Nell’art. 2740 c.c. è codificato il principio di responsabilità patrimoniale secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Tra le norme che limitano la responsabilità patrimoniale del debitore vi è, ad esempio, l’art. 514 c.p.c. che contiene un elenco di beni che in nessun caso possono essere pignorati, come, ad esempio, i vestiti, la biancheria, il frigorifero, i fornelli, gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere del debitore, gli animali da affezione, ecc. Tali cose si dicono quindi assolutamente impignorabili.
Gli stipendi e le pensioni, invece, sono beni relativamente impignorabili, ovvero possono essere oggetto di pignoramento, ma solo entro i limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c. (e dall’art. 2 del Testo Unico n. 180 del 1950 per i pubblici dipendenti).
La parziale pignorabilità delle pensioni, degli stipendi e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro, trova la sua giustificazione nell’esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico.
Pertanto, in base a quanto previsto dall’art. 545 cpc (come modificato dal D.L. 115/229) la situazione è la seguente:
Pignoramento dello stipendio
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
Pignoramento della pensione
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di 1/5 (o nella misura stabilita dal Giudice per i crediti alimentari).
L’assegno sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate; nel 2022 l’importo dell’assegno sociale nella sua misura piena, è di 468,11 euro al mese.
Pignoramento del conto corrente
In caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore dei i trattamenti summenzionati (stipendio o pensione), questi possono essere pignorati:
- per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
- quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti di 1/5 (o nella misura stabilita dal Giudice per i crediti alimentari).
Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.