• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Come funziona il pignoramento dello stipendio e della pensione

Home » Come funziona il pignoramento dello stipendio e della pensione

18/10/2022 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Nell’art. 2740 c.c. è codificato il principio di responsabilità patrimoniale secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Tra le norme che limitano la responsabilità patrimoniale del debitore vi è, ad esempio, l’art. 514 c.p.c. che contiene un elenco di beni che in nessun caso possono essere pignorati, come, ad esempio, i vestiti, la biancheria, il frigorifero, i fornelli, gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o del mestiere del debitore, gli animali da affezione, ecc. Tali cose si dicono quindi assolutamente impignorabili.

Gli stipendi e le pensioni, invece, sono beni relativamente impignorabili, ovvero possono essere oggetto di pignoramento, ma solo entro i limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c. (e dall’art. 2 del Testo Unico n. 180 del 1950 per i pubblici dipendenti).

La parziale pignorabilità delle pensioni, degli stipendi e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro, trova la sua giustificazione nell’esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico.

Pertanto, in base a quanto previsto dall’art. 545 cpc (come modificato dal D.L. 115/229) la situazione è la seguente:

Pignoramento dello stipendio

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.

Pignoramento della pensione

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di 1/5 (o nella misura stabilita dal Giudice per i crediti alimentari).

L’assegno sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate; nel 2022 l’importo dell’assegno sociale nella sua misura piena, è di 468,11 euro al mese.

Pignoramento del conto corrente

In caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore dei i trattamenti summenzionati (stipendio o pensione), questi possono essere pignorati:

  • per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
  • quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti di 1/5 (o nella misura stabilita dal Giudice per i crediti alimentari).

Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.

Archiviato in:Famiglia, Lavoro Contrassegnato con: pignoramento pensione, pignoramento stipendio

Post precedente: «firma lettera Il locatore mi ha fatto firmare una lettera di disdetta in bianco
Post successivo: La registrazione dei colloqui sul luogo di lavoro è legittima? »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Armando su Locazioni: posso riprendermi l’immobile abbandonato dal conduttore senza andare dal giudice?
  • Paolo su Asta giudiziaria: entro quanto tempo deve essere emesso il Decreto di trasferimento?
  • Tiziana Cecchetti su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Mar su Come faccio a togliere mio genero dalla mia residenza?
  • Simone su La rivalsa dell’ Inps a seguito di incidente stradale
  • Giovanni su Contratto di acquisto auto e ripensamento
  • Emanuela su Se l’impresa che mi ristruttura la casa danneggia il vicino chi paga i danni?
  • Luigi Menichetti su Se il costruttore non rilascia la polizza decennale postuma
  • eugenio lazzari su La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile
  • Francesco Schiraldi su Resa dei conti alla fine della convivenza: quando la coppia di fatto si separa si ha diritto alla restituzione delle spese fatte?

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2023 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
We use technologies like cookies to store and/or access device information. We do this to improve browsing experience and to show (non-) personalized ads. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}