311/2004.

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