La legge 104/92 prevede una serie di agevolazioni di cui possono beneficiare le persone portatrici di handicap.
L’handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
L’handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
In questo articolo ti spiegherò che cosa occorre fare per accedere alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge a beneficio delle persone portatrici di handicap.
1. La domanda all’INPS
Il primo passo è quello di ottenere il riconoscimento dell’handicap da parte dell’Inps, a cui, pertanto, dovrà essere inoltrata la relativa domanda.
A questo scopo è necessario che il medico curante rilasci al soggetto interessato un certificato attestante l’handicap in capo al paziente. Sarà poi lo stesso medico ad inoltrare il certificato medico all’ente previdenziale.
In realtà sono abilitati a “certificare” solo quei medici che ne abbiano fatto richiesta, quindi, non tutti i medici di base possono provvedere ad espletare tale compito.
La domanda si propone unicamente per via telematica attraverso un apposito modello predisposto dall’Inps.
In risposta all’invio del certificato, il medico riceverà dall’Inps una ricevuta, contenente un codice identificativo, che consegnerà all’interessato.
A questo punto, il soggetto interessato, entro i successivi 90 giorni, dovrà provvedere, anche con l’aiuto di un patronato, ad inoltrare per via telematica, la domanda di riconoscimento dell’handicap, in cui deve includere il codice consegnatogli dal medico certificatore.
Con la stessa istanza, potranno attestarsi anche l’invalidità e l’inabilità, oltre che l’handicap.
La domanda può essere inviata on line attraverso il sito web dell’Inps, sia direttamente dall’interessato, che sia in possesso del codice Pin, sia attraverso un patronato. Il codice Pin può essere richiesto dall’interessato attraverso il sito web dell’Inps.
2. La visita medica
Successivamente all’invio della domanda, l’interessato sarà chiamato a sottoporsi ad una visita presso la Commissione medica, presente presso ogni Usl.
Se non in grado di recarsi autonomamente alla visita, potrà richiedere la prestazione a domicilio, purché ne faccia richiesta entro 5 giorni prima della data dell’appuntamento fissato per la visita, apportando giustificazioni idonee mediante certificato medico ad hoc.
Il periziando ha la possibilità di farsi assistere a proprie spese dal proprio medico di fiducia durante la visita presso la Commissione.
Il richiedente il riconoscimento dell’handicap, in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita; se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato.
La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
3. Il verbale di riconoscimento o meno dell’handicap
Dopo avere terminato gli accertamenti sanitari la Commissione medica redige un verbale, contenente l’esito dell’accertamento.
Il verbale può essere approvato o meno all’unanimità.
Nel primo caso, ovvero se la valutazione della Commissione dovesse essere adottata all’unanimità, allora tutti i benefici riconducibili all’accertamento (di invalidità civile o stato di handicap) inizieranno a decorrere immediatamente.
Se, invece, il verbale è approvato senza unanimità, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps potrà convalidarlo entro 10 giorni, o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.
Indipendentemente dal momento dell’effettiva liquidazione delle provvidenze economiche e della concessione dei benefici assistenziali, l’ammontare delle provvidenze economiche sarà comunque calcolato sempre a partire dal mese successivo dalla presentazione della domanda.
Lo stato di handicap e/o d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può, inoltre, essere:
a) soggetto a revisione: in tale ipotesi, l’interessato dovrà sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale;
b) soggetto ad aggravamento: in questo caso, l’interessato potrà richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap.
4. La tutela giudiziale
Se la visita davanti alla Commissione medica non viene fissata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade, la domanda si intende respinta e si può ricorre al giudice ordinario.
L’interessato che intende contestare il verbale della Commissione medica, che non ha riconosciuto l’esistenza dell’handicap, o non l’ha riconosciuta nella misura richiesta, può ricorrere al Tribunale.
L’impugnazione del verbale della commissione medica si effettua, in primo luogo, attivando la procedura dell’Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) obbligatoria per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.
Attraverso questo procedimento, da attivare entro 6 mesi dalla notifica del verbale, l’interessato, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, chiede al Tribunale la nomina di un medico-legale (C.T.U.) che provvederà a visitare nuovamente il soggetto stendendo una perizia.
Se questa perizia non viene contestata dalle parti (ricorrente e Inps) il Giudice omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del CTU.
Se invece una delle parti dichiara di contestare le conclusioni del CTU, allora deve iniziare una causa vera e propria presso lo stesso Tribunale.